BENESSERE – Ulteriori precisazioni alla modifica del Regolamento europeo per la classificazione e l’etichettatura di alcune sostanze.


I prodotti per unghie, che dal 1’ settembre 2025 non potranno più essere utilizzati sui clienti, devono essere trattati come rifiuti speciali pericolosi, ma non deve essere compilato il registro carico/scarico

I prodotti per unghie che contengono Trimethylbenzoyl Diphenylphosphine Oxide (Ossido di trimetilbenzoil difenilfosfina), un fotoiniziatore usato negli smalti per unghie in gel per aiutare la polimerizzazione sotto la luce UV, e Dimethyltolylamine (Dimetil-4-toluidina o N,N- dimetil-4-metilanilina), condizionante per unghie utilizzato per facilitare l’adesione di altri prodotti come primer, smalti e gel sono banditi dal 1’ settembre 2025.

Il Regolamento (UE) 2024/197 che ha specificato il divieto di utilizzo e vendita di questi prodotti cosmetici non fornisce indicazioni specifiche sulle modalità di smaltimento.

Cessione crediti fiscali

procedure celeri

 

Tuttavia, si segnalano a seguire alcune linee guida operative sempre valide in base al D.Lgs. 152/06 Parte IV.

  • Classificazione come rifiuti pericolosi: i prodotti contenenti queste sostanze devono essere trattati come rifiuti speciali pericolosi (EER 20.01.13*, 20.01.27* o simili ad es EER 16.05.08= sostanza pura, oppure EER 15.01.10 = imballaggi contenenti residui di sostanze pericolose). E’ importante sottolineare che la classificazione dei rifiuti e l’attribuzione del codice EER spetta esclusivamente al Produttore dei rifiuti che ne risponde su tutta la filiera
  • Registro di carico e scarico rifiuti (art. 190 d.lgs 152/06): per effetto dell’esonero dei codici ATECO 96.02.01, 96.02.02, 96.02.03 e 96.09.02 dall’obbligo di registrazione sul registro di carico e scarico, gli estetisti e gli acconciatori non sono tenuti a tale adempimento per lo smaltimento delle rimanenze di questi prodotti.
  • Affidamento a ditte autorizzate: resta inteso che i rifiuti pericolosi prodotti devono essere affidati per il trasporto ad aziende autorizzate o, in alternativa, trasportati conto proprio previa iscrizione alla Sezione Regionale dell’Albo Gestori Ambientali

Il Regolamento suggerisce infine che eventuali accordi contrattuali con i fornitori possano prevedere la restituzione dei prodotti invenduti o non conformi, come già indicato nella precedente comunicazione. E’ evidente, però, che non si tratta di un obbligo a carico dei fornitori, i quali possono o meno aderire in base ai rapporti contrattuali in essere con il cliente.

“Siamo consapevoli che la normativa in vigore dal 1’ settembre è particolarmente stringente. Si tratta però di un regolamento operativo ed effettivo a ridosso dal rientro dalla pausa estiva. E’ importante che le nostre imprese si adeguino e provvedano allo smaltimento di questi prodotti – sottolineano Beatrice Daniele Presidente delle Imprese del Sistema Benessere di Confartigianato Imprese Padova e Presidente della Federazione Benessere di Confartigianato Imprese Veneto e Cristina Scurtu Presidente Estetica di Confartigianato Imprese Veneto – “E’ nostro interesse mettere in sicurezza le nostre imprese, noi e le nostre clienti”.



Source link

***** l’articolo pubblicato è ritenuto affidabile e di qualità*****

Assistenza e consulenza

per acquisto in asta

 

Visita il sito e gli articoli pubblicati cliccando sul seguente link

Source link

Finanziamenti e agevolazioni

Agricoltura