L’art. 1, comma 1, d.l. 26 giugno 2025, n. 92 prevede che i commissari di Ilva s.p.a. in amministrazione straordinaria possano chiedere l’erogazione di uno o più finanziamenti statali; in caso di concessione del prestito, la restituzione di capitale, interessi e spese deve avvenire in prededuzione rispetto ad ogni altro debito della procedura. Si crea, così, una forma di prededuzione legale che attribuisce allo Stato il diritto di essere rimborsato prima di qualsiasi altro creditore e solleva questioni in tema di compatibilità tra interesse pubblico e tutela della massa dei creditori. Infatti, questi ultimi corrono il rischio di non ottenere il soddisfacimento dei propri crediti.
Premessa
L’art. 1, comma 1, d.l. 26 giugno 2025, n. 92 prevede che al fine di supportare gli interventi urgenti di ripristino e manutenzione, nonché di sostenere gli ulteriori oneri diretti a preservare la funzionalità e la continuità produttiva degli impianti siderurgici di Ilva s.p.a. in amministrazione straordinaria e di garantirne adeguati standard di sicurezza, i commissari possono avanzare specifica e motivata richiesta di uno o più finanziamenti; in tal caso, il Ministro delle imprese e del made in Italy, di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze, può emanare un decreto di accoglimento della domanda, concedendo un prestito della durata massima di cinque anni per un ammontare non superiore a 200 milioni di Euro per l’anno 2025.
Il successivo comma 2 del medesimo articolo stabilisce che l’amministrazione straordinaria di Ilva s.p.a. provvede alla restituzione dell’importo corrispondente ai finanziamenti ricevuti per capitale, interessi e spese entro il termine di 120 giorni dalla cessione dei summenzionati impianti ovvero entro 5 anni dalla data di concessione del prestito “in ogni caso” in prededuzione rispetto ad ogni altro debito della procedura, anche in deroga alla disciplina di cui all’art. 222CCII.
Le norme richiamate inducono a riflettere circa le previsioni della nuova disciplina.
La disciplina del D.L. 92/2025
Il d.l. 26 giugno 2025, n. 92 costituisce un intervento straordinario in favore di Ilva s.p.a. in amministrazione straordinaria, attraverso il quale viene prevista la possibilità di concedere finanziamenti pubblici il cui scopo sono il ripristino, la manutenzione e la prosecuzione della produttività degli impianti.
Appare innegabile che la normativa emanata sia di tipo emergenziale e si basi sull’utilizzo di strumenti eccezionali da parte dello Stato.
L’erogazione del finanziamento prevista dalla normativa in commento sembra costituire uno strumento ad hoc di intervento statale condizionato e discrezionale. Lo scopo del finanziamento è definito in termini ampi, dal momento che viene fatto riferimento a concetti quali la funzionalità produttiva e gli standard di sicurezza; tuttavia, manca alcun riferimento a finalità ambientali, che appaiono fondamentali nel contesto tarantino.
Con riferimento alla restituzione delle somme erogate, emerge la presenza di una forma di prededuzione legale assoluta e privilegiata in deroga all’art. 222CCII.
Come è noto, il CCII è intervenuto specificatamente sul tema della prededuzione. Infatti, l’art. 6 fornisce un elenco dei crediti prededucibili, mentre l’art. 222 riproduce quanto precedentemente disposto dall’art. 111 bislegge fallim., indicando la procedura da seguire per il loro accertamento e conseguente soddisfacimento.
Tale articolo impone ai creditori che vantano un credito in prededuzione di presentare istanza di ammissione al passivo; da ciò ne deriva che la verifica dei crediti prededucibili segue le regole delineate per l’accertamento del passivo.
Eccezione alla necessità di proporre insinuazione al passivo risiede nello stesso art. 222CCII per i crediti non contestati per sorte e ammontare, nonché per quelli sorti nel corso della procedura, sempre che l’attivo sia sufficiente al soddisfacimento di tutti i titolari di tali crediti.
Diversamente dalla disciplina appena richiamata, la prededuzione introdotta dal decreto legge in esame non richiede alcun accertamento giudiziale e prevale su ogni altra posizione debitoria.
Nonostante la norma di recente introduzione consenta di scongiurare un blocco immediato dell’attività industriale, sembra porsi in contrasto con l’art. 2741 c.c., a mente del quale i creditori hanno uguale diritto di essere soddisfatti sui beni del debitore, fatte salve le cause legittime di prelazione.
La prededuzione in favore dello Stato crea una posizione di favore di quest’ultimo sulla futura liquidazione degli impianti di Ilva s.p.a. in amministrazione straordinaria; a ciò si aggiunga che attraverso l’espressione “in ogni caso” la prededuzione in parola sussiste anche laddove gli assets della società non siano stati ceduti. In questo modo, il credito statale nei confronti di Ilva s.p.a. in amministrazione straordinaria è in posizione di superiorità rispetto a qualsiasi altro credito. Se quanto precede è vero, ne potrebbe derivare che il soddisfacimento dei crediti vantati dagli altri creditori venga compromesso; infatti, potrebbe verificarsi il caso che l’attivo realizzato venga utilizzato unicamente per rimborsare i finanziamenti ricevuti.
La normativa appena emanata conferma l’impegno pubblico nella gestione industriale legata al comparto siderurgico di Taranto. La previsione di strumenti straordinari si inserisce in un contesto di persistente criticità finanziaria e gestionale del complesso aziendale, con l’obiettivo di garantire la continuità produttiva in attesa di una soluzione definitiva sul piano industriale.
Tuttavia, quanto esposto, se pur in modo conciso, induce a ritenere che sia quantomeno dubbia l’esistenza di un bilanciamento tra interesse pubblico e tutela della massa dei creditori; ciò in quanto, come detto, sembra che qualsiasi attivo disponibile verrà utilizzato per rimborsare il debito sorto nei confronti dello Stato.
Naturalmente, resta da vedere se la disciplina dettata verrà modificata in sede di conversione in legge e se in futuro vengano poste questioni di legittimità costituzionale.
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