DL Economia: pubblicata la conversione in legge, cosa cambia


È stata pubblicata in Gazzetta Ufficiale n. 184 del 9 agosto 2025 la L. 118/2025 di conversione del DL Economia (DL 95/2025); quali sono le novità?

Imposta sostitutiva per il CPB: termine per il pagamento tempestivo (art. 9-bis)

Sconto crediti fiscali

Finanziamenti e contributi

 

Il Concordato Preventivo Biennale è sempre oggetto di continui interventi normativi, volti a “ritoccare” la disciplina. La novità prevista riguarda la tempestività del pagamento dell’imposta sostitutiva di cui all’art. 2-quater DL 113/2024 il quale prevede che i soggetti che hanno applicato gli ISA e che hanno aderito al CPB, possono adottare il regime del ravvedimento, versando l’imposta sostitutiva delle imposte sui redditi e delle relative addizionali nonché dell’imposta regionale sulle attività produttive.

Quanto al versamento,  questo è effettuato in un’unica soluzione entro il 31 marzo 2025 oppure mediante pagamento rateale in un massimo di ventiquattro rate mensili di pari importo maggiorate di interessi calcolati al tasso legale con decorrenza dal 31 marzo 2025. In caso di pagamento rateale, l’opzione, per ciascuna annualità, si perfeziona mediante il pagamento di tutte le rate. Il pagamento di una delle rate, diverse dalla prima, entro il termine di pagamento della rata successiva non comporta la decadenza dal beneficio della rateazione. Non si fa comunque luogo al rimborso delle somme versate a titolo di imposta sostitutiva in ipotesi di decadenza dalla rateizzazione.

La novità prevista dal Decreto Economia prevede che sia considerato tempestivo il pagamento, in un’unica soluzione o della prima o unica rata degli importi dovuti, effettuato entro i cinque giorni successivi alla scadenza prevista, purché il pagamento sia comunque eseguito anteriormente alla notifica degli atti.

Ridotta l’aliquota IVA per le opere d’arte (art. 9)

Contributi e agevolazioni

per le imprese

 

L’aliquota IVA per le cessioni e importazioni di opere d’arte, oggetti da collezione e d’antiquariato è ridotta al 5%. In particolare, è prevista per:

  • oggetti d’arte, di cui alla lett. a), Tabella allegata al DL 41/1995;
  • oggetti da collezione di cui alla lett. b), Tabella allegata al DL 41/1995;
  • oggetti d’antiquariato di cui alla lett. c), Tabella allegata al DL 41/1995.

È prevista la possibilità di optare per l’applicazione del regime del margine, previsto dalla disciplina unionale di cui agli artt. 311 e 434 Dir. CE 2006/112, confluita negli artt. da 36 a 40-bis DL 41/1995. È prevista la possibilità di procedere all’alternativa tra margine ed applicazione dell’aliquota IVA del 5% per le cessioni ed importazioni di oggetti d’arte, d’antiquariato o da collezione è previsto come possibilità.

Superbonus esteso a tutto il 2026 per le zone colpite da eventi sismici (art. 4 c. 2)

Il Superbonus 110% è esteso, per tutto l’anno 2026, anche ai Comuni dei territori colpiti da eventi sismici verificatisi dal 1° aprile 2009. Sarà possibile anche l’opzione di cessione del credito e sconto in fattura: tale estensione è volta a permettere ed agevolare la ricostruzione dei territori colpiti da eventi calamitosi.

ETS: rifinanziamenti di varie misure (art. 5)

Gli ETS, già oggetto di vari interventi, beneficeranno di vari aumenti ed incrementi:

  • fino a 10 milioni di euro, per l’anno 2025 della dotazione del fondo di finanziamento di progetti e attività di interesse generale nel terzo settore;
  • aumento ad 1,2 milioni di euro annui, per il triennio 2026-2028, dello stanziamento per le attività di controllo su ETS, svolte da reti associative e da centri di servizio per il volontariato;
  • destinati 10 milioni di euro alla sezione speciale del fondo di garanzia PMI, per sostenere l’operatività e le finalità, riservata agli ETS non iscritti al repertorio economico amministrativo (REA) ed agli enti religiosi civilmente riconosciuti.

Zona franca urbana e centro Italia (art. 4, c. 5)

Anche per l’anno 2025, sono confermate le esenzioni IRES, IRAP, IMU e contributive per la zona franca urbana sismica del centro Italia, già estese all’anno 2024. Le agevolazioni sono rappresentate dalle seguenti esenzioni fiscali e contributive:

Finanziamenti personali e aziendali

Prestiti immediati

 

  1. esenzione dalle imposte sui redditi del reddito che derivi dallo svolgimento dell’attività espletata dall’impresa nella zona franca fino alla concorrenza dell’importo di 100.000 euro;
  2. esenzione dall’IRAP del valore della produzioen netta nel limite di 300mila euro;
  3. esenzione dalle imposte municipali proprie per gli immobili siti in zona franca, posseduti e utilizzati per l’esercizio dell’attività economica; iv) esonero dal versamento dei contributi previdenziali e assistenziali, con esclusione dei premi per l’assicurazione obbligatoria infortunistica, a carico dei datori di lavoro, sulle retribuzioni da lavoro dipendente.

Bonus mamme (art. 6)

Posticipato di un anno, al 2026, l’entrata in vigore della decontribuzione parziale a favore delle lavoratrici dipendenti, delle lavoratrici autonome che percepiscono uno tra i redditi di lavoro autonomo, redditi d’impresa in contabilità ordinaria, redditi d’impresa in contabilità semplificata o redditi da partecipazione (e che non hanno optato per il regime forfettario), madri di due figli e con retribuzione o reddito imponibile ai fini previdenziali non superiore a 40.000 euro su base annua.

Al posto della decontribuzione parziale, per il solo 2025, verrà riconosciuto un contributo di 40 euro al mese.

Bonus asilo nido (art. 6-bis)

Il comma 355 dell’art. 1 della legge di bilancio 2017 (L. 232/2016), nella parte in cui fa riferimento alla frequenza di asili nido pubblici e privati, si interpreta nel senso che le rette sono relative alla frequenza di servizi educativi per l’infanzia di cui all’art. 2 c. 3 lettere a), b) e c), n. 1 e 3, del D.Lgs. 65/2017, pubblici e privati in possesso di titolo abilitativo all’esercizio dell’attività.

A decorrere dal 1° gennaio 2026, la domanda per accedere ai benefici del citato art. 1 presentata dal genitore, se accolta, produce effetti anche per gli anni successivi previe verifica dei requisiti e prenotazione delle mensilità per ciascun anno solare.

Fondo per l’avvio delle opere indifferibili: le novità (art. 1)

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Tra le novità si segnala invece l’inserimento del comma 7-quinquies all’interno dell’art. 26 DL 50/2022, il quale prevede che per permettere la conclusione dei lavori, per gli interventi di comuni, città metropolitane e province, già aggiudicati, finanziati a valere sulle risorse del PNRR e del Piano nazionale per gli investimenti complementari al PNRR, beneficiari del contributo del Fondo, per i quali non si è provveduto all’effettivo aggiornamento della voce “lavori” del quadro economico sulla base dell’applicazione dei prezzari vigenti al momento della pubblicazione del bando di gara e che presentino, alla data di entrata in vigore della presente disposizione, esigenze finanziarie connesse con i maggiori costi dei materiali per il completamento dell’opera, le amministrazioni responsabili dell’attuazione su istanza dei soggetti attuatori, entro il 10 dicembre 2025, possono chiedere al Ministero dell’economia e delle finanze – Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato la rideterminazione del contributo nella misura massima dell’80 per cento dell’importo già assegnato, a cui si provvede con uno o più decreti del Ragioniere generale dello Stato.

Per gli enti inadempienti all’obbligo di aggiornamento del quadro economico posto a base di gara per i quali non si sia provveduto alla richiesta di rideterminazione, con successivo provvedimento ministeriale si provvede alla revoca dell’assegnazione.

Ai fini degli adempimenti, per l’adattamento della piattaforma informatica già in uso, necessario all’attuazione della procedura di cui al medesimo comma 3-bis, è autorizzata per il 2025 la spesa di 500.000 euro. Ai relativi oneri si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo.

Potenziamento del sistema infrastrutturale, dell’edilizia carceraria e della rigenerazione urbana (art. 2)

Per agli anni 2025 e 2026 le province e le città metropolitane, in deroga alla legislazione vigente, possono utilizzare le quote di propria competenza, accertate ed incassate nei rispettivi anni, previste dall’art. 142 c. 12-ter, in misura non superiore al 10%, e dall’art. 208 c. 4 lett. c) del codice della strada, di cui al D.Lgs. 285/1992, per il finanziamento delle spese relative alla rimozione dei rifiuti abbandonati lungo i cigli delle strade ai fini del miglioramento della sicurezza stradale.

Per la realizzazione, anche mediante ricorso a progetti di partenariato pubblico-privato, di progetti volti alla realizzazione di comunità estive per bambini e per anziani, anche mediante la rigenerazione di edifici dismessi, è autorizzata la spesa massima di 100.000 euro per ciascuno degli anni 2026 e 2027.

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Nel caso di operazioni di partenariato pubblico-privato sugli edifici dismessi di proprietà pubblica, i relativi progetti sono autorizzati ai sensi dell’art. 175 del codice dei contratti pubblici (D.Lgs. 36/2003). Agli oneri derivanti dal comma 9-ter, pari a euro 100.000 per ciascuno degli anni 2026 e 2027, si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo.

Al fine di assicurare la tempestiva realizzazione degli interventi infrastrutturali delle istituzioni dell’alta formazione artistica, musicale e coreutica, l’autorizzazione di spesa per la realizzazione di interventi di edilizia e per l’acquisizione di attrezzature didattiche e strumentali di particolare rilevanza da parte delle istituzioni dell’alta formazione artistica, musicale e coreutica, è incrementata di 11 milioni di euro per l’anno 2025, da destinare al finanziamento dei programmi d’intervento già approvati con decreti del MIUR.

INAIL: ampliamento della rete nel settore riabilitativo

Altro aspetto innovativo riguarda l’ampliamento delle competenze dell’INAIL che, tenuto conto delle sue competenze nel campo riabilitativo, della protesica e della ricerca e in qualità di componente del Servizio sanitario nazionale, può partecipare alla costituzione dei soggetti non profit. La partecipazione dell’INAIL alle predette iniziative rientra tra le finalità perseguibili dalle amministrazioni pubbliche ai sensi dell’art. 4 c. 2 del testo unico in materia di società a partecipazione pubblica (D.Lgs. 175/2016).

Misure in materia fiscale ed in favore dei consumatori per prodotti che contengono nicotina (art. 11-bis)

Al fine di dare attuazione alle disposizioni fiscali concernenti l’imposta di consumo sui prodotti che contengono nicotina, le confezioni unitarie e l’eventuale imballaggio esterno dei prodotti di cui all’art. 62-quater.1 del testo unico delle disposizioni legislative concernenti le imposte sulla produzione e sui consumi e relative sanzioni penali e amministrative (D.Lgs. 504/1995), devono riportare i seguenti elementi:

  • informazioni sugli ingredienti;
  • indicazioni sulla dose di nicotina contenuta in un singolo involucro;
  • avvertenze d’uso sul prodotto, ivi inclusa la dicitura: «Tenere fuori dalla portata dei bambini »;
  • la seguente avvertenza sanitaria: «Prodotto contenente nicotina, sostanza che crea un’elevata dipendenza. Uso sconsigliato ai non fumatori. Per info chiama il numero verde 800554088 dell’Istituto superiore di sanità. Uso fortemente sconsigliato ai soggetti affetti da ipertensione arteriosa e ai soggetti affetti da patologie cardiovascolari».

Alla collocazione dell’avvertenza sul condizionamento e alle relative dimensioni e tipologie testuali si applicano le previsioni di cui all’art. 21 c. 9 lett. d) D.Lgs. 6/2016.

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Fondo cultura (art. 14-bis)

Il fondo di cui all’art. 3 c. 2 DL 201/2024 (convertito con modificazioni dalla L. 16/2025), è incrementato di 30 milioni di euro per l’anno 2025. Al fine di rifinanziare il fondo istituito dall’art. 184 c. 1 DL 34/2020 (convertito con modificazioni dalla L. 77/2020), per le finalità di cui al comma 4 del medesimo art. 184, è autorizzata la spesa di 10 milioni di euro per l’anno 2025.

Agli oneri derivanti dal comma 1, pari a 30 milioni di euro per l’anno 2025, e dal comma 2, pari a 10 milioni di euro per l’anno 2025, si provvede mediante corrispondenti riduzioni dell’autorizzazione di spesa di cui all’art. 1 c. 357-bis della legge di bilancio 2022 (L. 234/2021).

Start-up (art. 18)

Il comma 1 reca un’interpretazione autentica del concetto di “investimenti qualificati”, ai fini dell’applicazione delle disposizioni contenute nell’art. 33 L. 193/2024, che mira a canalizzare il risparmio previdenziale degli enti di previdenza obbligatoria (Casse di previdenza) e delle forme di previdenza complementare (fondi pensione) nell’economia reale italiana, in particolare nel segmento del venture capital italiano. Gli “investimenti qualificati” si interpretano come “gli impegni vincolati a realizzare direttamente o indirettamente investimenti qualificati”.

Il comma 2, intervenendo sull’art. 33 L. 193/2024 c. 1 lett. a) e b), modifica la condizione di accesso ai regimi fiscali di favore ivi previsti, nei termini che seguono, attraverso la rimodulazione delle soglie del paniere di investimenti qualificati effettuati dalle Casse di previdenza e dai fondi pensione. Affinché i benefici siano riconosciuti è necessario che gli investimenti qualificati in quote o azioni di Fondi per il Venture Capital di cui all’art. 1 c. 89 lett. b-ter) L. 232/2016:

  1. al 1° gennaio 2025, siano almeno pari al 3% del paniere degli investimenti qualificati risultanti dal rendiconto dell’esercizio precedente (attualmente il 5%);
  2. per l’anno 2026, siano almeno pari al 5% del paniere degli investimenti qualificati risultanti dal rendiconto dell’esercizio precedente (attualmente il 10%);
  3. a partire dall’anno 2027, siano almeno pari al 10% del paniere degli investimenti qualificati risultanti dal rendiconto dell’esercizio precedente.

Il comma 3, integrando l’art. 1 c. 89 lett. b-ter) L. 232/2016, stabilisce ulteriori condizioni – ai fini dell’applicazione dei regimi fiscali di cui sopra – per gli Enti di previdenza obbligatoria di cui al comma 88 (Casse di previdenza privata) e le forme di previdenza complementare di cui al comma 92 (Fondi pensione) che effettuano investimenti qualificati in quote o azioni di Fondi per il Venture Capital residenti nel territorio dello Stato, ai sensi dell’art. 73 del TUIR, ovvero in Stati membri dell’Unione europea o in Stati aderenti all’Accordo sullo Spazio economico europeo.

Assistenza per i sovraindebitati

Saldo e stralcio

 

Più precisamente, prevede che l’importo totale delle risorse debba essere investito dai soggetti indicati nei commi 88 (Enti di previdenza obbligatoria o Casse di previdenza privata) e 92 (forme di previdenza complementare o Fondi pensione), per il tramite dei Fondi per il Venture Capital (FVC), in ciascuna piccola e media impresa (PMI), entro la durata del FVC (prima condizione). In aggiunta, si precisa che ciascuna PMI debba rispettare uno dei requisiti, alternativi tra loro, previsti dall’art. 21 p. 3 lett. a), b) e c) del Reg. UE 651/2014 (seconda condizione).

Il comma 4, intervenendo sul comma 213 dell’art.1 L. 145/2018, che individua i Fondi per il Venture Capital (FVC), stabilisce che sono Fondi per il Venture Capital di cui all’art. 1 c. 89 lett. b-ter) L. 232/2016, gli organismi di investimento collettivi del risparmio (OICR) che destinano almeno il 70% dei capitali raccolti in investimenti in favore di piccole e medie imprese:

  1. che soddisfano la definizione di cui alla raccomandazione 2003/361/CE della Commissione;
  2. non quotate;
  3. residenti nel territorio dello Stato ai sensi dell’articolo 73 del TUIR, ovvero nell’Unione europea o in Stati aderenti all’Accordo sullo Spazio economico europeo con stabili organizzazioni nel territorio medesimo.

Fonte: DL 95/2025 conv. in L. 118/2025 (GU 9 agosto 2025 n. 184)



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