Si ricorda alle imprese associate che il 14 agosto 2025 è il termine ultimo per l’iscrizione al RENTRI (Registro Elettronico Nazionale per la Tracciabilità dei Rifiuti) per i soggetti appartenenti al secondo scaglione, così come previsto dal DM 4 aprile 2023, n. 59.
Chi deve iscriversi entro questa data
- Imprese ed enti produttori di rifiuti pericolosi con più di 10 e fino a 50 dipendenti;
- Imprese ed enti produttori di rifiuti non pericolosi derivanti da attività industriali o artigianali, sempre con più di 10 e fino a 50 dipendenti.
Come si calcola il numero di dipendenti
Il numero di dipendenti è determinato sulla base dei dati presenti nel Registro Imprese, aggiornati al 31 dicembre dell’anno precedente. Sono conteggiate le persone legate da un rapporto di lavoro subordinato, retribuito.
- Il dato è riferito all’intera impresa, non alla singola sede operativa.
- In fase di iscrizione al RENTRI o di versamento del contributo annuale, l’impresa può modificare il numero se quello registrato non risulta aggiornato.
- Part-time e stagionali vengono calcolati come frazioni di unità lavorativa, secondo quanto previsto dal DM 18 aprile 2005.
- Titolari e soci sono conteggiati solo se risultano lavoratori dipendenti a tutti gli effetti.
Obblighi a seguito dell’iscrizione
Dal momento dell’iscrizione, le imprese devono gestire i registri di carico e scarico in formato digitale, attraverso:
- propri software gestionali;
- oppure i servizi gratuiti messi a disposizione direttamente dal RENTRI.
Attenzione alle sanzioni
L’iscrizione al RENTRI è obbligatoria. Il mancato rispetto dei termini può comportare sanzioni amministrative.
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