Segnalazioni SIC, i “cattivi pagatori” hanno diritto al preavviso: l’onere della prova e la decisione dell’ABF


La decisione n. 3435/2025 del Collegio di Bari dell’ABF fa permette di fare un po’ di chiarezza sugli standard probatori richiesti agli intermediari finanziari nelle procedure di segnalazioni SIC e, in particolar modo, su chi ricade l’onere di dimostrare la comunicazione di preavviso che le precede.

Cos’è la segnalazione SIC

Per segnalazione SIC si intende la notifica di informazioni all’interno di un Sistema di Informazioni Creditizie (SIC), una banca dati che raccoglie elementi sulle linee di finanziamento concesse a persone e aziende, con dettagli sui pagamenti, sia regolari che irregolari.

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A sua volta, le informazioni contenute nel SIC sono assunte dagli istituti di credito per valutare l’affidabilità creditizia di un individuo, rendendo più o meno facile per lui ottenere nuovi finanziamenti.

Cos’è il preavviso di segnalazione SIC

Nel caso in cui la banca intenda segnalare il cliente in SIC in modo negativo (ad esempio, per passaggio della posizione a sofferenza), dovrà inviargli una comunicazione preventiva. Il preavviso di segnalazioni SIC permetterà infatti al cliente di valutare se sia possibile o meno regolarizzare la posizione ed evitare in tal modo l’iscrizione negativa dei propri dati. 

Ebbene, la controversia oggi in commento ha origine proprio dalla contestazione di un utente nei confronti della propria banca per una segnalazione a sofferenza presso i Sistemi di Informazione Creditizia. Il ricorrente, debitore di un finanziamento, ha impugnato la legittimità della segnalazione sostenendo di non aver mai ricevuto il prescritto preavviso e di non aver sottoscritto l’informativa privacy, e richiedendo contestualmente la cancellazione della segnalazione e un risarcimento quantificato in 5.000 euro.

L’intermediario, dal proprio canto, ha opposto resistenza argomentando che la segnalazione, conseguente a irregolarità nei pagamenti non contestate dal debitore, era stata correttamente preceduta sia dalla sottoscrizione dell’informativa privacy sia dal preavviso, quest’ultimo inviato attraverso comunicazione cartacea e inserimento nell’area riservata del profilo home banking del cliente.

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L’onere probatorio del preavviso nelle segnalazioni SIC

Il Collegio di Bari ha chiarito che l’onere probatorio della corretta comunicazione del preavviso di segnalazione grava interamente sull’intermediario finanziario. Pertanto, per la banca non è sufficiente dimostrare di aver predisposto gli strumenti di comunicazione. Deve invece fornire prova certa dell’effettiva ricezione o quantomeno della corretta esecuzione delle procedure di notifica secondo gli standard normativi vigenti.

Nell’analisi del caso specifico, il Collegio ha invece rilevato significative carenze nella documentazione prodotta dalla banca. Relativamente alla comunicazione cartacea, per esempio, l’intermediario ha prodotto la nota del 20 giugno 2024 senza però allegare alcuna documentazione attestante l’avvenuta spedizione o il recapito della stessa, elementi essenziali per dimostrare l’efficacia della comunicazione.

Per quanto riguarda invece l’inserimento del preavviso nell’area riservata dell’home banking, pur essendo documentato l’inserimento stesso, la banca non ha fornito alcuna prova di aver informato il cliente di tale inserimento. Il Collegio ha precisato che nemmeno il documentato accesso regolare del cliente alla propria area riservata può supplire a questa mancanza probatoria.

Nessun risarcimento danni

Ad ogni modo, il Collegio ha respinto la richiesta di risarcimento danni formulata dal ricorrente, evidenziando come la stessa fosse priva del necessario supporto probatorio. La decisione sottolinea dunque anche l’importanza di documentare adeguatamente il danno concreto subito e il nesso causale tra la condotta illegittima dell’intermediario e il pregiudizio lamentato.

Insomma, un buono spunto per chi intende agire in giudizio contro gli intermediari finanziari: è sempre opportuno strutturare adeguatamente le richieste risarcitorie con documentazione probatoria specifica del danno patrimoniale o non patrimoniale effettivamente subito. Il provvedimento ha comunque disposto la cancellazione della segnalazione presso i SIC e ha condannato l’intermediario al pagamento di 200 euro alla Banca d’Italia quale contributo alle spese della procedura, oltre al rimborso di 20 euro al ricorrente per le spese di presentazione del ricorso.

Cancellazione segnalazione SIC: è sempre dovuta?

La presa di posizione dell’ABF di Bari non sembra avere una valenza assoluta. La recente decisione n. 2298/2025 da parte del Collegio di Milano aveva infatti ribadito l’orientamento ormai consolidato dei Collegi ABF in materia di preavvisi di segnalazione, confermando la distinzione fondamentale tra presupposti di legittimità della segnalazione e obblighi di trasparenza nei rapporti con la clientela. 

In altri termini, il Collegio ha precisato che il preavviso costituisce un adempimento dovuto nei confronti dei consumatori in occasione della prima registrazione di informazioni negative, ma la sua eventuale omissione non determina l’illegittimità della segnalazione stessa.

L’impostazione, già consolidata dalla decisione del Collegio di Coordinamento n. 4519/2023, stabilisce pertanto che la violazione degli obblighi informativi può generare esclusivamente conseguenze sul piano risarcitorio, purché il danneggiato formuli specifica domanda corredata da adeguato supporto probatorio. 

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