NOVITÀ – Su richiesta di Confartigianato, slitta al 31 dicembre la scadenza per l’obbligo di comunicazione PEC degli amministratori di società


27 Giugno 2025

NOVITÀ – Su richiesta di Confartigianato, slitta al 31 dicembre la scadenza per l’obbligo di comunicazione PEC degli amministratori di società


Consulenza Fiscale e AziendaleContabilità e Tributi

Aste immobiliari

 il tuo prossimo grande affare ti aspetta!

 

Il Ministero delle Imprese e del Made in Italy ha prorogato al 31 dicembre 2025 il termine per adempiere all’obbligo di iscrizione nel Registro delle Imprese del domicilio digitale (Pec) da parte degli amministratori delle società. Lo ha stabilito la Circolare MIMIT del 25 giugno 2025, accogliendo anche le richieste di Confartigianato, che aveva sollecitato un differimento del termine inizialmente previsto per il 30 giugno.

Il provvedimento riguarda tutte le società già costituite alla data del 1° gennaio 2025, per le quali era emerso un quadro normativo poco chiaro e prassi applicative difformi a livello territoriale.

Il Ministero ha inoltre confermato la validità delle linee interpretative fornite con la precedente circolare del 12 marzo 2025, ribadendo che:

  • l’obbligo riguarda tutti gli amministratori, e per estensione anche i liquidatori;
  • è esclusa la possibilità di utilizzare la PEC della società come domicilio digitale dell’amministratore;
  • le comunicazioni sono esenti da imposta di bollo e diritti di segreteria, se non allegate ad altri atti societari.

La mancata comunicazione dell’indirizzo Pec comporta la sospensione del procedimento di iscrizione o modifica dell’amministratore e, in caso di inadempienza, l’applicazione della sanzione amministrativa prevista dall’art. 2630 del Codice Civile, da 103 a 1.032 euro.

Assistenza e consulenza

per acquisto in asta

 



Source link

***** l’articolo pubblicato è ritenuto affidabile e di qualità*****

Visita il sito e gli articoli pubblicati cliccando sul seguente link

Source link

Vuoi bloccare la procedura esecutiva?

richiedi il saldo e stralcio