Iscrizione e mantenimento dello status di startup innovativa. Tutto sulla nuova circolare del Mimit (scarica il documento)


Per molte aziende innovative è un cambio rilevante. Per alcune diventa obbligatorio il passaggio a PMI nel Registro Imprese

“Tutte le start-up che alla data del 18 dicembre 2024 avevano superato i 60 mesi dalla costituzione devono essere cancellate d’ufficio per decorso del termine, previo invito al passaggio nella sezione speciale delle PMI innovative, ai sensi del parere 79330 del 21 marzo 2016”. Il Ministero delle Imprese e del Made in Italy (Mimit) ha pubblicato un circolare molto richiesta dagli attori dell’ecosistema per sciogliere i dubbi tra lo Scaleup Act e lo Startup Act risalente al 2012. Per alcune startup la novità è rilevante in termini fiscali e non solo.

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Circolare sulle startup innovative: scarica il documento

Cosa cambia per le startup innovative con la nuova circolare del Mimit?

“Sulla base di un’analisi dei dati del RI (Registro Imprese, ndr), aggiornata al 10 marzo 2025 – si legge nella circolare – risultano presenti nella relativa sezione speciale 817 imprese costituite da più di 60 mesi, di cui 584 avevano già superato tale soglia al 18 dicembre 2024: tali imprese dovranno essere prontamente cancellate d’ufficio dalla sezione speciale startup innovative del RI”.

Per quanto riguarda le “Modifiche alla definizione di startup innovativa” sono quattro quelle della legge:

  • introduce, al comma 2 dell’art. 25 del D.L. 179/2012, la lettera a-bis), prevedendo che la startup innovativa debba rientrare nella definizione europea di PMI (Raccomandazione della
    Commissione Europea 2003/361/CE);
  • modifica la lettera f) del medesimo comma, disponendo che la start-up non possa svolgere
    attività prevalente di agenzia o consulenza;
  • introduce il comma 2-bis, che permette l’estensione della permanenza della start-up
    innovativa in sezione speciale oltre i primi tre anni e fino a cinque anni complessivi,
    dettandone i requisiti aggiuntivi da rispettare;
  • introduce il comma 2-ter, che consente la permanenza in sezione speciale oltre i cinque anni,
    per ulteriori periodi di due anni, sino al massimo di quattro anni complessivi.

ll cambiamento non è da poco come si legge sempre nella circolare: “Le imprese che non possiedono più i requisiti di startup innovativa per effetto del comma 2-bis dell’articolo 25 del decreto-legge 179/2012 possono iscriversi, ove ne abbiano i requisiti, nella sezione speciale del RI riservata alle piccole e medie imprese innovative, di cui all’articolo 4, comma 2, del D.L. 3/2015, convertito, con modificazioni, dalla legge 33/2015”.

Sulla novità della consulenza la circolare spiega: “Si precisa che per “consulenza” bisogna intendere una prestazione lavorativa professionale da parte di un’impresa che, avendo accertata esperienza e pratica in una materia, consiglia e assiste il proprio cliente nello svolgimento di atti, fornisce informazioni e pareri”. Sono dunque escluse le aziende con codice ATECO 70.2 e 74.99.

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E per quanto riguarda il ruolo delle agenzie? Come viene inteso dalla circolare questo status? “Per “agenzia”, invece, bisogna intendere un’impresa che ha per scopo l’esercizio di funzioni intermediarie per l’assunzione e trattazione di affari di qualunque genere, ivi comprese, a titolo esemplificativo e non esaustivo, le imprese che esercitano l’attività di agente o rappresentante di commercio ai sensi della Legge 204/1985”.

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