La Commissione Finanze del Senato ha avviato ieri l’esame del Ddl. di conversione del DL 84/2025 (c.d. DL Fiscale), già approvato dalla Camera. Al testo sono state apportate diverse modifiche, tra le quali l’inserimento dell’art. 6-bis, che introduce alcuni criteri ad hoc per il riscontro dell’esenzione IMU in capo agli enti non commerciali che esercitano attività sportive.
Giova richiamare che, ai sensi dell’art. 1 comma 759 lett. g) della L. 160/2019, sono esenti dall’IMU gli immobili posseduti e utilizzati dagli enti non commerciali per lo svolgimento, con modalità non commerciali, delle attività istituzionali, tra cui sono ricomprese anche quelle sportive.
In particolare, secondo la definizione recata dall’art. 1 comma 1 lett. m) del DM 200/2012, per “attività sportive” si intendono quelle “rientranti nelle discipline riconosciute dal Comitato olimpico nazionale italiano (CONI) svolte dalle associazioni sportive e dalle relative sezioni non aventi scopo di lucro, affiliate alle federazioni sportive nazionali o agli enti nazionali di promozione sportiva riconosciuti ai sensi dell’articolo 90 della legge 27 dicembre 2002, n. 289”.
Per il riscontro dello “svolgimento con modalità non commerciali” dell’attività istituzionale, richiesto per l’esenzione dall’IMU, occorre la compresenza dei requisiti generali di cui all’art. 3 del DM 200/2012 e dei requisiti “di settore” di cui all’art. 4 (distinti per ciascuna tipologia di attività istituzionale svolta).
Con specifico riferimento alle attività sportive, l’art. 4 comma 6 del DM 200/2012 dispone che queste possono considerarsi esercitate con modalità non commerciali se “sono svolte a titolo gratuito, ovvero dietro versamento di un corrispettivo simbolico e, comunque, non superiore alla metà dei corrispettivi medi previsti per analoghe attività svolte con modalità concorrenziali nello stesso ambito territoriale, tenuto anche conto dell’assenza di relazione con il costo effettivo del servizio”.
Per verificare il rispetto di tale previsione, l’art. 6-bis del DL 84/2025 ha attribuito in capo ai Comuni l’onere di individuare annualmente, sentite le rappresentanze sportive locali, i corrispettivi medi previsti per analoghe attività svolte con modalità concorrenziali nello stesso ambito territoriale, da pubblicare poi sul sito internet istituzionale del Comune.
La disposizione specifica che, ai fini dell’individuazione dei predetti corrispettivi medi, deve intendersi come “ambito territoriale” quello comunale; tuttavia, se all’interno del singolo Comune non vi sono altre strutture sportive da prendere a riferimento, detto ambito può essere esteso fino a quello regionale.
La norma appena esaminata è volta a facilitare il riscontro dei requisiti di cui all’art. 4 del DM 200/2012 (seppure limitatamente all’attività sportiva).
Resta comunque fermo che, secondo la giurisprudenza di legittimità (cfr. tra le altre Cass. 26 luglio 2024 n. 20971), in conformità ai principi dell’Unione europea di cui alla decisione della Commissione 19 dicembre 2012 n. 2013/284/Eu, l’art. 4 comma 6 del DM 200/2012 va interpretato nel senso che il limite della metà del prezzo medio previsto per le analoghe attività svolte con modalità concorrenziali vale solo per escludere, se superato, il diritto all’esenzione. Al contrario, se l’ente non commerciale applica un corrispettivo inferiore alla metà di quello “medio” non ha automaticamente diritto all’esenzione dall’IMU, in quanto occorre comunque valutare se tale corrispettivo si può qualificare di “importo simbolico” (ossia irrisorio e non correlato al costo effettivo del servizio).
Il secondo comma dell’art. 6-bis del DL 84/2025 aggiunge che, nelle more dell’individuazione dei “corrispettivi medi” da parte dei Comuni, ai fini dell’applicazione dell’esenzione IMU, per le associazioni sportive dilettantistiche (ASD) e le società sportive dilettantesche (SSD) rileva la sola iscrizione nel Registro nazionale delle attività sportive dilettantistiche (RASD) ex art. 4 del DLgs. 39/2021, a valere dall’anno di iscrizione nel predetto registro.
La norma conferma anzitutto, come già riconosciuto dalla Cassazione, che l’esenzione IMU può competere anche alle SSD (Cass. n. 17968/2024).
Riscontro a valere dall’anno di iscrizione al RASD
Detta disposizione pare dunque prescrivere che, in attesa dell’individuazione dei “corrispettivi medi” da parte del singolo Comune, l’esenzione dall’IMU spetta alle ASD e alle SSD per la sola circostanza di essere iscritte nel RASD, a prescindere da ulteriori valutazioni sullo svolgimento con modalità non commerciali delle attività sportive. Peraltro, secondo il tenore della disposizione, tale riconoscimento “automatico” dell’esenzione sarebbe efficace fin dall’anno di iscrizione nel RASD: la norma avrebbe pertanto effetti retroattivi, rilevanti ai fini dei contenziosi pendenti.
In aggiunta, l’ultimo periodo del comma 2 dell’art. 6-bis in argomento dispone che, “in ogni caso, non si dà luogo al rimborso delle somme già versate”.
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