Nuovi sostegni per imprese in crisi e settore moda


Il Decreto-Legge 26 giugno 2025, n. 92 interviene con un pacchetto articolato di misure straordinarie per il sostegno dell’occupazione nelle imprese in crisi, in particolare quelle situate in aree di crisi industriale complesse e con una nuova proroga dei  sostegni mirati per la filiera della moda,  da tempo in particolare  difficoltà. 

Ecco i dettagli, articolo per articolo.

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1) CIGS: esonero addizionale per le aree di crisi

L’articolo 6 del provvedimento dispone l’esonero dal contributo addizionale previsto per l’accesso alla Cassa Integrazione Guadagni Straordinaria (CIGS) per l’anno 2025, applicabile alle imprese che operano in territori riconosciuti come “aree di crisi industriale complessa” ai sensi del DL 83/2012. 

Si tratta di un intervento mirato a ridurre gli oneri contributivi per le aziende già colpite da difficoltà strutturali, che consente loro di beneficiare del trattamento straordinario senza versare la contribuzione normalmente richiesta.

Tuttavia, l’esonero non è concesso a chi attiva procedure di licenziamento collettivo nel corso del periodo di integrazione. Tale condizione vuole incoraggiare i datori di lavoro a utilizzare gli ammortizzatori come strumento per la salvaguardia effettiva dell’occupazione, evitando che si trasformino in un semplice preludio ai tagli di personale.

 Il finanziamento dell’intervento è previsto per un importo di 6,5 milioni di euro per l’anno 2025, con la relativa copertura tramite il Fondo sociale per occupazione e formazione, ridotto di 9,3 milioni per bilanciare anche il fabbisogno pubblico.

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2) Proroga CIGS fino al 2027 per gruppi oltre 1000 dipendenti

Un’altra misura di grande rilievo è contenuta nell’articolo 7, che riguarda i gruppi di imprese con almeno 1.000 dipendenti sul territorio nazionale. 

In presenza di un accordo quadro firmato con i sindacati maggiormente rappresentativi, il Ministero del Lavoro e il Ministero delle Imprese, è possibile richiedere una proroga della CIGS fino al 31 dicembre 2027. Questo ammortizzatore straordinario, concesso in deroga alla normativa ordinaria, si colloca in continuità con trattamenti già avviati e consente di sospendere i lavoratori fino al 100% dell’orario.

L’obiettivo della disposizione è duplice: da un lato, gestire le eccedenze di personale in maniera non traumatica; dall’altro, favorire processi di reindustrializzazione e riconversione produttiva, dando tempo e strumenti alle aziende per costruire nuove strategie occupazionali.

 La spesa pubblica prevista è considerevole: 30,7 milioni di euro nel 2025, 31,3 nel 2026 e 32 milioni nel 2027, anch’essa coperta con riduzioni del Fondo sociale e altri meccanismi di compensazione tra entrate e risparmi attesi.

3) Ammortizzatori per cessazioni d’attività e nuove regole per i lavoratori

Con l’articolo 8, il decreto-legge prevede anche un ulteriore strumento in favore dei lavoratori coinvolti in cessazioni aziendali.

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In presenza di un accordo governativo presso il Ministero del Lavoro, può essere concessa una proroga della CIGS per sei mesi non rinnovabili, nel caso in cui esistano prospettive concrete di cessione dell’azienda e riassorbimento occupazionale. Il finanziamento della misura ammonta a 20 milioni di euro per il 2025.

ATTENZIONE il decreto introduce anche un principio di condizionalità attiva. Il lavoratore decade dal diritto al trattamento se:

  • rifiuta corsi di formazione o non li frequenta regolarmente;
  • non accetta un’offerta di lavoro con retribuzione almeno all’80% di quella precedente, a condizione che la sede sia entro 50 km o raggiungibile in massimo 80 minuti con mezzi pubblici.

L’elenco dei lavoratori sospesi deve essere trasmesso al Sistema informativo per l’inclusione sociale e lavorativa (SIISL) 

Per l’implementazione pratica di questa misura, è necessario un decreto ministeriale che definisca le modalità operative.

4) CIG settore moda: nuova proroga di 12 settimane

L’Articolo  10  Stabilisce l’incremento del tetto di spesa per le misure di sostegno già previste dalla legge di bilancio 2024 per le imprese del settore moda

Vedi i dettagli in Cassa in deroga moda e pelletterie: proroga a gennaio 2025 .

Anche in questo caso, l’effettiva applicazione  richiederà  l’emanazione di  un decreto ministeriale e istruzioni INPS.

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In sintesi 

Misura Durata Periodo Note
Estensione cassa integrazione  12 settimane Dal 1° febbraio al 31 dicembre 2025 Riconoscimento facoltativo, entro i limiti di spesa
Flessibilità per i datori in crisi Anno 2025 Valutazione alternativa della condizione finanziaria
Limite di spesa Anno 2025 Copertura prevista nel comma 4 dell’art. 10



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