Investimenti in start up e PMI innovative: detrazioni IRPEF


Con la risposta n. 184 dell’8 luglio 2025, l’Agenzia delle Entrate ha chiarito che nell’ipotesi in cui non coincida il periodo d’imposta in cui assume rilevanza l’investimento agevolato effettuato dall’investitore (gli investimenti in OICR rilevano alla data di sottoscrizione delle quote) e il periodo d’imposta in cui l’OICR può considerarsi qualificato, ossia acquisisce il requisito di investire prevalentemente in start up innovative e in PMI innovative, la fruizione dell’agevolazione fiscale di cui all’art. 29 DL 179/2012 deve essere differita al periodo d’imposta in cui, in capo all’OICR, viene soddisfatto il test di composizione degli investimenti.

Ne consegue che in capo all’investitore l’holding period inizia a decorrere da tale ultima data, e non dalla data di sottoscrizione delle azioni o quote dell’OICR.

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Si ricorda che nell’ambito delle misure a sostegno delle start up innovative, l’art. 29 DL 179/2012 riconosce ai soggetti che investono nel capitale sociale di una o più start up innovative direttamente ovvero indirettamente per il tramite di organismi di investimento collettivo del risparmio o altre società che investono prevalentemente nelle predette start up innovative la possibilità di abbattere il proprio carico fiscale di un importo pari ad una determinata percentuale dell’investimento effettuato. L’art.  4 c. 9 DL 3/2015 ha esteso l’anzidetta misura agevolativa anche agli investimenti nel capitale sociale delle piccole e medie imprese c.d. innovative.

Gli OICR che investono prevalentemente in start up innovative o PMI innovative ammissibili sono definiti come quegli organismi di investimento collettivo del risparmio istituiti in Italia o in altri Stati aderenti all’Accordo sullo Spazio economico europeo, che, al termine del periodo di imposta in corso alla data in cui è effettuato l’investimento agevolato, detengono azioni o quote di start up innovative o PMI innovative ammissibili di valore almeno pari al 70% del valore complessivo delle attività risultanti dal rendiconto di gestione o dal bilancio chiuso nel corso dell’anzidetto periodo di imposta, senza tenere conto, a questi fini, degli investimenti effettuati negli incubatori certificati (art. 1 DL 3/2015).

Con riferimento agli investimenti indiretti per il tramite degli OICR e delle altre società di capitali, è previsto che gli stessi rilevano alla data di sottoscrizione delle quote. Ai fini della fruizione dell’agevolazione di cui all’art. 29 DL 179/2012 tale composizione delle attività, con il rispetto del valore pari almeno al 70% del valore complessivo, deve essere verificata nel periodo di imposta di sottoscrizione delle quote di partecipazione all’OICR e nei periodi successivi.

Nel caso di specie, il contribuente potrà usufruire della detrazione di imposta riconosciuta dall’art. 4 c. 9 DL 3/2015 nel periodo di imposta in cui il fondo di private equity soddisfa il requisito di composizione degli investimenti e da tale ultima data inizierà a decorrere l’holding period.

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