È illegittima la previsione di esenzione da Ici dell’abitazione principale, nella parte in cui condiziona l’esonero alla dimora dell’intero nucleo familiare nell’unità abitativa. Con la sentenza 112/2025, depositata il 18 luglio, la Corte costituzionale completa il percorso già avviato con la sentenza 209/2022, che ha dichiarato l’incostituzionalità dell’omologa norma dell’Imu. La pronuncia odierna è destinata a operare sui contenziosi pendenti, considerato che l’Ici è stata abolita già a partire dal 2012.
La sentenza prende le mosse da un’ordinanza di remissione della Cassazione che ha constatato come la precedente declaratoria di illegittimità non fosse stata estesa all’Ici. Quest’ultima, peraltro, in punto di esenzione dell’abitazione principale, si differenzia in parte da quella dell’Imu. Mentre per quest’ultima, infatti, occorre che il proprietario risieda anagraficamente e dimori abitualmente nella casa, nell’Ici, rileva la dimora abituale. Dopo le modifiche apportate a valere dal 1° gennaio 2007, inoltre, si è introdotto il riferimento alla residenza anagrafica con funzione di presunzione legale relativa. In altri termini, si è stabilito che l’esenzione in esame trovi applicazione per l’unità immobiliare ove il contribuente ha la residenza anagrafica, fatta salva la possibilità di provare che nell’immobile interessato il proprietario, seppur non residente, ha la dimora abituale.
Il punto critico della nozione legislativa è, tuttavia, rappresentato dal fatto che il requisito della dimora abituale deve essere presente tanto in capo al soggetto passivo che in capo al suo nucleo familiare. Ne derivava, secondo il costante orientamento della Suprema Corte, puntualmente richiamato dalla Consulta, che qualora uno dei due coniugi non dimorasse unitamente al proprietario dell’abitazione, l’esenzione non sarebbe spettata per nessuna delle due unità utilizzate.
Questa situazione è però stata già dichiarata incostituzionale nella sopra richiamata sentenza 209/2022, in materia di Imu, sostanzialmente per le medesime ragioni oggi riprese nella pronuncia sull’Ici.
Viene in particolare ricordato che anche l’Ici è un’imposta reale che, in quanto tale, valorizza la situazione del fabbricato, senza che rilevino, in linea di principio, le condizioni soggettive dei familiari del proprietario. In tale contesto normativo, pertanto, far dipendere l’applicazione di un’agevolazione dalla coabitazione dei familiari determina delle distorsioni nell’applicazione del principio di capacità contributiva. A ciò si aggiunga che è sempre più frequente il caso in cui due coniugi decidono di vivere separatamente, per le ragioni più disparate, per poi magari ricongiungersi nel fine settimana. L’interpretazione del diritto vivente, dunque, si rivela per di più del tutto anti storica, perché presuppone una realtà quotidiana ampiamente superata nei fatti.
Ribadisce ancora la Corte Costituzionale che la lettura contrastata si risolve anche in una ingiustificata disparità di trattamento a tutto svantaggio delle coppie sposate, rispetto alle coppie di fatto, per le quali invece non opera alcun divieto di duplicazione dell’esenzione dal tributo locale. Ciò in contrasto, tra l’altro, con gli articoli 29 e 31 della Costituzione che sanciscono il principio della promozione della famiglia.
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