L’Inps, con proprio messaggio n. 2399 del 30.7.2025, comunica che l’articolo 4, comma 5, del decreto legge n.95 del 30.6.25, ha disposto una ulteriore estensione dei periodi di imposta per i quali è concessa l’esenzione dal versamento dei contributi previdenziali e assistenziali, con esclusione dei premi per l’assicurazione obbligatoria infortunistica, a carico dei datori di lavoro, a seguito dell’istituzione della zona franca urbana per i Comuni del Centro Italia colpiti dagli eventi calamitosi verificatisi nei territori delle Regioni Abruzzo, Lazio, Marche e Umbria, a fare data dal 24 agosto 2016, da ultimo, prevista, per l’anno 2024, dall’articolo 17–ter del decreto legge n. 215 del 30.12.23, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 febbraio 2024, n. 18.
In particolare, l’esonero dal versamento dei contributi previdenziali e assistenziali, in presenza dei presupposti di legge e nei limiti di spesa previsti, fino al raggiungimento dell’importo dell’agevolazione complessivamente concessa, è riconosciuto, per effetto della novella normativa, anche per il periodo di imposta 2025.
I destinatari dei provvedimenti di riconoscimento delle agevolazioni da parte del Ministero delle Imprese e del made in Italy possono utilizzare il credito verso l’erario per i versamenti dei contributi obbligatori dovuti all’Istituto nei periodi di imposta ammissibili (dal 2017 al 2025). In ordine alla modalità di fruizione delle agevolazioni in trattazione, restano confermate le indicazioni operative fornite nella citata circolare n. 48/2019.
L’Istituto rammenta, infine, che le agevolazioni in trattazione possono essere fruite – in coerenza con le disposizioni di cui al decreto del Ministro dello Sviluppo economico, di concerto con il Ministro dell’Economia e finanze, del 10 aprile 2013, modificato dal decreto interministeriale del 5 giugno 2017 – attraverso la riduzione dei versamenti, da effettuarsi con il modello di pagamento “F24”, da presentare esclusivamente attraverso i servizi telematici messi a disposizione dall’Agenzia delle Entrate (ENTRATEL e FISCONLINE). A tale proposito, ai fini dell’utilizzo in compensazione, a mezzo modello “F24”, delle agevolazioni previste dall’articolo 46 in commento, l’Agenzia delle Entrate ha istituito, a oggi, i codici tributo “Z148”, “Z149”, “Z150”, “Z162”, “Z164”, “Z165” e “Z166”.
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