Il cosiddetto “Decreto Fiscale” (DL n. 84/2025) ha introdotto numerose novità per le imprese, oltre alla proroga dei versamenti e alle modifiche relative al reddito d’impresa/lavoro autonomo.
Le principali novità includono:
- Maxi deduzione per i nuovi dipendenti (Art. 3): nel testo del Decreto viene eliminato il riferimento alle società collegate nel calcolo dell’incremento occupazionale per la “maxi deduzione” (maggiorazione del 20%-30% del costo deducibile per nuove assunzioni a tempo indeterminato), applicabile dal periodo d’imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2023.
- Proroga / Sanatoria delle delibere prospetto IMU (Art. 6): per il 2025 i Comuni che non hanno adottato, o hanno adottato in modo incompleto, le delibere IMU entro il 28 febbraio 2025, possono approvarle entro il 15 settembre 2025. Sono considerate valide le delibere già adottate tra il 28 febbraio 2025 e il 18 giugno 2025.
- Decorrenza delle disposizioni fiscali per il Terzo Settore (Art. 8): a seguito di una “comfort letter” dell’UE, alcune clausole sospensive vengono eliminate e il regime fiscale degli Enti del Terzo Settore (ETS) sarà applicabile a partire dall’1 gennaio 2026.
- Reverse charge trasporto merci e servizi di logistica (Art. 9): viene ampliato l’ambito di applicazione del reverse charge per le prestazioni di servizi nel settore del trasporto e della logistica, eliminando i vincoli legati alla prevalenza di manodopera e all’utilizzo di beni strumentali del committente. È anche introdotta la possibilità per committente e prestatore di optare per il versamento dell’IVA da parte del committente, opzione estesa anche ai subappaltatori.
- Split payment e società quotate FTSE MIB (Art. 10): si dispone la non applicazione dello split payment per le operazioni svolte nei confronti di società quotate nell’Indice FTSE MIB, con fatture emesse dall’1 luglio al 31 dicembre 2025, per conformarsi alla disciplina comunitaria.
- Tolleranza per la presentazione Mod. Redditi / IRAP 2024 (Art. 12): i modelli REDDITI / IRAP 2024 (relativi al 2023), con scadenza 31 ottobre 2024, sono considerati tempestivi se presentati entro l’8 novembre 2024. Le dichiarazioni presentate dopo il 31 ottobre 2024, sebbene tempestive, non rilevano ai fini dell’adesione al CPB entro il 12 dicembre 2024.
- Imprese sociali (Art. 14): l’applicazione delle disposizioni fiscali e di sostegno economico per le imprese sociali, precedentemente subordinate all’autorizzazione UE, è ora limitata a specifici commi e decorre dal periodo d’imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2025 (2026 per chi segue l’anno solare).
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