Piccole imprese più competitive nell’Ue con il regime di franchigia IVA


I soggetti passivi italiani di piccole dimensioni che intendono estendere il proprio ambito di operatività guardando al territorio dell’Unione europea, potrebbero prendere in considerazione con un certo interesse il regime transfrontaliero di franchigia IVA.

Limitandoci, in questa sede, ad analizzare l’applicazione di tale regime in altri Stati membri da parte di soggetti stabiliti in Italia (per una disamina completa sulla disciplina si rinvia allo Speciale Eutekne.info “Il regime transfrontaliero di franchigia IVA”), occorre sottolineare come l’agevolazione sia stata introdotta nel nostro ordinamento, dal 1° gennaio di quest’anno, per far sì che gli operatori economici non siano tenuti ad assolvere l’imposta negli Stati membri Ue diversi da quello di stabilimento con riguardo alle operazioni ivi territorialmente rilevanti.

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Si pensi, ad esempio, ad un agente immobiliare stabilito in Italia che si è occupato dell’intermediazione sulla vendita di un immobile in Germania a un privato; in questa circostanza, l’agente dovrebbe versare l’imposta in tale Stato, risultando certamente “meno conveniente” agli occhi del proprio cliente rispetto a un concorrente, soggetto passivo tedesco aderente al proprio regime delle PMI nazionale, il quale potrebbe, invece, proporre un corrispettivo privo della “MWSt” (“Mehrwertsteuer”, l’imposta sul valore aggiunto tedesca).

L’introduzione del regime transfrontaliero di franchigia IVA consente di porre le piccole imprese “su un piano di parità” (si vedano le “Note esplicative” sul regime emanate dalla Commissione Ue). Tornando all’esempio precedente, l’agente italiano che abbia aderito a tale regime potrà proporre un corrispettivo non soggetto a IVA alla stregua del suo concorrente tedesco.

Va sottolineato, tuttavia, che, a fronte del vantaggio consistente nella “esenzione” da imposta sulle operazioni effettuate territorialmente rilevanti negli Stati Ue in cui è applicata la franchigia, i soggetti passivi perdono il diritto alla detrazione dell’IVA relativa agli acquisti afferenti al regime.

Al fine di accedere all’agevolazione occorre che (art. 70-octiesdecies del DPR 633/72):
– nell’anno civile precedente alla comunicazione, il volume d’affari annuo dell’Unione europea non sia stato superiore a 100.000 euro;
– nel periodo dell’anno civile in corso precedente alla comunicazione, il volume d’affari annuo dell’Ue non sia stato superiore a 100.000 euro;
– il volume d’affari annuo realizzato nel territorio dello Stato di esenzione non sia superiore a quello previsto da tale Stato per l’applicazione del regime di franchigia;
– il soggetto passivo abbia comunicato preventivamente all’Agenzia delle Entrate l’intenzione di avvalersi del regime di franchigia nel territorio di altri Stati di esenzione;
– il soggetto passivo sia identificato ai fini dell’applicazione della franchigia nel solo territorio dello Stato.

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Due elementi meritano evidenza. Innanzitutto la norma non pone restrizioni di natura soggettiva (come accade, invece, per gli operatori Ue che desiderino applicare il regime in Italia). Consentendo l’ammissione al “soggetto passivo” stabilito nel territorio dello Stato che rispetti i summenzionati requisiti, ne discende che l’agevolazione non spetta soltanto alle persone fisiche, ma anche a quelle giuridiche.

Inoltre, può accedere al regime transfrontaliero di franchigia IVA negli altri Stati membri anche il soggetto passivo che non ha potuto aderire al regime forfetario nazionale per aver conseguito ricavi o incassato compensi superiori all’ammontare di 85.000 euro. È sufficiente, infatti, che tale operatore abbia rispettato i limiti stabiliti dalla norma.
In altre parole, per tornare ancora all’esempio precedente, l’agente immobiliare che abbia conseguito nel 2024 esclusivamente compensi in Italia per 86.000 euro e preveda di mantenere il medesimo risultato nel 2025, potrebbe comunque accedere al regime transfrontaliero qualora desiderasse operare nell’anno in corso anche in Germania e prevedesse di conseguire, in tale Stato, un volume d’affari pari a 10.000 euro (non oltrepassando quindi il limite di 100.000 euro nell’Ue).

Quanto agli adempimenti, il soggetto passivo nazionale è tenuto a presentare, in via telematica, all’Agenzia delle Entrate un’apposita comunicazione della volontà di accedere al regime in uno o più Stati membri (attraverso le modalità stabilite dal provv. n. 460166/2024). L’Amministrazione finanziaria nazionale e quelle dei Paesi in cui si è chiesta l’esenzione effettuano opportuni controlli, al positivo esito dei quali viene rilasciato il c.d. “suffisso EX” (che si aggiunge alla partita IVA, caratterizzando i soggetti aderenti al regime).

Al soggetto passivo in regime transfrontaliero di franchigia è poi richiesto l’invio, sempre all’Agenzia delle Entrate, di una comunicazione trimestrale (provv. n. 155649/2025) in cui indicare il volume d’affari registrato nel corso del trimestre civile (o l’assenza di operazioni) nel territorio dello Stato e in ciascun altro Stato membro, compresi gli Stati diversi da quelli di esenzione.



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