Decreto fiscale 2025, cosa cambia: partite IVA, forfettari, spese di trasferta


Le principali novità del Decreto fiscale 2025 sono:

  1. Proroghe delle scadenze fiscali: per soggetti ISA e lavoratori con partita IVA in regime forfettario, il termine per effettuare i versamenti derivanti dalle dichiarazioni dei redditi, IRAP e IVA è stato posticipato al 21 luglio 2025.
  2. Tracciabilità delle spese per i lavoratori: le spese sostenute dai lavoratori dipendenti e autonomi per trasferta sono deducibili solo se pagate con strumenti tracciabili.
  3. Riporto delle perdite: modificato il calcolo del riporto delle perdite, eliminando il riferimento al valore economico del patrimonio netto e sostituendolo con un criterio basato sul doppio dei conferimenti e versamenti effettuati negli ultimi 24 mesi.

Il Decreto-Legge 17 giugno 2025, n. 84, cosiddetto Decreto fiscale 2025, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 138 del 17 giugno 2025 (si può leggere il Decreto fiscale qui), introduce disposizioni urgenti in materia fiscale e apporta modifiche significative in vari ambiti.

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Proroghe e scadenze nel Decreto fiscale

Una delle grandi novità del Decreto fiscale 2025 è la proroga dei versamenti fiscali. Per i soggetti ISA e in regime forfettario, il termine per effettuare i versamenti derivanti dalle dichiarazioni dei redditi, IRAP e IVA è stato posticipato dal 30 giugno al 21 luglio 2025 senza maggiorazione, con possibilità di versare gli importi dovuti con una maggiorazione dello 0,4% fino al 20 agosto 2025.

Prorogato al 15 settembre 2025 il termine entro cui i Comuni devono approvare le delibere regolamentari e le aliquote IMU per l’anno in corso.

Decreto fiscale, le novità per lavoratori dipendenti e autonomi

Le spese di trasferta per vitto, alloggio, viaggio e trasporto sostenute nel territorio italiano sono deducibili solo se pagate con strumenti tracciabili (es. bonifici, carte). Quelle sostenute all’estero sono deducibili anche se effettuate con mezzi non tracciabili.

Invece, i rimborsi per le spese sostenute in Italia sono inclusi nel reddito di lavoro autonomo se non pagati con strumenti tracciabili.

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Gli interessi e altri proventi finanziari percepiti nell’esercizio di arti e professioni sono considerati redditi di capitale, mentre le plusvalenze derivanti dalla cessione di partecipazioni in società artistiche o professionali sono classificate come redditi diversi.


Imprese e società, cosa cambia con il Decreto fiscale

Modificato il calcolo del riporto delle perdite, eliminando il riferimento al valore economico del patrimonio netto e sostituendolo con un criterio basato sul doppio dei conferimenti e versamenti effettuati negli ultimi 24 mesi.

Deduzione costo del lavoro

Eliminato il riferimento alle società collegate nel calcolo della deduzione fiscale per le nuove assunzioni, semplificando la determinazione del reddito di impresa.

Sono state apportate modifiche al regime delle CFC, sia per il calcolo dell’imposta minima nazionale del Pillar 2, sia per il regime opzionale introdotto dalla riforma fiscale.


Partite IVA e terzo settore

Dal primo luglio 2025, le operazioni effettuate con le società quotate FTSE MIB non saranno più soggette allo split payment.

Piena attuazione della fiscalità agevolata per gli enti del Terzo Settore prevista dal Codice ETS, con decorrenza dal primo gennaio 2026.

Viene inoltre esteso il meccanismo del reverse charge al settore del trasporto e della logistica, previa autorizzazione dell’Unione Europea.



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