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PIR fai da te: utilizzo del look through


L’Agenzia delle Entrate, con la risoluzione n. 28/E del 10 aprile 2025, ha chiarito che nell’ambito dei piani di investimento a lungo termine (PIR) ”fai da te” è possibile valorizzare gli investimenti qualificati anche se operati tramite OICR non Pir compliant utilizzando il criterio del look through, a condizione che rispettino i vincoli e i limiti previsti dalla PIR. Tale approccio mira a favorire la canalizzazione del risparmio verso investimenti in strumenti finanziari di imprese italiane ed europee.

Si ricorda che l’art. 1 c. 100-114 L. 232/2016 stabilisce un regime di non imponibilità per i redditi di capitale e finanziari derivanti da investimenti qualificati tramite Piani di investimento del risparmio a lungo termine (PIR). Questi investimenti devono rispettare specifici limiti quantitativi di investimento (c.d. plafond annuo e complessivo), determinate caratteristiche (natura e tipologia delle attività oggetto di investimento), specifici vincoli di composizione (cd. quota obbligatoria) e limiti (soglie massime di concentrazione e liquidità) con l’obiettivo di canalizzare il risparmio delle famiglie verso imprese italiane ed europee con un alto fabbisogno di risorse finanziarie.

In particolare, nel caso di investimenti “fai da te”, il titolare del piano deve monitorare costantemente il rispetto dei vincoli e dei limiti, tenendo conto della percentuale di partecipazione nei veicoli utilizzati. L’adozione del criterio del look through, infatti, implica un controllo giornaliero degli investimenti effettuati per il tramite dei veicoli societari, ai fini della verifica del rispetto, per almeno i 2/3 dell’anno, dei vincoli di investimento e del limite di concentrazione disposti dalla disciplina in esame.

In tale contesto, l’Agenzia non individua restrizioni per gli investimenti effettuati “indirettamente” tramite OICR estero (PIR compliant e non PIR compliant), indipendentemente dalla forma giuridica dell’OICR stesso, poiché anche la ratio sottesa alla modifica della disciplina PIR intervenuta con i c. 2 e 2-bis dell’art. 13-bis DL 124/2019 consiste nell’ampliare le modalità di investimento indiretto.

Pertanto, l’Amministrazione ritiene che in un Pir ”fai da te” sia possibile valorizzare gli investimenti qualificati effettivamente operati tramite OICR non PIR compliant utilizzando il criterio del look through.

Fonte: Ris. AE 10 aprile 2025 n. 28/E



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