Superato l’esame di Camera e Senato il decreto Omnibus diventa legge


Diverse anche le disposizioni di natura fiscale, come l’aliquota ridotta al 5% per le cessioni di opere d’arte, d’antiquariato o da collezione e alcune novità per le zone colpite da eventi sismici

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Convertito nella legge 118 dello scorso 8 agosto, pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale di sabato, il decreto Omnibus 2025 (Dl n. 95/2025). Il provvedimento contiene numerosi input che, agendo in più direzioni, mirano a dare nuovo sprint all’economia del Paese. Tra gli interventi di natura sociale e miglioramento delle infrastrutture non mancano anche modifiche alla disciplina fiscale. Di seguito le più significative.

New entry per i benefici fiscali “sisma”
Dopo il passaggio a Palazzo Madama, più ampio il perimetro applicativo dell’estensione al 2026 del Superbonus concesso per gli interventi effettuati sugli immobili danneggiati dagli eventi sismici che hanno colpito i comuni del centro Italia delle regioni Abruzzo, Lazio, Marche e Umbria. Il prolungamento della maxi detrazione, che spetta nei centri in cui è stato dichiarato lo stato di emergenza, è stato esteso agli eventi sismici del 6 aprile 2009 in aggiunta a quelli già previsti nella stesura precedente della norma avvenuti a partire 24 agosto 2016.

Il beneficio, disciplinato dall’articolo 4, comma 2, del decreto legge, tramite l’aggiunta del comma 8-ter1 all’articolo 119 del Dl n. 34/2020 (il decreto “Rilancio”), norma di introduzione del Superbonus, stabilisce che la detrazione del 110%, nei casi specifici previsti dai commi 1-ter e 4-quater dello stesso articolo 119, spetta anche per le spese sostenute nel 2026, per la parte eccedente il contributo concesso per la ricostruzione nei territori danneggiate dai terremoti interessati dall’agevolazione. Il Superbonus è applicabile – tenendo conto della deroga al blocco dello sconto in fattura e della cessione del credito prevista dall’articolo 2, comma 3-ter1 del Dl n. 11/2023 – a condizione che sia stata esercitata l’opzione per beneficiare dell’incentivo in forma di sconto in fattura o tramite cessione del credito in luogo dell’utilizzo diretto della detrazione.

Inoltre, vengono estese anche al 2025, nel limite di 11,7 milioni di euro, le esenzioni fiscali previste per le imprese e i professionisti che hanno la sede principale o l’unità nei territori compresi nella Zona Franca Urbana Sisma Centro Italia e che hanno subito una cospicua riduzione del fatturato a causa degli eventi sismici. Le esenzioni fiscali e la platea di riferimento sono quelli indicati dall’articolo 46 del Dl 50/2017, che ha istituito tale zona urbana nei Comuni del Lazio, dell’Umbria, delle Marche e dell’Abruzzo colpiti dagli eventi sismici che si sono susseguiti a far data dal 24 agosto 2016. Le esenzioni riguardano le imposte sui redditi relative all’attività svolta, Irap, Imu, esonero dal versamento dei contributi previdenziali e assistenziali.

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Il comma 5-bis proroga fino al 31 dicembre 2025 i lavori del tavolo tecnico, istituito presso il Ministero dell’economia e delle finanze, per la verifica dell’attuazione della disciplina che prevede il rimborso delle imposte, a favore dei soggetti coinvolti dal sisma del 13 e 16 dicembre 1990, che ha interessato le province di Catania, Ragusa e Siracusa della regione Sicilia.

Confermato il rinvio della sugar tax
L’articolo 8 rimanda al 1° gennaio 2026 l’applicazione dell’imposta sul consumo delle bevande edulcorate prevista dall’articolo 1, comma 676, della legge di bilancio 2020 (legge n. 160/2019).

Opere d’arte, d’antiquariato o da collezione: alternatività tra “margine” e Iva ridotta
Il decreto legge riduce, con l’articolo 9, dal 10 al 5% l’aliquota Iva per la compravendita di oggetti d’arte, d’antiquariato o da collezione. La disposizione ha implicato novità per l’applicazione del regime del margine per la cessione degli stessi beni. Infatti, con l’introduzione dell’aliquota light, non sarà più applicabile “automaticamente” il regime del margine, secondo cui, il rivenditore (soggetto passivo) paga l’imposta solo sulla differenza tra i prezzi di vendita e il prezzo di acquisto maggiorato delle spese di riparazione e accessorie, per la cessione di tali beni usati, a patto che li abbia acquistati o importati con aliquota Iva non ridotta.

In sintesi, la modifica normativa, intervenendo sull’articolo 36, comma 2, del Dl n. 41/1995, definisce l’alternatività tra Iva agevolata e regime del margine. Il rivenditore di opere d’arte, d’antiquariato o da collezione può esercitare l’opzione per il regime speciale soltanto se ha acquistato o importato gli oggetti in questione con aliquota ordinaria del 22 per cento.

In linea con la nuova disciplina, è stato anche abrogato l’articolo 39, del Dl n. 41/1995, che disponeva l’applicazione dell’Iva al 10% per le importazioni di oggetti d’arte, di antiquariato o da collezione, per le cessioni degli oggetti d’arte. Modificata, infine, anche la Tabella A del Dpr n. 633/1972, con l’eliminazione di questa tipologia di beni dall’elenco di quelli sottoposti all’aliquota del 10% e l’inserimento tra quelli soggetti all’liquota del 5%, a condizione che, simmetricamente, non si applichi il regime speciale per i rivenditori di beni usati, di oggetti d’arte, di antiquariato o da collezione di cui al citato decreto legge n. 41 del 1995.

Ravvedimento speciale del Cpb 2024/2025
È stata introdotta in sede di conversione la disposizione dell’articolo 9-bis, a favore dei contribuenti Isa che hanno aderito al Concordato preventivo per il biennio 2024-2025. La disposizione specifica che è considerato tempestivo il pagamento del ravvedimento speciale, previsto dall’articolo 2-quater del Dl n. 113/2024, effettuato entro i cinque giorni successivi alla scadenza prevista (ossia il 31 marzo 2025), purché il pagamento, in unica soluzione o della prima o unica rata degli importi dovuti, sia stato comunque eseguito anteriormente alla notifica di relativi atti.

Comparto turistico
Per migliorare le condizioni abitative dei lavoratori del settore turistico-ricettivo (compresi bar e ristoranti), l’articolo 14 del decreto, già nella versione originaria, ha stanziato risorse significative per il triennio 2025–2027. L’obiettivo è favorire sia la qualità della vita di chi lavora nel comparto, sia effetti positivi sull’occupazione e sull’economia locale. Nello specifico, 44 milioni nel 2025 e 38 milioni per ciascuno degli anni 2026 e 2027 saranno destinati a due tipi di contributi. Uno per la costruzione, riqualificazione e ammodernamento energetico-ambientale degli alloggi destinati ai lavoratori, l’altro per sostenere i costi di locazione, in modo che i dipendenti possano accedere ad abitazioni a canone calmierato (almeno il 30% in meno rispetto al valore medio di mercato). Le risorse andranno a imprese che gestiscono alloggi o residenze per  i  lavoratori  del comparto turistico-ricettivo, gestiscono strutture turistico-ricettive o termali o gestiscono esercizi di somministrazione di alimenti e bevande (articolo 5 della legge n. 287/1991).

Entro 30 giorni dall’entrata in vigore del decreto, il ministro del Turismo definirà: le categorie di beneficiari e le modalità di assegnazione, i criteri per garantire alloggi agevolati per almeno cinque anni, le regole per il controllo, la verifica e l’eventuale revoca dei contributi.
Con lo stesso articolo, infine, sono state anche prorogate alcune scadenze legislative. Per quanto d’interesse più strettamente fiscale, segnaliamo lo spostamento al 15 dicembre 2025 del termine per la presentazione, da parte degli intestatari catastali, di atti di aggiornamento di mappe catastali e del Catasto fabbricati, relativi a strutture ricettive all’aperto (articolo 7-quinquies, commi 3 e 6, del Dl n. 113/2024), prima previsto fino allo scorso 15 giugno 2025 (vedi articolo Titolari di case mobili turistiche, via all’aggiornamento catastale).

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Modifiche alla disciplina di favore per gli investimenti istituzionali in start up innovative
Si conferma, inoltre, l’interpretazione autentica già contenuta nel testo originario del decreto relativamente in materia di incentivi all’investimento istituzionale in start-up innovative. Il comma 1 contiene un’interpretazione autentica del concetto di “investimenti qualificati”, ai fini dell’applicazione delle disposizioni in relazione, il regime di esenzione dall’imposta sul reddito per le Casse di previdenza e il regime di non concorrenza alla formazione della base imponibile dell’imposta sostitutiva del 20% (rispettivamente, comma 90 e comma 94 dell’articolo 1, della legge n. 232 del 2016, come modificati dall’articolo 33 della legge n. 193/ 2024). In particolare, gli “investimenti qualificati” in entrambe le discipline si interpretano come “gli impegni vincolati a realizzare direttamente o indirettamente investimenti qualificati”. Pertanto, al fine di incentivare gli investimenti in start-up innovative, ciascun regime agevolativo trova applicazione anche qualora tali enti assumano impegni vincolati a realizzare, direttamente o indirettamente, investimenti qualificati in start-up innovative.

Il successivo comma 2 interviene sulle stesse disposizioni, ma modificando la condizione di accesso ai regimi fiscali di favore attraverso la rimodulazione delle soglie del paniere di investimenti qualificati effettuati dalle Casse di previdenza e dai fondi pensione. Per l’accesso a ciascuna agevolazione prevista per le due tipologie di enti, dal 1° gennaio 2025 è necessario che gli investimenti qualificati in quote o azioni di Fondi per il Venture Capital siano almeno pari al 3% del paniere degli investimenti qualificati risultanti dal rendiconto dell’esercizio precedente (5% per il 2026 e 10% a partire dal 2027).

Il comma 3, modificando l’articolo 1, comma 89, lettera b-ter), della legge n. 232 del 2016, stabilisce ulteriori condizioni ai fini dell’applicazione dei regimi fiscali agevolati – per gli Enti di previdenza obbligatoria di cui al comma 88 (Casse di previdenza privata) e le forme di previdenza complementare di cui al comma 92 (Fondi pensione) che effettuano investimenti qualificati in quote o azioni di Fondi per il Venture Capital residenti nel territorio dello Stato o in Stati membri Ue o aderenti all’Accordo sullo Spazio economico europeo. Più precisamente, si prevede che l’importo totale delle risorse debba essere investito dai soggetti indicati nei commi 88 (Enti di previdenza obbligatoria o Casse di previdenza privata) e 92 (forme di previdenza complementare o Fondi pensione), per il tramite dei Fondi per il Venture Capital (FVC), in ciascuna piccola e media impresa (PMI), entro la durata del FVC (prima condizione). In aggiunta, si precisa che ciascuna PMI debba rispettare uno dei requisiti, alternativi tra loro, previsti dall’articolo 21, paragrafo 3, lettere a), b) e c) del regolamento (UE) n. 651/2014 della Commissione, del 17 giugno 2014 (seconda condizione).

Infine, col decreto viene aggiornato anche un riferimento normativo del 2018: le condizioni di accesso agli aiuti non saranno più elencate caso per caso, ma saranno ricondotte direttamente ai criteri europei unificati previsti dal regolamento (articolo 1 della legge 30 dicembre 2018, n. 145, comma 213).



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