Incentivi tecnici: che fine fanno i fondi dei finanziamenti europei non utilizzabili per l’acquisto di beni tecnologici (e le altre finalità previste dai commi 6 e 7 dell’art. 45 del codice)?


Una questione spesso oggetto di discussione riguarda la destinazione della quota del 20% nel caso di finanziamenti erogati per l’appalto con fondi PNRR.

Il dubbio nasce dal fatto che l’art. 45, co. 5 del codice dei contratti dispone:  
“5. Il 20 per cento delle risorse finanziarie di cui al comma 2, escluse le risorse che derivano da finanziamenti europei o da altri finanziamenti a destinazione vincolata, incrementato delle quote parti dell’incentivo corrispondenti a prestazioni non svolte o prive dell’attestazione del dirigente, oppure non corrisposto per le ragioni di cui al comma 4, secondo periodo, è destinato ai fini di cui ai commi 6 e 7”.

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Se dunque la le risorse che derivano da finanziamenti europei non possono essere destinate ai fini dei commi 6 e 7, come possono essere utilizzate?

Incentivi alle funzioni tecniche

Il quadro aggiornato alla luce della più recente giurisprudenza contabile, del Decreto legislativo 31.12.2024, n. 209 e del D.L. 73/2025 convertito in Legge 18 luglio 2025, n. 105
(Decreto infrastrutture).

23 Set 2025  ore 9.00 – 12.00

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