ecco gli incentivi alle PMI cooperative


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La Nuova Marcora prende in considerazione gli incentivi destinati alle PMI cooperative. Ecco di che cosa si tratta.

Nuova Marcora: che cos’è

Il Ministero delle Imprese e del Made in Italy ha emanato la Nuova Marcora, un nuovo decreto direttoriale datato 30 luglio 2025, che ha come obiettivo l’efficacia e la trasparenza nel campo degli incentivi. La misura sarà destinata alle cooperative di piccola e media dimensione in Italia, altresì chiamate con il termine PMI. Il nuovo decreto si sostituisce a quello del 31 marzo 2021 e successive modifiche. La natura degli incentivi rimane la stessa, ma le modalità operative ne escono migliorate. L’iter procedurale, infatti, è molto più definito, soprattutto nel campo dell’accesso, della stipula, dell’erogazione del finanziamento agevolato concesso.

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I beneficiari potranno essere i soggetti che hanno determinati requisiti:

  • Regolarmente costituiti ed iscritti nel Registro delle Imprese;
  • Nel pieno esercizio dei diritti, non in scioglimento o in liquidazione, non sottoposte a procedure concorsuali e non considerabili come imprese in difficoltà;
  • Dal 2 ottobre, le cooperative di medie dimensioni dovranno essere in regola con gli obblighi previsti in ambito di assicurazione dei rischi catastrofali, secondo il decreto legge n. 39 del 31 marzo 2025. Le micro e piccole imprese avranno tale obbligo, invece, dal 1° gennaio 2026.

Come presentare la domanda di finanziamento

Per presentare la domanda di finanziamento è necessario inviare degli allegati, come ad esempio la domanda di finanziamento agevolato, il piano di attività per investimenti o per esigenze di liquidità, nonché la dichiarazione antimafia per i finanziamenti pari o superiori ai 150.000 euro.

Tutta la documentazione deve essere indicata attraverso il portale dedicato che, al momento, non è ancora stato reso noto dal MIMIT. Lo si potrà fare attraverso la PEC (Posta Elettronica Certificata). Ogni cooperativa avrà la facoltà di godere della misura soltanto una volta nell’arco di 36 mesi. L’unica eccezione è data dalle cooperative costituite da lavoratori di aziende in crisi o da aziende che intendono trasferirsi ai lavoratori stessi. Ogni pagamento dovrà avvenire attraverso bonifici bancari, bonifici postali e ricevute bancarie, da conti intestati alle cooperative beneficiarie.



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