Impianto fotovoltaico: cumulabilità tra contributi e detrazioni fiscali


Il processo di trasformazione del modo tradizionale di
approvvigionamento dell’energia per le nostre abitazioni e per le
attività imprenditoriali si mostra sempre più attivo grazie anche a
nuovi incentivi introdotti dalle istituzioni.

Di riflesso, nasce l’esigenza di avere un quadro normativo
chiaro sulla cumulabilità degli incentivi. Per cui, la domanda
ricorrente è: i contributi statali sono cumulabili con le
tradizionali detrazioni fiscali? La risposta non è immediata e
occorre analizzare nel dettaglio le due fattispecie.

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Come ormai è noto da tempo, le detrazioni fiscali per le spese
relative agli interventi di recupero del patrimonio
edilizio
, tra cui gli interventi di manutenzione ordinaria
(solo condomìni), straordinaria e di ristrutturazione edilizia (per
tutti gli edifici residenziali), e le spese relative agli
interventi di riduzione del rischio sismico, di
efficientamento energetico e di
abbattimento delle barriere architettoniche (per
tutti), hanno subìto uno stravolgimento con la Legge di Bilancio
per il 2025 (L. 307 del 30 dicembre 2024). Per quanto riguarda le
spese per gli impianti fotovoltaici, che per definizione non sono
interventi di efficientamento energetico bensì di recupero del
patrimonio edilizio, le aliquote di detrazione sono stabilite in
misura fissa, pari al 36 per cento delle spese sostenute nel 2025 e
al 30 per cento delle spese sostenute negli anni 2026 e 2027. La
detrazione è elevata al 50 per cento delle spese sostenute nel 2025
e al 36 per cento delle spese sostenute negli anni 2026 e 2027, nel
caso in cui gli interventi siano realizzati dai titolari di diritto
di proprietà o di diritto reale di godimento sull’unità immobiliare
adibita ad abitazione principale.

Il limite di spesa ammesso è rimasto immutato ed è pari ad un
ammontare complessivo delle stesse non superiore a 96.000
euro
per unità immobiliare.

La detrazione è sempre ripartita in dieci quote
annuali
di pari importo.

Contributi statali

Tra i contributi più conosciuti negli ultimi mesi, spicca per
convenienza quello previsto dal Decreto
CER
 del Ministero dell’Ambiente e della Sicurezza
Energetica (MASE) n. 414 del 7 dicembre 2023 e successive
modifiche, di cui la più recente è del 16 maggio 2025, con cui lo
Stato ha messo a disposizione 2.200.000.000 di euro per sostenere
l’energia elettrica prodotta da impianti a fonti rinnovabili
inseriti in configurazioni di autoconsumo per la condivisione
dell’energia rinnovabile (principalmente rappresentate
dalle Comunità Energetiche Rinnovabili o
C.E.R.). L’erogazione dei contributi in conto capitale è prevista
fino al 40 per cento dei costi
ammissibili per lo sviluppo delle comunità energetiche e delle
configurazioni di autoconsumo collettivo nei comuni
con popolazione inferiore ai 50.000
abitanti 
attraverso la realizzazione di impianti a
fonti rinnovabili, anche abbinati a sistemi di accumulo di
energia.

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In pratica, persone fisiche, piccole e medie imprese, enti
territoriali, autorità ed amministrazioni locali che vogliano
realizzare un impianto fotovoltaico di potenza non superiore ad un
megawatt, partecipando alla C.E.R., possono ottenere un contributo
del 40% sul costo dell’impianto che sarà rimborsato solo dopo il
completamento dei lavori di realizzazione dell’impianto stesso e
dopo aver sostenuto tutte le spese ammissibili relative al
completamento dell’impianto.

Cumulabilità

Nelle regole operative per l’accesso al servizio per
l’autoconsumo diffuso e al contributo PNRR, al paragrafo 1.1.5 è
previsto che il contributo in Conto Capitale,
vale a dire il contributo a fondo perduto del 40%, non
è cumulabile
 con le seguenti agevolazioni:

  • incentivi in conto esercizio diversi dalla tariffa incentivante
    di cui al Decreto CER;
  • Superbonus (articolo 119, comma 7, del
    decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34 e ss.mm.ii.);
  • detrazioni fiscali con aliquote
    ordinarie
     (articolo 16-bis, comma 1, lettera h)*, del
    testo unico delle imposte sui redditi di cui al decreto del
    Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917);
  • altri contributi in conto capitale sostenuti da altri programmi
    e strumenti dell’Unione Europea;
  • altre forme di sostegno pubbliche che costituiscono un regime
    di aiuto di Stato diverso dal conto capitale.

(*) opere finalizzate al conseguimento di risparmi
energetici con particolare riguardo all’installazione di impianti
basati sull’impiego delle fonti rinnovabili di energia.

Pertanto, per semplificare, contributo a fondo perduto e
detrazione fiscale per l’installazione di un impianto fotovoltaico
non possono coesistere.

A ben vedere, però, il contributo in conto capitale può
raggiungere al massimo il 40% dell’investimento. Resta il 60% a
totale carico del contribuente che, per logica, dovrebbe essere una
spesa detraibile ai sensi dell’art. 16-bis, comma 1, lettera h),
del TUIR.

Fino al 31 dicembre 2008 l’Agenzia delle Entrate aveva chiarito
con una circolare, la n. 95/E del 12 maggio 2000, che in ipotesi di
erogazione di contributi o sovvenzioni per l’esecuzione di
interventi di recupero del patrimonio edilizio, i contributi devono
essere sottratti interamente prima di calcolare la detrazione delle
spese rimaste effettivamente a carico del contribuente.

Con l’emanazione del decreto legislativo n. 115 del
30 maggio 2008
, recante norme di “Attuazione della
direttiva 2006/32/CE relativa all’efficienza degli usi finali
dell’energia e i servizi energetici e abrogazione della direttiva
93/76/CEE”, è stato stabilito che “a decorrere dal
1° gennaio 2009
 gli strumenti di incentivazione di
ogni natura attivati dallo Stato per la promozione dell’efficienza
energetica, non sono cumulabili con ulteriori contributi
comunitari, regionali o locali
”.

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Il Ministero dello Sviluppo Economico – istituzionalmente
competente in materia di interventi per l’efficienza energetica –
ha poi chiarito che la detrazione d’imposta ai sensi dell’art.
16-bis, comma 1, lettera h), del TUIR, è riconducibile fra gli
strumenti di incentivazione di ogni natura attivati dallo Stato, e,
di conseguenza, non è cumulabile con
eventuali incentivi riconosciuti, per i medesimi interventi,
dall’Unione Europea, dallo stesso Stato, dalle Regioni o dagli enti
locali.

Fa eccezione il caso della
cumulabilità della detrazione con i contributi pubblici per la
riparazione o ricostruzione di edifici privati
danneggiati da eventi sismici.

In base alla Circolare 17/E del 26 giugno 2023, le agevolazioni
fiscali si applicano:

  • a fronte dello stesso intervento, solo con riferimento alle
    eventuali spese agevolabili eccedenti il contributo concesso;
  • nel caso di interventi di riparazione o ricostruzione degli
    edifici danneggiati da eventi sismici già effettuati e finanziati
    con contributi pubblici, con riferimento alle spese agevolabili
    sostenute per le opere di ulteriore consolidamento dei medesimi
    edifici anche a seguito di interventi di demolizione e
    ricostruzione degli stessi, riconducibili ad interventi di
    “ristrutturazione edilizia” di cui all’art. 3, comma 1, lett. d),
    del TUE.

Ciò comporta che è possibile fruire del Sisma bonus (o del
Superbonus) anche nel caso di interventi su immobili oggetto nel
passato di contributi pubblici per la ricostruzione successiva ad
eventi sismici.

Pertanto, alla luce del mutato quadro normativo, e dei
chiarimenti del MASE, il contribuente che, a decorrere dal 1°
gennaio 2009, sostenga spese per l’installazione di un impianto
fotovoltaico, deve scegliere se beneficiare della detrazione del
50% o del 36% ovvero fruire del contributo del 40% per la
partecipazione alla CER.

Restano possibili le detrazioni fiscali per le altre spese per
interventi che spesso si accompagnano all’installazione di un
impianto fotovoltaico come le batterie di accumulo dell’energia
autoprodotta.

A cura di Dott. Luciano
Ficarelli

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