Finanziamenti a tasso zero per le cooperative con la nuova legge Marcora


Chi può beneficiare della Nuova Legge Marcora

Possono beneficiare delle agevolazioni della legge Marcora:

a) le società cooperative regolarmente costituite e iscritte nel Registro delle imprese [e società cooperative che non dispongono di una sede legale e/o operativa nel territorio italiano devono essere costituite secondo le norme di diritto civile e commerciale vigenti nello Stato di residenza e iscritte nel relativo registro delle imprese; per i predetti soggetti la disponibilità di almeno una sede operativa sul territorio italiano deve essere dimostrata alla data di richiesta della prima erogazione dell’agevolazione, pena la decadenza dal beneficio, fermo restando che gli investimenti di cui all’articolo 3 devono essere realizzati nel territorio nazionale];

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b) le società cooperative che:

  • si trovano nel pieno e libero esercizio dei propri diritti,
  • non siano in stato di scioglimento o liquidazione,
  • non siano sottoposte a procedure concorsuali e che non si trovano in condizioni tali da risultare impresa in difficoltà, così come individuata dal Regolamento di esenzione;

c) le società cooperative operanti in tutti i settori produttivi;

Relativamente alle domande presentate da società cooperative di medie dimensioni a far data dal 2 ottobre 2025, in regola con gli obblighi previsti dall’articolo 1 del decreto-legge 31 marzo 2025, n. 39, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n.75 del 31 marzo 2025, recante “Misure urgenti in materia di assicurazione dei rischi catastrofali”. Per le società cooperative di micro e piccola dimensione il requisito si applica alle domande presentate a far data dal 1° gennaio 2026.

Le iniziative ammissibili alle agevolazioni

Le agevolazioni previste dalla Nuova Legge Marcora possono essere concesse, alternativamente, per:

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a) la realizzazione di programmi di investimento non ancora avviati alla data di presentazione della richiesta di finanziamento agevolato alle società finanziarie, alle condizioni ed entro i limiti delle intensità massime di aiuto previste in funzione delle categorie merceologiche delle imprese richiedenti

b) il sostegno di esigenze di liquidità aziendale, direttamente finalizzate all’attività di impresa, ai sensi e nei limiti del regolamento de minimis in funzione dell’attività d’impresa e di quanto previsto al comma 5 articolo 3 del Decreto direttoriale.

Che attività è possbile sostenere con i finanziamenti della Nuova Legge Marcora

Con la Nuova Legge Marcora sarà possibile agevolare:

a) la creazione di una nuova unità produttiva;

b) l’ampliamento di una unità produttiva esistente;

c) la diversificazione della produzione di un’unità produttiva esistente mediante prodotti nuovi aggiuntivi;

d) il cambiamento radicale del processo produttivo complessivo di un’unità produttiva esistente;

e) l’acquisizione degli attivi direttamente connessi a una unità produttiva, nel caso in cui l’unità produttiva sia stata chiusa o sarebbe stata chiusa qualora non fosse stata acquisita e gli attivi vengano acquistati, a condizioni di mercato, da terzi che non hanno relazioni con l’acquirente.

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Le spese ammissibili alle agevolazioni

Sono ammissibili alle agevolazioni della Nuova Legge Marcora le spese relative all’acquisizione degli attivi materiali e immateriali rientranti nelle seguenti categorie:

  • costruzione, acquisizione e ristrutturazione dell’unità produttiva oggetto dell’iniziativa (le spese relative all’acquisizione del suolo aziendale sono ammissibili in misura non superiore al 10% degli investimenti ammissibili)
  • macchinari, impianti ed attrezzature varie nuovi di fabbrica strettamente necessari all’attività oggetto dell’iniziativa agevolata, dimensionati alla effettiva produzione ed identificabili singolarmente
  • acquisto o sviluppo di programmi informatici, licenze d’uso, diritti d’autore, brevetti e marchi commerciali.

I criteri di ammissibilità delle spese alle agevolazioni

I beni agevolabili con la Nuova Legge Marcora devono:

  • essere ammortizzabili
  • essere utilizzati esclusivamente nell’unità produttiva oggetto del programma di investimenti agevolato
  • essere sostenuti a condizioni di mercato da terzi che non hanno relazioni con l’acquirente. In particolare, i beni non possono essere oggetto di compravendita tra due imprese che nei 24 mesi precedenti la presentazione della domanda di agevolazione si siano trovate nelle condizioni di cui all’articolo 2359 del codice civile o siano entrambe partecipate, anche cumulativamente o per via indiretta, per almeno il 25 per cento, da medesimi altri soggetti
  • figurare nell’attivo di bilancio dell’impresa beneficiaria per almeno 3 anni.

Inoltre:

sono ammissibili le spese che, in base alla data delle relative fatture o di altro documento giustificativo, risultino sostenute successivamente alla presentazione della domanda di finanziamento agevolato alle società finanziarie. Per avvio del programma si intende la data di inizio dei lavori relativi all’investimento oppure la data del primo impegno giuridicamente vincolante ad ordinare attrezzature o di qualsiasi altro impegno che renda irreversibile l’investimento, a seconda di quale condizione si verifichi prima. L’acquisto del suolo aziendale e i lavori preparatori, quali la richiesta di permessi o la realizzazione di studi di fattibilità, non sono considerati come avvio del programma, fermo restando la non ammissibilità delle relative spese sostenute antecedentemente alla presentazione della domanda.

Infine, i programmi di investimento di cui al precedente comma 1, lettera a), devono essere conclusi entro 36 mesi dalla data di stipula del contratto di finanziamento di cui al successivo articolo 6, salvo sia stata richiesta e concessa una proroga ai sensi dell’articolo 13, comma 2, del decreto. Il mancato rispetto di tale termine determina la revoca delle agevolazioni.

Le esigenze di liquidità ammissibili (da giustificare attraverso un dettagliato piano economico-finanziario) sono così dettagliate:
a) esigenze connesse alla realizzazione di investimenti che non soddisfino le condizioni di divieto, e che devono essere completati entro 36 mesi dalla datadi stipula del contratto di finanziamento di cui al successivo articolo 6, oppure,
b) esigenze di finanziamento del capitale circolante connesse alla fase di nascita ovvero al percorso di sviluppo e consolidamento della società cooperativa commisurate su un arco temporale di 12 mesi.

Cosa non è agevolabile con la Nuova Legge Marcora

Sono ritenute non ammissibili le spese:

Finanziamenti e agevolazioni

Agricoltura

 

a) riferite a investimenti di mera sostituzione di impianti, macchinari e attrezzature, le spese effettuate, in tutto o in parte, mediante il cosiddetto “contratto chiavi in mano”, le spese relative a macchinari, impianti e attrezzature usati, e quelle relative a imposte e tasse nonché i titoli di spesa di importo imponibile inferiore a 500,00 euro;

b) di funzionamento, notarili e quelle relative a imposte, tasse, scorte, materiali di consumo;

c) per beni relativi all’attività di rappresentanza;

d) relative all’acquisto di automezzi, ad eccezione di quelli strettamente necessari all’attività di impresa di cui al programma di spesa. La valutazione sulla necessità dell’automezzo è condotta anche in relazione alla coerenza economica e dimensionale rispetto all’attività d’impresa;

e) relative all’acquisto di immobili che hanno già beneficiato, nei dieci anni antecedenti la data di presentazione della domanda di agevolazioni, di altri aiuti, fatta eccezione per quelli di natura fiscale, salvo i casi di revoca e recupero totale degli aiuti medesimi da parte delle autorità competenti;

f) relative a commesse interne;

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g) relative ai beni acquisiti con il sistema della locazione finanziaria già di proprietà dell’impresa beneficiaria delle agevolazioni.

Presentazione delle domande di finanziamento agevolato nell’ambito della Nuova Legge Marcora

Per accedere alle agevolazioni previste dalla Nuova Legge Marcora le società cooperative richiedenti devono presentare la seguente documentazione:

a) domanda di finanziamento agevolato

b) piano di attività per investimenti, oppure per esigenze di liquidità

c) nel caso in cui il valore del finanziamento agevolato richiesto sia pari o superiore a 150.000 euro, dichiarazione del legale rappresentante o di un suo procuratore speciale.

La richiesta di finanziamento agevolato e la documentazione da produrre possono essere presentate alle società finanziarie che saranno individuate dal Ministero al loro indirizzo di posta elettronica certificata o attraverso il portale dedicato alla misura che saranno resi noti nelle competenti sezioni dei siti web del Ministero e delle società finanziarie.

Inoltre, ciascuna società cooperativa può beneficiare del finanziamento agevolato una sola volta nell’arco di 36 mesi. Tale limite non si applica alle società cooperative costituite, in misura prevalente, da lavoratori provenienti da aziende in crisi ovvero da società cooperativa costituite da lavoratorivprovenienti da aziende i cui titolari intendano trasferire le stesse, in cessione o in affitto, ai lavoratori medesimi.

Finanziamo agevolati

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Per informazioni dirette ed aggiornamenti su questa agevolazione vedi qui oppure consulta il sito creazionedimpresa.it.



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