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Con il messaggio n. 2399 del 30 luglio 2025, lnps ha comunicato la proroga per il periodo d’imposta 2025 delle agevolazioni contributive previste per la Zona Franca Urbana Sisma Centro Italia, stabilita dall’articolo 4, comma 5, del decreto legge 30 giugno 2025, n. 95.
Destinatarie sono le aree duramente colpite dagli eventi calamitosi avvenuti nelle regioni Abruzzo, Lazio, Marche e Umbria.
Vediamo nel dettaglio.
La Zona Franca Urbana Sisma Centro Italia: origine e finalità
L’istituzione della Zona Franca Urbana (ZFU) Sisma Centro Italia risale al decreto legge 24 aprile 2017, n. 50, zona agevolata concepita per offrire misure fiscali e contributive straordinarie a favore delle imprese situate nei Comuni colpiti dal sisma del 24 agosto 2016 e successivi eventi tellurici nei territori delle Regioni Abruzzo, Lazio, Marche e Umbria.
Le ZFU rappresentano strumenti agevolativi previsti a livello nazionale e armonizzati con la normativa europea sugli aiuti di Stato, in particolare in regime de minimis.
Nel caso specifico del cratere sismico del Centro Italia, la ZFU ha avuto sin da subito una forte connotazione emergenziale mirata a facilitare la sopravvivenza delle attività produttive già presenti nel territorio e, contestualmente, incentivare nuovi insediamenti attraverso la riduzione del carico fiscale e contributivo.
Evoluzione normativa delle esenzioni contributive dal 2017 al 2024
Inizialmente, l’esonero dai contributi previdenziali e assistenziali, con esclusione dei premi Inail, era stato previsto limitatamente agli anni 2017 e 2018 ma, a fronte delle persistenti difficoltà economiche dei territori interessati, il legislatore ha progressivamente esteso la misura a ulteriori annualità tramite provvedimenti successivi. Tra i principali riferimenti normativi che hanno ampliato l’ambito temporale dell’agevolazione si segnalano:
- legge 30 dicembre 2018, n. 145, articolo 1, comma 759 – proroga per l’anno 2019;
- decreto legge 14 agosto 2020, n. 104, convertito con modificazioni dalla Legge 13 ottobre 2020, n. 126, articolo 57, comma 6 – proroga al 2020;
- legge 29 dicembre 2022, n. 197, articolo 1, comma 746 – estensione al 2021 e 2022;
- decreto legge 30 dicembre 2023, n. 215, convertito dalla legge 23 febbraio 2024, n. 18 – proroga per il 2023 e il 2024.
Tali disposizioni hanno mantenuto invariati i requisiti soggettivi e oggettivi per l’accesso all’esonero contributivo, così come l’obbligo di non superare i massimali previsti dal regime de minimis. Inoltre, è stato ribadito in ogni occasione il limite delle risorse disponibili, il cui monitoraggio è affidato al Ministero delle Imprese e del Made in Italy (MIMIT).
Modalità operative e codici tributo
Elemento fondamentale per l’attuazione concreta delle misure agevolative riguarda la modalità di fruizione del beneficio, che avviene tramite compensazione nel modello F24.
In questo ambito, l’Agenzia delle Entrate ha provveduto, nel corso degli anni, all’istituzione di specifici codici tributo per permettere ai contribuenti di utilizzare correttamente il credito d’imposta riconosciuto.
- Z148 – Zona Franca Urbana Centro Italia – Esonero 2017.
- Z149, Z150, Z162, Z164, Z165, Z166 – relativi alle annualità successive fino al 2024.
Proroga dell’esonero contributivo al 2025
Con l’entrata in vigore del decreto legge 30 giugno 2025, n. 95, il legislatore ha disposto dunque un’ulteriore estensione del regime di esonero contributivo a favore dei soggetti operanti all’interno della Zona Franca Urbana (ZFU) Sisma Centro Italia, includendo anche il periodo d’imposta 2025.
L’intervento normativo conferma, quindi, la continuità delle misure agevolative già attivate negli esercizi precedenti, garantendo una copertura strutturale e prolungata a beneficio delle imprese localizzate nei territori colpiti dagli eventi sismici del 2016.
L’esonero dal versamento dei contributi previdenziali e assistenziali – già previsto per il 2024 – si applica, alle medesime condizioni, anche per l’anno d’imposta 2025: l’agevolazione si riferisce quindi ai contributi a carico dei datori di lavoro, con esclusione dei premi Inail.
La fruizione dell’esonero è inoltre, come accennato, soggetta al rispetto dei requisiti previsti dalla normativa vigente, tra cui il riconoscimento formale da parte del Ministero delle Imprese e del Made in Italy (MIMIT), titolare della competenza per la concessione delle agevolazioni nell’ambito della Zona Franca Urbana.
Requisiti per l’accesso: regime “de minimis” e limiti di spesa
L’estensione al 2025 non introduce quindi modifiche sostanziali ai criteri di accesso al beneficio: vediamo quali sono.
- Rispetto del regime “de minimis”. L’esonero rientra nella categoria degli aiuti di Stato di importo limitato, disciplinati dal Regolamento (UE) n. 1407/2013, che stabilisce un tetto massimo di 200.000 euro nell’arco di tre esercizi finanziari per ciascuna impresa beneficiaria. Il superamento di tale soglia determina l’inammissibilità, totale o parziale, alla fruizione dell’agevolazione.
- Limiti di spesa complessiva. L’effettiva applicazione della misura è subordinata alla disponibilità delle risorse finanziarie stanziate a livello statale. In particolare, l’Inps riconosce il beneficio nei limiti dell’importo massimo dell’agevolazione concessa per ciascun beneficiario, così come definito nei provvedimenti rilasciati dal MIMIT. Una volta raggiunta tale soglia, non è possibile fruire di ulteriori esoneri per il medesimo periodo.
- Sussistenza dei presupposti di legge.
- Localizzazione dell’impresa in uno dei Comuni compresi nella Zona Franca Urbana istituita a seguito del sisma.
- Attività economica effettiva esercitata nel territorio interessato.
- Rilascio del provvedimento di concessione da parte del Ministero competente.
- Rispetto delle regole di fruizione, incluse le modalità di presentazione e utilizzo del credito.
Utilizzo del credito d’imposta: compensazione tramite modello F24
Il beneficio concesso si concretizza nella possibilità di utilizzare un credito d’imposta in compensazione dei contributi previdenziali e assistenziali obbligatori dovuti all’Inps, con esclusione dei premi per l’assicurazione obbligatoria contro gli infortuni sul lavoro (gestione Inail).
Tale credito può essere utilizzato tramite il modello di pagamento F24, con modalità telematica, per compensare gli importi dovuti nei periodi di imposta dal 2017 al 2025.
Il periodo temporale di fruizione, quindi, comprende tutte le annualità per le quali la normativa ha previsto l’agevolazione e risulta coerente con i provvedimenti di proroga succedutisi nel tempo.
Tale modalità è obbligatoria e costituisce una condizione di validità del credito. Qualsiasi tentativo di utilizzo con canali diversi da quelli ufficiali o al di fuori delle regole previste determina l’inutilizzabilità del credito stesso.
Codici tributo da utilizzare: elenco aggiornato
Per agevolare l’utilizzo del credito d’imposta da parte dei soggetti ammessi, l’Agenzia delle Entrate ha istituito specifici codici tributo da utilizzare nel modello F24, suddivisi per annualità. I codici attualmente validi sono i seguenti:
- Z148 – Agevolazione ZFU Sisma Centro Italia – anno 2017
- Z149 – Agevolazione ZFU Sisma Centro Italia – anno 2018
- Z150 – Agevolazione ZFU Sisma Centro Italia – anno 2019
- Z162 – Agevolazione ZFU Sisma Centro Italia – anno 2020
- Z164 – Agevolazione ZFU Sisma Centro Italia – anno 2021
- Z165 – Agevolazione ZFU Sisma Centro Italia – anno 2022
- Z166 – Agevolazione ZFU Sisma Centro Italia – anni 2023–2025
In breve
Beneficiari |
Datori di lavoro localizzati nei Comuni del cratere sismico (Regioni Abruzzo, Lazio, Marche, Umbria) |
Presupposti territoriali |
Sede operativa o unità locale situata in uno dei Comuni ammessi alla Zona Franca Urbana |
Atto di concessione |
Provvedimento formale rilasciato dal MIMIT (Ministero delle Imprese e del Made in Italy) |
Oggetto dell’agevolazione |
Esonero dal versamento dei contributi previdenziali e assistenziali (esclusi i premi Inail) |
Periodo di imposta ammesso |
Dal 2017 al 2025 |
Limiti normativi |
– Rispetto del regime de minimis (massimo € 200.000 su 3 anni) |
Modalità di fruizione |
Compensazione tramite modello F24 |
Servizi abilitati |
Entratel e Fisconline (Agenzia delle Entrate) |
Codici tributo da utilizzare |
– Z148 (2017) |
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