Proroga delle scadenze fiscali al 21 luglio 2025, le imprese interessate


Il Governo ha accolto la richiesta di proroga dei termini di versamento delle imposte avanzata da Confcommercio, per decongestionare il calendario fiscale delle imprese, con un decreto fiscale in corso di pubblicazione.

Con una lettera inviata al ministero dell’Economia e delle Finanze, Confcommercio ha chiesto la proroga del termine di versamento delle imposte in scadenza il prossimo 30 giugno. La richiesta era finalizzata a decongestionare il calendario fiscale in una fase dell’anno particolarmente delicata, soprattutto per le imprese che applicano gli ISA Indici sintetici di affidabilità e per gli intermediari che le assistono.

Il Governo ha accolto la richiesta di Confcommercio. Nel corso del Consiglio dei Ministri del 12 giugno, è stato infatti approvato uno schema di decreto fiscale (in corso di pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale), nell’ambito del quale è prevista, tra le altre cose, la proroga dei versamenti delle imposte sui redditi dal termine originariamente previsto del 30 giugno 2025 al 21 luglio 2025.

In alternativa, i versamenti tributari potranno essere effettuati dal 22 luglio al 20 agosto 2025, applicando la maggiorazione dello 0,4% a titolo di interesse corrispettivo.

 

Soggetti interessati

La proroga si applica ai contribuenti che soddisfano entrambe le condizioni di seguito indicate:

  • svolgono attività per le quali sono stati approvati gli ISA (ai sensi dell’art. 9-bis del DL 50/2017);
  • dichiarano ricavi/compensi non superiori a €. 5.164.569 (limite fissato da ciascun mod. ISA per il suo utilizzo)

 

Inoltre potranno beneficiare di tale slittamento temporale:

  • i contribuenti in regime forfetario (L. 190/2014, co. 54-89) ed i “contribuenti minimi” (DL 98/2011, art. 27, c.1);
  • i soci/associati di società di persone/studi associati, Srl in trasparenza fiscale e collaboratori di imprese familiari che rispettano i requisiti di cui sopra (sono soggetti Isa con ricavi/ compensi inferiore al limite) e ne dichiarano il reddito “per trasparenza” (artt. 5, 115 e 116 del TUIR).

 

Soggetti esclusi

La proroga non si applica:

  • alle persone fisiche “cosiddetti privati”
  • agli imprenditori agricoli titolari esclusivamente di reddito agrario
  • agli enti non commerciali privi di un’attività commerciale soggetta ad Isa

Restano inoltre fuori dal beneficio i soggetti IRES che hanno scadenze successive al 30 giugno 2025, a causa della data di approvazione del bilancio (ad esempio, società di capitali che approvano entro 180 giorni dalla chiusura dell’esercizio, dopo il 31 maggio) o della mancata coincidenza del periodo d’imposta con l’anno solare.

 





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