Lavoro autonomo: primi chiarimenti ADE su interessi, premi e crediti edilizi


L’agenzia delle Enrate con la Risposta a interpello n 171 del 26 giugno fornisce i primi chiarimenti sulla riforma dei redditi di lavoro autonomo di cui all’articolo 5 del Dlgs 192/2024, come modificata dal DL n 84/2025.

In particolare, l’Agenzia delle Entrate affronta tre quesiti posti da un’associazione professionale tra commercialisti, in merito alla qualificazione fiscale di alcune componenti reddituali alla luce della nuova formulazione dell’art. 54 del TUIR, come modificato dal D.Lgs. n. 192/2024

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Il quesito si sofferma su:

  • interessi attivi derivanti dal conto corrente bancario dell’associazione;
  • trattamento del premio assicurativo professionale riaddebitato ai singoli assicurati;
  • natura del provento da cessione di crediti edilizi acquistati a sconto.

La replica ADE in sintesi chiarisce:

  1. gli interessi da conto corrente restano redditi di capitale, esclusi dal reddito autonomo;
  2. i riaddebiti tra professionisti per spese comuni non generano né ricavi né oneri deducibili, se non per la parte effettivamente riferibile al soggetto;
  3. il differenziale positivo da crediti edilizi è rilevante ai fini del reddito professionale, con modalità di imputazione basata sul principio di cassa.

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1) 1. Gli interessi attivi bancari: redditi di capitale, non di lavoro autonomo

L’istante sostiene che gli interessi attivi da conto corrente non siano collegati all’attività professionale e, pertanto, debbano essere qualificati come redditi di capitale, soggetti a ritenuta a titolo d’imposta.
L’Agenzia delle Entrate conferma tale impostazione e chiarisce che gli interessi percepiti da conti correnti bancari costituiscono redditi di capitale ai sensi dell’art. 44, comma 1, lett. a), del TUIR, in virtù anche dell’introduzione del nuovo comma 3-bis all’art. 54 TUIR ad opera dell’art. 1, comma 1, lett. c), n. 2), del D.L. 84/2025. 

La disposizione, in vigore per i redditi 2024 in poi, stabilisce che “Gli interessi e gli altri proventi finanziari di cui al Capo III, percepiti nell’esercizio di arti e professioni, costituiscono redditi di capitale”.
Pertanto, tali somme non concorrono alla determinazione del reddito di lavoro autonomo, nonostante siano collegate ad un’attività associativa professionale, ma sono soggette a ritenuta alla fonte del 26% a titolo d’imposta, ex art. 26, commi 2 e 4, DPR 600/1973.

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2) Premi assicurativi professionali riaddebitati: esclusi dal reddito

L’istante descrive un meccanismo di copertura assicurativa collettiva secondo il quale l’associazione stipula una polizza per sé e per altri professionisti, con conseguente riaddebito pro-quota del premio a ciascun assicurato.
L’Agenzia ritiene che, in ottica di principio di onnicomprensività, introdotto dal nuovo art. 54 del TUIR, rilevano ai fini del reddito professionale solo gli importi correlati direttamente all’attività.

In particolare:

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  • la quota di premio rimasta effettivamente a carico dell’Associazione è deducibile;
  • la parte riaddebitata ai terzi non è deducibile in capo all’Associazione (non essendoci inerenza);
  • le somme incassate a titolo di rivalsa del premio non costituiscono reddito di lavoro autonomo, in quanto non percepite “in relazione all’attività artistica o professionale” come richiesto dal comma 1 dell’art. 54 TUIR nella nuova versione.

Tale trattamento è coerente anche con precedenti prassi e giurisprudenza sul concetto di “inerenza” quale limite oggettivo alla deducibilità dei costi

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3) Bonus edilizi acquistati a sconto: il differenziale è ora tassabile

Il quesito più rilevante attiene al trattamento del “provento” costituito dalla differenza tra valore nominale e prezzo d’acquisto di un credito d’imposta edilizio, ai sensi dell’art. 121 del D.L. 34/2020. 

In passato, sulla base della risposta n. 472/2023, tale differenziale non era ritenuto imponibile, non configurandosi come corrispettivo di una prestazione professionale o reddito classificabile ai sensi dell’art. 6 del TUIR.
Tuttavia, con l’introduzione del principio di onnicomprensività per il lavoro autonomo (art. 54 TUIR post D.Lgs. 192/2024), l’Agenzia muta orientamento chiarendo che il differenziale positivo derivante dall’acquisto scontato di crediti edilizi concorre alla formazione del reddito professionale, in quanto rientra nella nozione ampia di “tutti i valori percepiti in relazione all’attività”, anche se non derivanti da prestazioni rese.
La tassazione segue il principio di cassa:

il costo di acquisto del credito è deducibile nel periodo d’imposta in cui è sostenuto;

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il valore nominale “incassato” tramite utilizzo in compensazione diventa rilevante ai fini IRPEF nel periodo d’imposta in cui viene effettivamente utilizzato per abbattere imposte e contributi.

Tale criterio impone, quindi, una spalmatura pluriennale della tassazione, in linea con il numero di rate previste per l’utilizzo del credito in compensazione.

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