Il DL 95/2025 recante “Disposizioni urgenti per il finanziamento di attività economiche e imprese, nonché interventi di carattere sociale e in materia di infrastrutture, trasporti ed enti territoriali” è stato pubblicato in G.U. Serie Generale n. 149 del 30 giugno 2025. Il decreto disciplina, all’art. 6, una misura transitoria di integrazione al reddito per le lavoratrici madri, finalizzata a coprire l’annualità 2025, in attesa dell’entrata in vigore delle disposizioni relative alla decontribuzione parziale per le madri previste dalla legge di bilancio 2025 (art. 1 c. 219 L. 207/2024), posticipate all’anno 2026.
Posticipo decontribuzione mamme
L’attesa per le disposizioni attuative della decontribuzione parziale per le madri di due figli è finita. Questo perché la misura è stata completamente spostata all’anno 2026. Nell’anno 2025 permane solo la decontribuzione per madri di tre o più figli. A sopperire all’annualità senza misure per le madri con due figli ci pensa il nuovo “bonus mamme” previsto dal decreto in commento.
A tal fine, il comma 1 dell’art. 6 DL 95/2025 dispone prima di tutto modifiche all’art. 1 c. 219 L. 207/2024 nei seguenti termini:
- lettera a): il primo periodo viene modificato sostituendo le parole “dall’anno 2025” con “dall’anno 2026”, rinviando di un anno l’entrata in vigore della misura strutturale;
- lettera b): al terzo periodo, le parole “Per gli anni 2025 e 2026” sono sostituite da “Per l’anno 2026”, con conseguente adeguamento temporale della disciplina transitoria originaria.
Con tali modifiche, la decontribuzione parziale per le madri di due o più figli viene completamente spostata al 2026.
Bonus mamme per il 2025
A sopperire a questo slittamento, il comma 2 dell’art. 6 DL 95/2025 introduce una integrazione economica temporanea per il solo anno 2025, destinata a specifiche categorie di lavoratrici madri. La prestazione sarà a carico dell’INPS, le lavoratrici dovranno presentare domanda nel rispetto delle seguenti condizioni:
- lavoratrici madri dipendenti, con esclusione dei rapporti di lavoro domestico;
- lavoratrici madri autonome, iscritte a:
Sono previste due fattispecie:
- madri con due figli, purché il secondo figlio non abbia compiuto 10 anni nel mese di riferimento;
- madri con più di due figli, purché il figlio più piccolo non abbia compiuto 18 anni nel mese di riferimento non coperto dalla vigenza di un contratto di lavoro a tempo indeterminato.
In entrambi i casi, è richiesto un reddito da lavoro non superiore a 40.000 euro annui.
L’importo dell’integrazione è pari a 40 euro mensili per ciascun mese o frazione di mese di vigenza del rapporto di lavoro o dell’attività autonoma.
Erogazione bonus
La corresponsione del beneficio avviene in un’unica soluzione nel mese di dicembre 2025, in sede di liquidazione della mensilità del medesimo mese. L’importo complessivo è calcolato in relazione ai mesi (o frazioni di mese) di spettanza tra gennaio e novembre 2025.
L’importo:
- non è imponibile ai fini fiscali;
- non concorre alla base imponibile previdenziale;
- non rileva ai fini della determinazione dell’indicatore della situazione economica equivalente (ISEE), di cui al DPCM 5 dicembre 2013 n. 159.
Per le madri con due figli e con il più piccolo di età superiore a 10 anni ma inferiore a 18 la misura è incompatibile con contratti di lavoro dipendente a tempo indeterminato. Pertanto il contributo non è riconosciuto nei mesi in cui la lavoratrice è titolare di un contratto di lavoro dipendente a tempo indeterminato.
In caso di alternanza tra contratti a termine o attività autonoma e rapporti a tempo indeterminato, la prestazione è limitata ai mesi in cui non è presente un contratto a tempo indeterminato.
Copertura finanziaria
L’INPS è incaricato della gestione amministrativa della misura, utilizzando risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica: seguiranno quindi indicazioni sulle modalità di richiesta.
Il comma 3 dell’art. 6 DL 95/2025 individua la copertura finanziaria degli oneri derivanti dall’attuazione dei commi 1 e 2, per un totale di:
- 480 milioni di euro per l’anno 2025;
- 13 milioni di euro per l’anno 2026.
La copertura è assicurata come segue:
- 300 milioni di euro per il 2025 mediante utilizzo delle risorse derivanti dal differimento al 2026 della misura di cui alla L. 207/2024;
- 180 milioni di euro per il 2025 mediante modalità previste all’articolo 20 del decreto-legge;
- 13 milioni di euro per il 2026 mediante riduzione del Fondo per il sostegno alla povertà e per l’inclusione attiva, istituito dall’art. 1 c. 321 L. 197/2022.
Fonte: Decreto-legge 30 giugno 2025, n. 95 (Gazzetta Ufficiale n. 149)
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