Con il decreto 14 maggio 2025 del MASE, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 110 del 14 maggio 2025, sono state adottate delle misure in materia di sussidi ambientalmente dannosi, in attuazione dell’art. 3 D.Lgs. 43/2025.
Ai fini del superamento del sussidio ambientalmente dannoso EN.SI.24, nell’arco di cinque anni decorrenti dal 2025 è disposto l’avvicinamento delle aliquote di accisa sulle benzine e sul gasolio impiegato come carburante, in modo che tali prodotti, al termine del quinquennio, risultino sottoposti alla medesima aliquota di accisa.
L’art. 1 c. 1 DM 14 maggio 2025, prevede che dal 15 maggio 2025 l’aliquota di accisa applicata alla benzina venga ridotta di 1,50 centesimi di euro per litro, e che l’aliquota di accisa applicata al gasolio impiegato come carburante venga aumentata di 1,50 centesimi di euro per litro.
Con la nota del 15 maggio 2025, l’Agenzia delle Dogane ha chiarito che la variazione in aumento, dell’aliquota di accisa sul gasolio usato come carburante non trova applicazione per il gasolio utilizzato negli impieghi indicati ai punti 5 e 9 della tabella A allegata al D.Lgs. 504/95, per i quali restano invariate le seguenti aliquote di accisa:
- impieghi in lavori agricoli, orticoli, in allevamento, nella silvicoltura e piscicoltura e nella florovivaistica: 22% di 617,40 euro per mille litri;
- produzione di forza motrice con motori fissi, azionati con prodotti energetici diversi dal gas naturale e utilizzati all’interno di delimitati stabilimenti industriali, agricolo-industriali, laboratori, cantieri di ricerche di idrocarburi e di forze endogene e cantieri di costruzione e azionamento di macchine impiegate nei porti, non ammesse alla circolazione su strada, destinate alla movimentazione di merci per operazioni di trasbordo: 30% di 617,40 euro per mille litri.
Infine, allo scopo di incentivare l’impiego di carburanti maggiormente sostenibili sotto il profilo ambientale a cui è applicata, in base al criterio di tassazione per equivalenza, l’aliquota di accisa sul gasolio impiegato come carburante, al biodiesel e ai gasoli paraffinici ottenuti da sintesi o da idrotrattamento (HVO), immessi in consumo tal quali per essere impiegati come carburanti, si applica (ai sensi dell’art. 16 Dir. CE 2003/96) un’aliquota di accisa ridotta pari a euro 617,40 per mille litri. Tale aliquota trova applicazione per un periodo quinquennale decorrente dal 15 maggio 2025. Ai fini della fruizione della predetta aliquota ridotta i biocarburanti devono soddisfare le condizioni previste dall’art. 44 par. 5 Reg. UE 51/2014.
Fonte: Nota AD 15 maggio 2025
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