La detassazione delle sopravvenienze attive derivanti da “riduzioni dei debiti dell’impresa in sede di concordato fallimentare o preventivo liquidatorio o di procedure estere equivalenti” è applicabile alle “sopravvenienze attive da stralcio conseguite, per effetto della riduzione dei debiti registrata nel periodo antecedente all’apertura della liquidazione, nell’ambito della procedura di concordato semplificato degli articoli 25-sexies e 25-septies del CCII”? Cosa risponde l’Agenzia delle Entrate.
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