Fabbricati fuori dai terreni agricoli: ok ad agevolazioni fiscali


Buone notizie per il mondo agricolo: anche i fabbricati rurali non situati su suolo agricolo possono accedere alle agevolazioni della piccola proprietà contadina (PPC). È quanto stabilito dalla Corte di Cassazione con l’ordinanza n. 6178/2025, che di fatto smentisce la linea rigida seguita finora dall’Agenzia delle Entrate.

Finora, per ottenere i benefici fiscali previsti dalla PPC – come l’applicazione dell’imposta di registro e ipotecaria in misura fissa, insieme a quella catastale all’1% – era necessario che il fabbricato pertinenziale fosse fisicamente collocato sul terreno agricolo oggetto della compravendita.

Sconto crediti fiscali

Finanziamenti e contributi

 

Questa condizione, spesso interpretata in modo letterale dagli uffici fiscali, aveva generato numerosi contenziosi e avvisi di accertamento.




Fabbricati fuori dai terreni agricoli: ciò che conta non è tanto dove si trovi il fabbricato, ma quale funzione svolga

Foto di: OmniTrattore.it

Inversione di rotta dalla Cassazione

La Cassazione, però, ha adottato una visione più aderente alla realtà attuale delle imprese agricole: ciò che conta non è tanto dove si trovi il fabbricato, ma quale funzione svolga.

Opportunità unica

partecipa alle aste immobiliari.

 

Se, ad esempio, un capannone o un impianto fotovoltaico, anche se collocato in zona edificabile e accatastato come D/10, è strettamente legato all’attività agricola svolta su altri terreni, allora può comunque essere considerato una pertinenza. E quindi beneficiare del regime agevolato.

Allontanamento dal fondo rustico

Questa interpretazione segna un ulteriore distacco dal concetto tradizionale di “fondo rustico”, inteso come unità agricola compatta con annessi rustici e terreni. La normativa contemporanea, invece, guarda oltre: sostiene lo sviluppo, l’innovazione e l’efficienza delle imprese agricole, abbandonando la semplice logica del frazionamento fondiario.



Fabbricati fuori dai terreni agricoli: ok Casazione per agevolazioni fiscali

Finora, per ottenere i benefici fiscali previsti dalla PPC era necessario che il fabbricato pertinenziale fosse fisicamente collocato sul terreno agricolo oggetto della compravendita

Foto di: OmniTrattore.it

Come già chiarito in precedenti pronunce (Cassazione n. 719/2025 e n. 12777/2020), il criterio funzionale oggi prevale su quello topografico. In altri termini, è pertinenza tutto ciò che serve concretamente all’attività agricola, a prescindere dalla sua collocazione catastale.

La decisione della Cassazione rappresenta dunque un passo avanti per un’agricoltura più moderna e integrata nel tessuto economico. Consente maggiore libertà nelle strategie di sviluppo aziendale, riduce i vincoli burocratici legati all’ubicazione dei beni e apre nuove possibilità di risparmio fiscale anche su strutture tecnologiche, magazzini o serre.



Source link

Finanziamenti e agevolazioni

Agricoltura

 

***** l’articolo pubblicato è ritenuto affidabile e di qualità*****

Visita il sito e gli articoli pubblicati cliccando sul seguente link

Source link

Prestito personale

Delibera veloce