E’ legittimo il provvedimento di esclusione di un concorrente dalla gara per l’affidamento di una concessione di servizi, motivato con riferimento al fatto che l’operatore economico ha presentato un PEF privo della sottoscrizione di un dottore commercialista o di un ragioniere abilitato all’esercizio della professione, qualora il disciplinare una gara stabilisca espressamente l’obbligo per i partecipanti di allegare, a dimostrazione dell’equilibrio economico-finanziario, dei costi gestionali e degli eventuali investimenti con riferimento all’arco temporale della concessione, quale presupposto per la corretta allocazione del rischio operativo, un dettagliato Piano Economico Finanziario sottoscritto, oltre che dal legale rappresentante del concorrente o dal suo procuratore, anche da un dottore commercialista o da un ragioniere abilitato all’esercizio della professione. Lo stabilisce il Tar Calabria, sez. II, sentenza 17 giugno 2025, n. 1060.
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