Esenzione ICI anche senza la dimora dei familiari nell’abitazione principale


La Corte Cost. 18 luglio 2025 n. 112 ha stabilito che l’esenzione dell’ICI per l’abitazione principale spetta al contribuente che dimora abitualmente nell’immobile, a prescindere dalla presenza dei familiari. La decisione mette fine a una prassi che penalizzava i contribuenti coniugati non conviventi rispetto ai single o alle coppie di fatto.

La questione era stata sollevata dalla Corte di cassazione, che aveva evidenziato come la norma (art. 8 c. 2 D.Lgs. 504/92, modificato dalla L. 296/2006) imponesse, per l’esenzione, la dimora abituale nell’immobile sia del contribuente che dei suoi familiari. Una condizione che la Corte ha ritenuto in contrasto con i principi di eguaglianza e ragionevolezza (art. 3 Cost.), capacità contributiva (art. 53 Cost.), nonché con le tutele della famiglia (artt. 29 e 31 Cost.).

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La Corte ha sottolineato che, come già affermato per l’IMU, anche per l’ICI la natura dell’imposta è “reale” e deve essere valutata su elementi oggettivi, quali la proprietà e la dimora del contribuente, senza penalizzare chi, per motivi lavorativi o famigliari, non coabiti con il nucleo familiare. La nuova regola prevede che per l’esenzione ICI sia sufficiente la dimora abituale del solo contribuente.

Questo intervento elimina una discriminazione che impediva ai coniugi non conviventi di godere dell’agevolazione, estendendo il beneficio anche a chi, pur legalmente sposato, non risiede con la famiglia per ragioni indipendenti dalla propria volontà. In tal modo viene garantito il rispetto del principio di parità di trattamento e si favorisce l’accesso alla proprietà dell’abitazione senza penalizzazioni legate allo status personale o familiare.

La decisione della Corte Costituzionale avrà effetto immediato e rappresenta un importante passo avanti nella tutela dei diritti dei contribuenti e nella semplificazione delle regole per l’accesso alle esenzioni fiscali sulle abitazioni principali. 

Fonte: Corte Cost. 18 luglio 2025 n. 112

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