I benefici premiali Isa 2025




3 Luglio 2025




di Laura Mazzola

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La scheda di FISCOPRATICO







Il Direttore dell’Agenzia delle entrate, con il provvedimento n. 176203/2025, dell’11 aprile 2025, ha confermato i benefici premiali previsti dall’articolo 9-bis, comma 11, D.L. 50/2017, convertito, con modificazioni dalla L. 96/2017, riconosciuti ai contribuenti cui si applicano gli indici sintetici di affidabilità fiscale (Isa) per l’annualità di imposta 2024.

In particolare, in relazione ai diversi livelli di affidabilità fiscale conseguenti all’applicazione degli Isa, determinati anche per effetto dell’indicazione di ulteriori componenti positivi, sono riconosciuti i seguenti benefici premiali:

  • esonero dall’apposizione del visto di conformità per la compensazione di crediti per un importo non superiore a 70.000 euro (o 50.000 euro) annui, relativamente all’imposta sul valore aggiunto, e per un importo non superiore a 50.000 euro (o 20.000 euro) annui, relativamente alle imposte dirette e all’imposta regionale sulle attività produttive;
  • esonero dall’apposizione del visto di conformità sulla richiesta di compensazione del credito Iva infrannuale, maturato nei primi tre trimestri dell’anno d’imposta 2026, per crediti di importo non superiore a 70.000 euro (o 50.000 euro) annui;
  • esonero dall’apposizione del visto di conformità, ovvero dalla prestazione della garanzia, per i rimborsi dell’imposta sul valore aggiunto per un importo non superiore a 70.000 euro (o 50.000 euro) annui;
  • esonero dall’apposizione del visto di conformità, ovvero dalla prestazione della garanzia, per i rimborsi del credito Iva infrannuale, maturato nei primi tre trimestri dell’anno d’imposta 2026, per crediti di importo non superiore a 70.000 euro (o 50.000 euro) annui;
  • esclusione dell’applicazione delle società non operative, di cui all’articolo 30, L. 724/1994;
  • esclusione degli accertamenti basati sulle presunzioni semplici, di cui all’articolo 39, comma 1, lettera d), D.P.R. 600/1973, e all’articolo 54, comma 2, D.P.R. 633/1972;
  • anticipazione di almeno un anno, con graduazione in funzione del livello di affidabilità, dei termini di decadenza per l’attività di accertamento previsti dall’articolo 43, comma 1, D.P.R. 600/1973, e dall’articolo 57, comma 1, D.P.R. 633/1972;
  • esclusione dalla determinazione sintetica del reddito complessivo, di cui all’articolo 38, D.P.R. 600/1973, a condizione che il reddito complessivo accertabile non ecceda di due terzi il reddito dichiarato;
  • esclusione della prestazione della garanzia, di cui all’articolo 47, comma 5, D.Lgs. 546/1992, per i soggetti con livello di affidabilità fiscale pari almeno a 9 nei 3 periodi d’imposta precedenti a quello di proposizione del ricorso, ai sensi dell’articolo 2, L. 130/2022.

I livelli di affidabilità fiscale, individuati con il provvedimento citato, sono riportati nella tabella successiva.

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Beneficio premiale Livello di affidabilità 2024 Livello di affidabilità medio 2023 e 2024
Esonero apposizione visto di conformità sulla dichiarazione annuale per la compensazione di crediti Iva di importo non superiore a 70.000 euro, maturati nel 2024 (*) ≥9 ≥9
Esonero apposizione visto di conformità sulla dichiarazione annuale per la compensazione di crediti relativi a imposte dirette e Irap di importo non superiore a 50.000 euro, maturati nel 2024 ≥9 ≥9
Esonero apposizione visto di conformità sulla richiesta di compensazione del credito Iva infrannuale di importo non superiore a 70.000 euro, maturato nei primi 3 trim. 2026 ≥9 ≥9
Esonero apposizione visto di conformità sulla dichiarazione annuale per la compensazione di crediti Iva di importo non superiore a 50.000 euro, maturati nel 2024 ≥8 ≥8,5
Esonero apposizione visto di conformità sulla dichiarazione annuale per la compensazione di crediti relativi a imposte dirette e Irap di importo non superiore a 20.000 euro, maturati nel 2024 ≥8 ≥8,5
Esonero apposizione visto di conformità sulla richiesta di compensazione del credito Iva infrannuale di importo non superiore a 50.000 euro, maturato nei primi 3 trim. 2026 ≥8 ≥8,5
Esonero apposizione visto di conformità, o prestazione di garanzia, sulla richiesta di rimborso del credito Iva di importo non superiore a 70.000 euro, maturato nel 2024 ≥9 ≥9
Esonero apposizione visto di conformità, o prestazione di garanzia, sulla richiesta di rimborso del credito Iva infrannuale di importo non superiore a 70.000 euro, maturato nei primi 3 trim. 2026 ≥9 ≥9
Esonero apposizione visto di conformità, o prestazione di garanzia, sulla richiesta di rimborso del credito Iva di importo non superiore a 50.000 euro, maturato nel 2024 ≥8 ≥8,5
Esonero apposizione visto di conformità, o prestazione di garanzia, sulla richiesta di rimborso del credito Iva infrannuale di importo non superiore a 50.000 euro, maturato nei primi 3 trim. 2026 ≥8 ≥8,5
Esclusione dall’applicazione della disciplina delle società non operative ≥9 ≥9
Esclusione degli accertamenti basati sulle presunzioni semplici ≥8,5 ≥9
Riduzione di un anno dei termini di decadenza per l’attività di accertamento, con riferimento al periodo d’imposta 2024 ≥8
Esclusione dalla determinazione sintetica del reddito complessivo, con riferimento al periodo d’imposta 2024 ≥9 ≥9

I contribuenti che conseguono, nel medesimo periodo di imposta, sia reddito di impresa sia reddito di lavoro autonomo, accedono ai benefici premiali elencati se:

  • applicano, per entrambe le categorie reddituali, i relativi Isa, laddove previsti;
  • il punteggio attribuito, a seguito dell’applicazione di ognuno di tali Isa, anche sulla base di più periodi d’imposta, è pari o superiore a quello minimo individuato per l’accesso al beneficio stesso.

Ciò significa che l’accesso al regime premiale non è garantito automaticamente per i contribuenti che ottengono un buon punteggio su una sola attività. Occorre, infatti, che tutte le attività per cui è previsto l’Isa rispettino i requisiti minimi di affidabilità.














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