Erogazioni liberali a favore degli enti sportivi condizioni per la detrazione e requisiti statutari


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Le erogazioni liberali rappresentano una delle principali fonti di finanziamento per il settore sportivo dilettantistico. Spesso i donatori sono sostenitori, simpatizzanti o imprese locali che, pur non partecipando direttamente alla vita associativa, condividono i valori promossi dagli enti sportivi dilettantistici. La normativa fiscale riconosce un regime agevolato per incentivare queste erogazioni, stabilendo benefici per i donatori e regole precise per i destinatari, ASD e SSD.

Tuttavia, i vantaggi fiscali non sono automatici: è necessario che l’operazione sia correttamente configurata sul piano giuridico e fiscale, rispettando requisiti formali e sostanziali per conservare lo status di ente non commerciale e consentire al donatore di fruire dei benefici previsti.

Inquadramento giuridico e definizione

L’erogazione liberale consiste nella dazione volontaria di somme o beni a favore di un ente senza scopo di lucro, senza alcuna controprestazione. È essenziale che non vi sia alcun vantaggio diretto per il donatore: se il pagamento è legato a pubblicità o ad altra utilità economica, si configura come corrispettivo commerciale.
Per ASD e SSD senza fine di lucro:

  • le erogazioni possono provenire da persone fisiche o imprese;
  • devono essere destinate esclusivamente a finalità istituzionali e sociali coerenti con l’oggetto sociale;
  • possono consentire al donatore la detrazione o la deduzione, se rispettati i requisiti formali e sostanziali previsti dalla normativa vigente.

Riferimenti normativi

Il quadro normativo comprende:

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Condizioni oggettive per i benefici fiscali

Tracciabilità del pagamento

Il pagamento deve avvenire esclusivamente con strumenti tracciabili (bonifico, carta, assegno non trasferibile). I pagamenti in contanti non danno diritto ai benefici fiscali per le persone fisiche.

Causale corretta

Il versamento deve contenere una causale chiara e inequivocabile, con riferimento esplicito alla “erogazione liberale” e, se possibile, con l’indicazione dello scopo istituzionale sostenuto.

Attestazione da parte dell’ente beneficiario

È buona prassi che l’ente sportivo rilasci al donatore una ricevuta formale attestante:

  • i dati identificativi completi del donatore;
  • l’importo ricevuto;
  • la destinazione istituzionale dei fondi;
  • la modalità tracciabile di pagamento e il richiamo al corretto riferimento normativo applicabile.

Ulteriore riflessione: collegamento con il RASD e obblighi statutari

Va infine considerato che la possibilità per il donatore di usufruire dei benefici fiscali passa anche dalla regolare iscrizione dell’ente sportivo al Registro Nazionale delle Attività Sportive Dilettantistiche (RASD), istituito con D.lgs. 39/2021 e gestito dal Dipartimento per lo Sport. L’iscrizione al RASD rappresenta oggi l’unico strumento certificativo della natura dilettantistica, sostituendo integralmente il precedente registro tenuto dal CONI. Tale iscrizione non è meramente formale: oltre a essere condizione per l’accesso alle agevolazioni tributarie e contributive, essa garantisce la tracciabilità e la legittimità delle attività svolte dall’ente, confermando il rispetto dei requisiti previsti dall’art. 6 D.lgs. 36/2021 e successive modifiche e integrazioni.

È quindi fondamentale che lo statuto sociale contenga tutte le clausole previste dall’art. 148, comma 8, TUIR e, se l’ente aspira al riconoscimento della personalità giuridica, anche i requisiti patrimoniali minimi richiesti (almeno 10.000 euro liquidi o stimati da apposita relazione giurata) e i relativi adempimenti formali. La conformità statutaria e l’effettività del rapporto associativo risultano, infatti, condizioni imprescindibili per accedere alle agevolazioni fiscali e per evitare contestazioni da parte dell’Agenzia delle Entrate in sede di verifica.

Requisiti statutari e obblighi dell’ente

L’ASD o SSD deve:

  • risultare iscritta al RASD con regolarità e aggiornamento tempestivo dei dati;
  • avere uno statuto aggiornato, conforme agli articoli 90 L. 289/2002, 148 TUIR e alla disciplina attuativa del Registro;
  • garantire la destinazione istituzionale e sociale dei fondi ricevuti;
  • redigere e approvare annualmente il rendiconto economico-finanziario, secondo quanto previsto dallo statuto;

La distinzione è fondamentale:

  • una liberalità è priva di vincoli e controprestazioni;
  • una sponsorizzazione implica sempre un vantaggio per il donatore (visibilità, pubblicità, promozione del marchio o del nome commerciale).

Se il contributo è accompagnato da inserimento del logo su divise o locandine, menzioni social, banner pubblicitari o altre forme di promozione, la somma deve essere qualificata come provento commerciale, con conseguenti obblighi di fatturazione, applicazione dell’IVA e tassazione ordinaria ai fini IRES (salvo opzione l. 398/91 o similari).

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Donazioni con controprestazioni indirette

Anche iniziative apparentemente “liberali” come raccolte fondi che prevedono la cessione di gadget, premi o beni devono essere valutate attentamente:

  • se il bene ceduto è di valore significativo o l’offerta è obbligatoria, l’attività assume carattere commerciale;
  • se il bene è di modico valore e l’offerta è realmente libera, saltuaria e non vincolante, può rientrare tra le liberalità agevolabili.

Donazioni da soci e amministratori

Le liberalità da parte di soci o amministratori sono ammissibili, purché:

  • non siano previste come obbligatorie dallo statuto o da delibere assembleari;
  • non abbiano natura di corrispettivo mascherato per altre obbligazioni.

Controlli dell’Agenzia delle Entrate e obblighi documentali rafforzati

In caso di verifica fiscale, l’Amministrazione potrà chiedere:

  • la ricevuta rilasciata dall’ente;
  • la prova della tracciabilità del pagamento (es. estratto conto bancario);
  • i documenti contabili e il rendiconto che dimostrano la destinazione istituzionale delle somme ricevute.

Per le donazioni rilevanti o ripetute, è consigliabile tenere un registro interno delle liberalità ricevute, indicando per ciascuna:

  • la data di ricezione;
  • il soggetto donante;
  • la causale e la finalità istituzionale dichiarata;
  • l’utilizzo concreto e coerente delle somme.

Best practices per la gestione

  • Separare in contabilità i proventi istituzionali da quelli commerciali;
  • Conservare tutta la documentazione fiscale e civilistica relativa a ciascuna liberalità;
  • Predisporre schede descrittive dettagliate per le erogazioni significative;
  • Mantenere regolarità e coerenza tra i rendiconti e le attività istituzionali realizzate.

Conclusioni

Le erogazioni liberali costituiscono uno strumento essenziale per la sostenibilità economica degli enti sportivi dilettantistici, ma la loro corretta gestione richiede attenzione scrupolosa ai dettagli: dalla tracciabilità dei pagamenti alla formulazione delle causali, dalla separazione contabile alla corretta qualificazione dei proventi. Un approccio consapevole e una gestione trasparente non solo consentono al donatore di fruire dei benefici fiscali ma rafforzano anche la reputazione e la credibilità dell’ente nel contesto sociale e sportivo di riferimento.

Ulteriore approfondimento: gestione delle liberalità in natura e lasciti testamentari

Un profilo spesso trascurato, ma altrettanto rilevante, riguarda le erogazioni liberali effettuate sotto forma di beni in natura o lasciti testamentari. In tali casi, l’ente sportivo deve adottare un approccio rigoroso e formalizzato: è opportuno che l’accettazione della liberalità sia deliberata dall’organo amministrativo e che sia redatto un verbale contenente la descrizione dettagliata dei beni ricevuti, il valore stimato e la destinazione istituzionale prevista. Nel caso di beni mobili registrati o immobili, sarà necessario provvedere alla corretta trascrizione nei registri pubblici, garantendo la piena tracciabilità giuridica e fiscale dell’acquisizione patrimoniale. I lasciti testamentari, inoltre, possono avere implicazioni delicate sul piano successorio e fiscale: l’ente dovrà verificare attentamente la presenza di eventuali vincoli o condizioni apposte dal testatore, nonché valutare la compatibilità della destinazione patrimoniale con le finalità istituzionali statutarie e con il rispetto della normativa vigente in materia. Una gestione corretta e trasparente di queste liberalità straordinarie contribuisce a tutelare la posizione fiscale dell’ente e a rafforzarne la credibilità sia verso l’Amministrazione finanziaria sia nei confronti dei propri sostenitori, associati e stakeholder.

Dott. Fabio Vincitorio

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