Versamenti fiscali, doppia scadenza a fine luglio


Fine luglio con due importanti scadenze fiscali. Mercoledì 30 e giovedì 31 luglio 2025 sono in calendario due termini per i versamenti relativi al saldo 2024 e al primo acconto 2025 dell’IRPEF, dell’IRES, dell’IRAP e, in certi casi, dell’IVA e dei contributi INPS.

Le regole, però, variano a seconda del tipo di contribuente, il regime fiscale adottato, la presenza o meno di una proroga e la data di approvazione del bilancio (per le imprese).

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La scadenza del 30 luglio

Il 30 luglio è l’ultima chiamata per chi non ha diritto a nessuna proroga di cui all’art. 13 del DL 84/2025. In questo caso il pagamento delle imposte dovute va effettuato con una maggiorazione dello 0,4%, che viene calcolata a titolo di interesse.

Questo vale ad esempio per le persone fisiche che non svolgono alcuna attività d’impresa o professionale, nemmeno in forma associata, oppure per i titolari di partita IVA che operano in settori per i quali non sono stati approvati gli ISA, gli indici sintetici di affidabilità fiscale. Sono chiamati al pagamento anche i contribuenti con attività soggette agli ISA, ma con ricavi o compensi superiori a 5.164.569 euro, e chi possiede solo redditi agrari (come gli imprenditori agricoli in regime ordinario).

Sempre il 30 luglio devono pagare con la maggiorazione anche i soggetti IRES, cioè le società di capitali e gli enti commerciali, se hanno approvato il bilancio entro il 31 maggio 2025. La stessa scadenza, tassativa, si applica anche a quelle società che, per struttura giuridica, non sono tenute ad approvare alcun bilancio.

La scadenza del 31 luglio

Diversa invece la situazione per le imprese che hanno approvato il bilancio 2024 nel mese di giugno. In questo caso entra in gioco una regola diversa, prevista dall’articolo 17 del DPR 435/2001, secondo cui le società che approvano il bilancio oltre il 31 maggio hanno diritto a un allungamento naturale dei termini. Devono effettuare i versamenti entro l’ultimo giorno del mese successivo all’approvazione, quindi entro il 31 luglio, senza alcuna maggiorazione.

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Ma anche queste imprese possono decidere di differire il pagamento di ulteriori 30 giorni, accettando l’aggiunta dello 0,4% a titolo di interesse, e quindi far slittare la nuova scadenza a sabato 30 agosto (che trattandosi di un giorno non lavorativo si sposta poi automaticamente a lunedì 1° settembre 2025).

Il decreto-legge 84/2025 ha previsto una proroga dei termini per un’ampia fascia di contribuenti: titolari di partita IVA che applicano gli ISA, a condizione che i ricavi o i compensi dichiarati non superino i 5.164.569 euro, le partite IVA in regime forfettario o regime di vantaggio per l’imprenditoria giovanile, così come i contribuenti che sono esclusi dagli ISA per cause particolari, ad esempio per inizio o cessazione dell’attività, per esercizio non normale dell’attività o per la determinazione forfetaria del reddito. Possono accedere alla proroga anche i soci di società trasparenti, purché queste ultime rispettino i requisiti indicati.

Le altre scadenze di fine luglio

Oltre a IRPEF, IRES e IRAP, scadono a fine luglio anche il saldo 2024 e il primo acconto 2025 dei contributi INPS dovuti da artigiani, commercianti e professionisti iscritti alla Gestione separata. Va versato inoltre anche il diritto annuale alla Camera di Commercio, secondo lo stesso calendario fiscale.

C’è infine il capitolo saldo IVA 2024. In linea generale, la scadenza ordinaria per questo versamento era fissata al 17 marzo 2025, ma chi non ha rispettato quella data può ancora mettersi in regola versando l’importo entro il 30 luglio oppure entro il 20 agosto, se beneficia della proroga prevista dal decreto 84.

In questo caso si applicano due livelli di maggiorazione: un primo interesse dell’1,6%, calcolato come 0,4% per ogni mese o frazione di mese dal 17 marzo al 30 giugno, e un ulteriore 0,4% per il differimento oltre il 30 giugno.

Attenzione però: questa possibilità non vale per tutte le società. L’Agenzia delle Entrate, nella risoluzione n. 73 del 2017, ha chiarito infatti che soggetti IRES che hanno approvato il bilancio 2024 nel mese di giugno non possono usare il cosiddetto “termine lungo” per il versamento del saldo IVA.



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