Materiali acquistati e rinuncia ai lavori Superbonus: l’impresa ha diritto al rimborso?


Il Tribunale di Lecco si pronuncia su una controversia tra impresa e committente relativa all’acquisto di materiali e alla rinuncia ai lavori Superbonus: quali sono le questioni e le richieste in gioco?

Nell’ambito delle ristrutturazioni edilizie incentivabili con il Superbonus, le relazioni tra imprese e committenti possono rivelarsi particolarmente delicate, specie quando sopraggiungono ostacoli imprevisti che portano allo stop dell’intervento. Su quali principi si fonda la tutela degli interessi in gioco? E come si regolano i rapporti economici in caso di spese già sostenute prima della rinuncia ai lavori? Un recente caso davanti al Tribunale di Lecco (sentenza n. 337/2025) chiarisce alcuni nodi centrali della disciplina tra diritto dei contratti, bonus fiscali e responsabilità delle parti.

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Se il committente rinuncia ai lavori Superbonus, l’impresa può chiedere il rimborso dei materiali?

La controversia riguarda un contratto di appalto tra una società appaltatrice (attrice) e i committenti (convenuti) per lavori di efficientamento energetico e manutenzione straordinaria delle facciate di un immobile. Il valore dell’appalto era di 61.396 euro e prevedeva il pagamento di un acconto e l’inizio dei lavori entro una data precisa. Dopo l’emissione della prima fattura per l’acconto, i committenti hanno prima richiesto la sospensione dei lavori, accettata dall’impresa (che ha risposto che “in deroga alle condizioni di contratto” avrebbe posticipato la scadenza)  “in attesa di indicazioni governative” e successivamente, con apposita comunicazione, hanno dichiarato la loro rinuncia all’esecuzione delle opere, motivandola con l’impossibilità di accedere al Superbonus 110% e di effettuare la relativa cessione del credito per gli sviluppi normativi che ben conosciamo.

L’impresa appaltatrice ha contestato la legittimità della risoluzione da parte dei committenti, sostenendo che il contratto era vincolante indipendentemente dalle vicende del Superbonus e che il ritiro dell’incarico fosse una decisione unilaterale dei committenti non imputabile a cause a lei riconducibili. Ha chiesto quindi:

  • il risarcimento del mancato guadagno per 20.802,43 euro, calcolato sulla differenza tra il corrispettivo pattuito e i costi risultanti dalla contabilità;
  • il rimborso di 7.986,83 euro per l’acquisto di materiali non più rivendibili o rivenduti a prezzi inferiori, tra cui pannelli per isolamento;
  • inoltre, ha chiesto il rigetto della domanda riconvenzionale dei convenuti, la liquidazione in proprio favore delle spese e degli interessi, e l’ammissione di prove testimoniali.

Tra l’altro, l’impresa ha invocato l’applicazione dell’art. 1671 c.c. (recesso unilaterale del committente con obbligo di rimborso delle spese e indennizzo del mancato guadagno).

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I committenti convenuti hanno sostenuto che:

  • il contratto era subordinato alla possibilità di beneficiare delle agevolazioni fiscali del Superbonus 110%, documento secondo loro supportato da riferimenti presenti nel testo contrattuale;
  • l’impossibilità di usufruire dell’agevolazione fiscale, dovuta a cambiamenti legislativi e al blocco delle cessioni dei crediti, avrebbe giustificato il recesso;
  • ogni ritardo nell’inizio lavori era imputabile all’appaltatrice e che la stessa non aveva eseguito alcuna opera né consegnato materiali, come previsto da un articolo del contratto.

Hanno inoltre fatto rilevare la mancanza di prova circa la specifica destinazione dei materiali, sottolineando che l’appaltatrice non risultava nemmeno essere impresa edile e avrebbe dovuto subappaltare le opere. Infine, hanno richiesto il risarcimento dei danni subiti per la perdita delle agevolazioni fiscali e la mancata realizzazione integrale dei lavori previsti.

Giudizio del Tribunale di Lecco: il rimborso dei materiali acquistati dall’appaltatore è dovuto solo se previsto da esplicita clausola contrattuale e in caso di recesso legittimo del committente per ritardo nell’inizio dei lavori

Il Tribunale (non risultando imposizioni fuori dal contratto da  parte della committenza) ha individuato proprio nel menzionato articolo del contratto la chiave di lettura della vicenda: tale condizione prevedeva che, trascorso il termine temporale fissato senza l’inizio dei lavori, il committente potesse risolvere il contratto, rimanendo tenuto unicamente a rimborsare il costo dei materiali acquistati già destinati all’appalto e non a corrispondere alcun risarcimento per mancato guadagno:

Tale clausola regola l’eventualità dello sforamento del termine del 15 giugno 2022 per l’inizio dei lavori, attribuendo la facoltà al committente di risolvere il contratto […] con l’unica conseguenza dell’obbligo di tenere indenne l’appaltatore dei costi per i materiali acquistati, da consegnare in cantiere

Il Tribunale ha constatato che i lavori non sono iniziati entro il termine previsto, né sono stati montati i ponteggi necessari, onere che – da contratto – spettava comunque all’appaltatrice. Il fatto che i committenti non abbiano pagato l’acconto non è stato giudicato influente, essendo la richiesta di versamento pervenuta pochi giorni dopo la scadenza del termine d’inizio dei lavori.

Inoltre, secondo il giudice, la comunicazione di recesso da parte dei committenti, pur non menzionando esplicitamente il medesimo articolo del contratto, è stata correttamente riferita a detta clausola, perché motivata dall’impossibilità di conseguire il superbonus proprio per il ritardo nell’avvio del cantiere.

Inapplicabilità dell’articolo 1671 c.c.

Il Tribunale, dopo aver richiamato la clausola, sottolinea che la società attrice non può invocare l’art. 1671 c.c., perché la disciplina applicabile è “assorbita” dalla medesima clausola pattizia presente nel contratto.

Se non fosse stata pattuita la clausola esplicita sul rimborso, il diritto dell’appaltatore al rimborso dei materiali in caso di recesso del committente non sarebbe stato automatico e sarebbe dipeso da una valutazione in concreto dell’utilità e dell’imputazione della spesa. Quindi, solo la presenza di una clausola dettagliata (come nel caso di specie) rende certo e indisputabile il diritto dell’impresa al rimborso delle spese per i materiali acquistati in vista dell’appalto.

Dunque, il Tribunale ha rigettato la richiesta di risarcimento per il mancato guadagno avanzata dall’attrice, ritenendo invece che la società appaltatrice avesse diritto unicamente al rimborso dei materiali acquistati, quantificato in 7.986,74 euro, come confermato anche dal Consulente Tecnico d’Ufficio. I convenuti conservano il diritto di chiedere la consegna dei materiali ancora presenti presso l’appaltatrice. Quanto alle ulteriori domande delle parti, sono state respinte.

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Per maggiore approfondimento, leggi: “Sentenze Superbonus: il contenzioso per inadempienza, risarcimento danni, frodi e truffe

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