In data 30 giugno, in Gazzetta Ufficiale, Serie generale n. 149, è stato pubblicato il Decreto-Legge 30 giugno 2025, n. 95 (cd. Decreto Economia). In particolare, il provvedimento è entrato in vigore il giorno successivo alla pubblicazione in Gazzetta Ufficiale ed è attualmente all’esame del Senato per la conversione in legge.
Di seguito le principali misure di interesse suddivise per materia.
DISPOSIZIONI IN MATERIA FISCALE
L’art. 4, co. 2, estende al 2026 il Superbonus al 110% per interventi di efficientamento energetico e riduzione del rischio sismico, a favore della ricostruzione privata nei comuni di Abruzzo, Lazio, Marche e Umbria colpiti dai terremoti dal 24 agosto 2016, dove è stato dichiarato lo stato di emergenza.
DISPOSIZIONI IN MATERIA DI CREDITO E INCENTIVI
- L’art.8 proroga, dal 1° luglio 2025 al 1° gennaio 2026, l’entrata in vigore dell’imposta sul consumo delle bevande edulcorate, di cui all’art. 1, commi da 661 a 676, della legge 27 dicembre 2019, n. 160 (cosiddetta “sugar tax”).
- L’art. 9 prevede che l’IVA agevolata al 5% si applichi alla vendita e importazione di oggetti d’arte, antiquariato e da collezione, anche se non sono ceduti direttamente dagli autori o loro eredi, purché non si usi il regime del margine.
- L’art.12 chiarisce meglio a chi e a quali strumenti si applica la norma della legge di bilancio 2025 sui tempi di accredito dei pagamenti elettronici. In particolare, specifica che riguarda i pagamenti fatti con carte (bancomat, carte di credito, ecc.) presso i commercianti, professionisti e fornitori di servizi.
DISPOSIZIONI IN MATERIA DI INNOVAZIONE E INTERNAZIONALIZZAZIONE
- L’art.15, comma 2, incrementa il Fondo per l’innovazione in agricoltura per risorse pari a 47 milioni di euro.
- L’art. 16 prevede misure per la funzionalità dell’Istituto Italiano di Ricerca sull’intelligenza artificiale per l’industria. Nello specifico, la disposizione sostituisce il previsto Centro italiano di ricerca per l’automotive con una nuova Fondazione Istituto italiano di Ricerca sull’Intelligenza Artificiale per l’Industria, chesarà il punto di riferimento per la ricerca applicata e l’innovazione nell’intelligenza artificiale, con particolare attenzione alle sue applicazioni industriali nel contesto di Industria 4.0. L’obiettivo è promuovere la ricerca scientifica, il trasferimento tecnologico e l’innovazione nel settore industriale, manifatturiero e nei servizi collegati.
- L’art. 17 prevede che le risorse del fondo rotativo 394 possano essere utilizzate per concedere finanziamenti agevolati alle imprese italiane che investono, operano o hanno rapporti commerciali stabili con l’India. Nello specifico, i finanziamenti si applicano specifiche regole di cofinanziamento e condizioni previste dalla legge 30 dicembre 2024, n. 207, con un massimo di contributi a fondo perduto pari al 10%. Viene previsto inoltre che le imprese appartenenti a filiere con vocazione all’esportazione possano accedere a finanziamenti per la transizione digitale ed ecologica, purché una parte significativa del loro fatturato derivi da forniture a imprese esportatrici. La norma estende inoltre la possibilità di contributi agli interessi per finanziamenti di crediti all’esportazione tramite smobilizzo di fatture commerciali, con tassi fissi o variabili, utilizzando un fondo previsto da una legge del 1973.
DISPOSIZIONI IN MATERIA DI PREVIDENZA E WELFARE
L’art. 18 contiene disposizioni in materia di start-up. In particolare, viene precisato cosa si intende per “investimenti qualificati”, includendo anche impegni vincolanti e investimenti indiretti. Inoltre, si stabilisce che tali investimenti dovranno rappresentare almeno il 3% del portafoglio dal 2025, il 5% nel 2026 e il 10% dal 2027, per poter usufruire dell’esenzione fiscale sui rendimenti.
DISPOSIZIONI IN MATERIA DI RIGENERAZIONE URBANA
L’art.2, comma 9, istituisce presso il MEF, il “Fondo nazionale da ripartire per la rigenerazione urbana“, con una dotazione pari a 50 milioni di euro per l’anno 2025 e a 30 milioni di euro per l’anno 2026. Con un decreto del Ministro dell’economia, da adottare entro 30 giorni dalla data di conversione del decreto in esame, verranno stabiliti i criteri di assegnazione delle risorse. Si prevede inoltre che al finanziamento degli interventi destinati alla riduzione del consumo del suolo e degli sprechi energetici e idrici degli edifici possano concorrere anche le risorse dei programmi operativi nazionali e regionali dei fondi strutturali europei 2021-2027.
DISPOSIZIONI IN MATERIA DI TRASPORTI
L’art. 3, commi da 6 a 8 prevede la manutenzione delle rete viaria. In particolare, viene aumentata di 47,5 milioni di euro per il 2025 e di 302,5 milioni di euro per il 2026 la somma destinata ai programmi straordinari di manutenzione delle strade di province e città metropolitane.
DISPOSIZIONI IN MATERIA DI TURISMO
- Gli art. 14, commi da 1 a 4 stanziano complessivamente 44 milioni di euro per il 2025 e 38 milioni per ciascuno degli anni 2026 e 2027 per migliorare le condizioni di lavoro nel settore turistico-ricettivo, inclusi i lavoratori di bar e ristoranti. Le risorse sono destinate a chi gestisce in modo imprenditoriale alloggi o strutture per questi lavoratori. Parte dei fondi (22 milioni nel 2025 e 16 milioni negli anni successivi) serviranno per l’ammodernamento sotto il profilo dell’efficientamento energeticoo e della sostenibilità ambientale, mentre l’altra parte (22 milioni all’anno) sarà usata per offrire contributi che riducono il costo degli affitti agli stessi lavoratori, con sconti almeno del 30% rispetto al prezzo di mercato. Un decreto ministeriale definirà dettagli, regole e controlli.
- L’art.14, comma 5, posticipa al 15 dicembre 2025, in luogo del 15 giugno sin qui stabilito, il termine previsto entro cui gli intestatari catastali delle strutture ricettive all’aperto con allestimenti mobili di pernottamento dotati di meccanismi di rotazione in funzione, devono presentare gli atti per l’aggiornamento della mappa catastale e del Catasto dei fabbricati, ai fini dell’esclusione di tali allestimenti dalla stima diretta per la determinazione della rendita catastale.
- L’art.14, commi 6 e 7 proroga al 31 marzo 2026, in luogo del 31 dicembre 2025, il termine entro cui devono essere realizzati gli interventi di riqualificazione energetica, sostenibilità ambientale e innovazione digitale. Viene precisato che la proroga si applica anche a tutti i procedimenti amministrativi avviati ma pendenti alla data di entrata in vigore del decreto legge qui in esame.
ULTERIORI DISPOSIZIONI
- L’art.4, comma 5, contiene misure in favore delle zone colpite dagli eventi sismici. In particolare, proroga al 2025 le agevolazioni fiscali e contributive già previste per le imprese e i professionisti situati nei comuni colpiti dal sisma del 2016 nelle regioni Lazio, Umbria, Marche e Abruzzo. Possono beneficiarne chi ha avuto una riduzione del fatturato di almeno il 25% a causa del sisma o chi ha avviato una nuova attività entro fine 2021 nella zona franca urbana. Le agevolazioni prevedono esenzioni su imposte sui redditi, IRAP, IMU e contributi previdenziali entro certi limiti, conformi alle regole europee sugli aiuti “de minimis”.
- L’art. 7 contiene misure per il ripiano dello scostamento dal tetto di spesa 2015-2018 e potenziamento del governo del sistema dei dispositivi medici. In particolare, si stabilisce:
- per gli anni 2015, 2016, 2017 e 2018, gli obblighi di provvedere al ripiano dello sforamento dei tetti di spesa regionali previsti, posti a carico delle aziende fornitrici di dispositivi medici, si intendono assolti con il versamento, in favore delle regioni, entro 30 giorni dalla data di conversione in legge del presente provvedimento, della quota del 25% degli importi indicati nei provvedimenti regionali e provinciali. L’integrale versamento di tale importo estingue l’obbligazione gravante sulle aziende fornitrici per i predetti anni e preclude loro ogni ulteriore azione giurisdizionale connessa con l’obbligo di corresponsione degli importi relativi agli anni precedenti. Decorso il termine di 30 giorni sopra indicato, le regioni e le province autonome accertano l’avvenuto versamento con provvedimenti pubblicati nei propri bollettini e siti internet istituzionali e li comunicano alla segreteria del tribunale amministrativo regionale del Lazio, determinando la cessazione della materia del contendere relativamente ai ricorsi esperiti dalle aziende avverso i provvedimenti regionali e provinciali che avevano fissato le quote da corrispondere, da parte delle aziende fornitrici, per il superamento dei tetti di spesa, con compensazione delle spese di lite.
- nel caso in cui le aziende non adempiano all’obbligo del ripiano come sopra rideterminato, i debiti per acquisti di dispositivi medici delle singole regioni e province autonome, anche per il tramite degli enti del servizio sanitario regionale, nei confronti delle predette aziende fornitrici inadempienti sono compensati fino a concorrenza dell’intero ammontare. A tal fine, le regioni e le province autonome trasmettono annualmente al Ministero della salute apposita relazione attestante i recuperi effettuati, ove necessari.
- l’istituzionalizzazione, nello stato di previsione del MEF, di un fondo di 360 milioni di euro per il 2025, che si aggiunge al fondo già esistente, come contributo statale per il superamento del tetto di spesa dei dispositivi medici relativo agli anni 2015-2018, e che viene assegnato per quota a ciascuna regione e provincia autonoma.
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