Con il nuovo Testo Unico ci sono delle novità importanti, soprattutto in ambito di imposte di bollo ma anche di registro.
Di recente è stato introdotto ufficialmente il nuovo Testo Unico, con cambiamenti significativi e che potrebbero scuotere un po’ gli animi dei contribuenti e delle imprese. La prima variazione fa riferimento alla codificazione nell’imposta di registro.
Nello specifico quel che varia è ciò che abbiamo affrontato in precedenza, nonché il sistema di autoliquidazione. In questo caso il versamento spetta unicamente al cittadino, mentre il fisco interviene esclusivamente nel caso in cui insorgano delle criticità o errori.
Come cambia il nuovo Testo Unico
Il nuovo Testo Unico specifica anche quali sono le modalità ammesse per l’autoliquidazione, prevedendo il modello telematico definito “Mui”,e il cui scopo è quello di trascrivere, registrare, effettuare delle volture catastali e iscrivere gli atti immobiliari.
Ampliando l’argomento del TU e lasciando spazio altre tematiche, un altro aspetto importante sono le unità immobiliari di cui è proprietario lo Stato. Le tasse attribuite sulla sublocazione o affitto di tali appartamenti seguono le regole ordinarie: il calcolo del corrispettivo da pagare è sull’intera scadenza contrattuale e sul totale annuo.
Laddove degli atti non risultino né trascritti, iscritti o registrati regolarmente, anche le unità demaniali dell’Erario possono essere oggetto di illeciti e norme incostituzionali (proprio come lo prevede la Corte di Cassazione).
Atti di separazione e tassa di registro
Nell’ambito matrimoniale la rivisitazione del Testo Unico prevede l’esenzione fiscale di ciascun atto sottoscritto anche fase di scioglimento della coppia (divorzio e/o separazione). Laddove non dovesse esser applicato alcun esonero per la Corte si configura il reato di illegittimità.
Sulla tassa di registro viene prevista una soglia minima pari a 1.000€ ed applicabile sia agli atti sottoscritti per i diritti reali immobiliari che per quelli anche noti come “traslativi”.
L’unico esonero previsto dall’imposta di registro ma anche di bollo, fa fede ai contratti di lavoro per il personale addetto alla pesca (come da Decreto Legislativo numero 564 e dell’anno ’94).
***** l’articolo pubblicato è ritenuto affidabile e di qualità*****
Visita il sito e gli articoli pubblicati cliccando sul seguente link