Con le conclusioni presentate in data 10 luglio 2025 nelle cause riunite C379/24 e C380/24, l’Avvocato Generale della Corte di Giustizia dell’Unione Europea ha chiarito che l’articolo 132, paragrafo 1, lettera f), della direttiva IVA deve essere interpretato nel senso l’esenzione delle prestazioni di servizi fornite da un’associazione ai suoi membri a fronte dell’esatto rimborso della parte di spese riguarda i servizi utilizzati dai membri, nell’ambito della loro attività esente, come prestazioni a monte e generalmente acquisiti per l’esercizio dell’attività esente poiché essi sono necessari per l’esercizio della stessa.
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