DL Economia: le novità sulla rendicontazione di sostenibilità delle pmi


Il cd. Decreto Economia (DL 95/2025), di cui è imminente la conversione in legge, è un provvedimento finalizzato al finanziamento delle attività economiche e delle imprese in Italia, ma che comprende anche interventi di carattere sociale e disposizioni in materia di infrastrutture, trasporti ed enti territoriali. Rappresenta, in sintesi, un pacchetto di interventi mirati a stimolare la crescita economica, sostenere le imprese e le famiglie, e potenziare infrastrutture e servizi essenziali per il paese nel biennio 2025-2026.

Il testo approvato in sede di conversione contiene anche alcune modifiche al D.Lgs. 125/2024, il provvedimento con cui l’Italia recepisce la Direttiva europea 2022/2464/UE, nota come Corporate Sustainability Reporting Directive (CSRD), che introduce un quadro normativo obbligatorio per la rendicontazione della sostenibilità da parte delle imprese, ampliando e rafforzando i requisiti rispetto alla precedente normativa sulla rendicontazione non finanziaria. Il D.Lgs. 125/2024 impone, infatti, alle imprese di grandi dimensioni e alle PMI quotate di fornire informazioni dettagliate sugli impatti ambientali, sociali e di governance (ESG), secondo gli standard europei ESRS.

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Vediamo in dettaglio le modifiche contenute nel testo.

Nuovi obblighi per pmi quotate e revisori

All’art. 3 D.Lgs 125 2024, il comma 10 è abrogato; tale comma consentiva, per gli esercizi aventi inizio prima del 1° gennaio 2028, alle piccole e medie imprese quotate di omettere, indicandone brevemente le motivazioni nella relazione sulla gestione, le informazioni necessarie alla comprensione dell’impatto dell’impresa sulle questioni di sostenibilità, nonché le informazioni necessarie alla comprensione del modo in cui le questioni di sostenibilità influiscono sull’andamento dell’impresa, sui suoi risultati e sulla sua situazione.

All’articolo 12, comma 1, dopo la lettera b) è inserita la b-bis) che modifica l’art. 123-bis D.Lgs. 58/98 (TUF) integrandone il comma 4 per specificare che il revisore o la società di revisione esprime il giudizio e rilascia la dichiarazione che comprende anche:

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  • un giudizio sulla conformità della relazione sulla gestione alle norme di legge, esclusa la sezione relativa alla rendicontazione di sostenibilità;
  • una dichiarazione rilasciata sulla base delle conoscenze e della comprensione dell’impresa e del relativo contesto acquisite nel corso dell’attività di revisione legale, circa l’eventuale identificazione di errori significativi nella relazione sulla gestione;

Il revisore o la società di revisione, inoltre, verifica che siano state fornite anche le informazioni seguenti:

  • una descrizione delle politiche in materia di diversità applicate in relazione alla composizione degli organi di amministrazione e controllo relativamente ad aspetti quali l’età, la composizione di genere, le disabilità o il percorso formativo e professionale;
  • una descrizione degli obiettivi, delle modalità di attuazione e dei risultati di tali politiche.

Nel caso in cui nessuna politica sia applicata, la società motiva in maniera chiara e articolata le ragioni di tale scelta. Se tali informazioni sono incluse nella rendicontazione di sostenibilità gli obblighi si considerano assolti a condizione che un riferimento a tale rendicontazione sia inserito nella relazione sul governo societario.

Proroga dell’entrata in vigore del decreto di recepimento della CSRD

Infine, viene proposta la modifica dei termini di applicazione del D.Lgs. 125/2024 intervenendo sull’art. 17 comma 1 per cui le disposizioni del D.Lgs. 125/2024 si applicano,

  • per gli esercizi aventi inizio il 1° gennaio 2027 (non più 2025) o in data successiva (1) alle imprese di grandi dimensioni e (2) alle società madri;
  • per gli esercizi aventi inizio il 1° gennaio 2028 (non più 2026) o in data successiva (1) alle piccole e medie imprese quotate, a eccezione delle micro-imprese, (2) agli enti piccoli e non complessi di cui all’articolo 4, paragrafo 1, punto 145), del regolamento UE n. 575/2013purché si tratti di imprese di grandi dimensioni o di piccole e medie imprese quotate e che non sono micro-imprese e (3) alle imprese di assicurazione captive, definite all’articolo 13, punto 2), della direttiva 2009/138/CE e alle imprese di riassicurazione captive di cui all’articolo 13, punto 5), della citata direttiva, purché si tratti di imprese di grandi dimensioni o di piccole e medie imprese quotate e che non sono micro-imprese.

Studio sull’opzione relativa agli attestatori indipendenti

Entro il 31 ottobre 2028, il Ministero dell’economia e delle finanze e la Consob conducono uno studio volto a verificare i benefici e gli oneri sottesi all’esercizio dell’opzione di cui all’articolo 34, paragrafo 4, della direttiva 2013/34/UE, come modificata ai sensi della direttiva (UE) 2022/2464 anche alla luce dell’esperienza degli altri Stati membri nell’ottica di garantire la competitività e la concorrenzialità dei servizi di attestazione della conformità della rendicontazione di sostenibilità, la tutela effettiva dei destinatari delle informazioni di sostenibilità, nonché l’integrità e la qualità dei servizi di attestazione medesimi.

La suddetta opzione permette agli Stati membri di consentire che un prestatore indipendente di servizi di attestazione della conformità stabilito nel loro territorio rilasci l’attestazione a condizione che tale prestatore indipendente di servizi di attestazione sia soggetto a obblighi equivalenti a quelli previsti dalla direttiva 2006/43/CE del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda l’attestazione della conformità della rendicontazione di sostenibilità, in particolare agli obblighi in materia di:

a) formazione ed esame, garantendo che i prestatori indipendenti di servizi di attestazione della conformità acquisiscano le competenze necessarie in materia di rendicontazione di sostenibilità e di attestazione della conformità della rendicontazione di sostenibilità;

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b) formazione continua;

c) sistemi di controllo della qualità;

d) deontologia professionale, indipendenza, obiettività, riservatezza e segreto professionale;

e) designazione e revoca;

f) indagini e sanzioni;

g) l’organizzazione del lavoro del prestatore indipendente di servizi di attestazione della conformità, in particolare in termini di risorse e personale sufficienti e di gestione dei fascicoli e dei documenti contabili dei clienti; e

h) le segnalazioni di irregolarità.

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