Superbonus 2025: come comunicare le opzioni all’Agenzia delle entrate


L’Agenzia delle Entrate, con provvedimento del 07 agosto 2025, ha approvato la versione aggiornata del modello e delle specifiche tecniche da utilizzare per la comunicazione telematica all’Agenzia delle entrate delle opzioni di sconto in fattura o prima cessione del credito, relative alle spese per interventi di tipo Superbonus sostenute nel 2025.

Il provvedimento dell’Agenzia delle Entrate disciplina quindi le modalità di esercizio delle opzioni previste dagli artt. 119 e 121 del D.L. 34/2020, approvando il nuovo modello denominato “Comunicazione dell’opzione relativa agli interventi di cui all’articolo 119 del decreto-legge n. 34 del 2020 (Superbonus) per le spese sostenute nel 2025”.

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Tale modello deve essere utilizzato per comunicare l’esercizio dell’opzione per lo sconto in fattura o per la prima cessione del credito di imposta (art. 121, c. 1, lett. a) e b), D.L. 34/2020): le opzioni possono essere esercitate per ciascuno stato di avanzamento lavori, con un massimo di due per ogni intervento complessivo e con una soglia minima del 30% di avanzamento per ciascuno.

Per poter accedere al beneficio è necessario che:

  • i tecnici abilitati asseverino il rispetto dei requisiti e la congruità delle spese, come previsto dall’art. 14, c. 3-ter, del D.L. 63/2013, e dal decreto del Ministro dello sviluppo economico 06 agosto 2020
  • per gli interventi antisismici, la riduzione del rischio sia asseverata dai professionisti incaricati secondo il decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti n. 58/2017
  • sia apposto il visto di conformità ai sensi dell’art. 35 del D. Lgs. 241/1997, a garanzia della correttezza dei dati e della presenza delle necessarie polizze assicurative.

Lo sconto in fattura non può superare l’importo del corrispettivo dovuto e attribuisce al fornitore un credito d’imposta di pari ammontare (art. 121, c. 1, lett. a), D.L. 34/2020), mentre la cessione del credito determina il trasferimento di un credito pari alla detrazione spettante (art. 121, c. 1, lett. b), D.L. 34/2020).

La comunicazione sull’esercizio delle opzioni per le spese sostenute per gli interventi di tipo Superbonus va inviata entro il 16 marzo dell’anno successivo alle spese agevolate (per il 2025, entro il 16 marzo 2026) e dall’8 settembre 2025 diventa obbligatorio l’uso del nuovo modello approvato dall’Agenzia delle Entrate.

Microcredito

per le aziende

 

Quanto all’utilizzo, i crediti derivanti dalle opzioni possono essere fruiti esclusivamente in compensazione tramite modello F24, ai sensi dell’art. 17 del D. Lgs. 241/1997, con la stessa ripartizione in quote annuali prevista per la detrazione originaria.

Non trovano applicazione i limiti di cui all’art. 31, c. 1, del D.L. 78/2010, all’art. 34 L. 388/2000 e all’art. 1, c. 53, L. 244/20078 (ovvero in estrema sintesi, riferiti ai debiti iscritti a ruolo oltre 1.500 euro, al limite massimo complessivo di compensazioni annuali ed al tetto di 250.000 euro per crediti “da dichiarazione”)

Le quote non utilizzate entro il 31 dicembre dell’anno di riferimento non sono riportabili né rimborsabili (art. 121, c. 3, D.L. 34/2020).

Infine, il provvedimento disciplina le ulteriori cessioni, per cui i fornitori che hanno applicato lo sconto e i primi cessionari, possono trasferire i crediti a soggetti qualificati, ovvero:

  • banche e intermediari finanziari ex art. 106 TUB
  • società appartenenti a gruppi bancari iscritti ex art. 64 TUB
  • imprese assicurative

Le banche possono inoltre cedere i crediti ai clienti professionali privati di cui all’art. 6, c. 2-quinquies, D. Lgs. 58/1998, ma senza ulteriore trasferibilità.

I contratti conclusi in violazione di tali regole sono espressamente dichiarati nulli.



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