17 Luglio 2025
di Redazione
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La Cassazione Civile, Sezione Lavoro, 3 maggio 2025, n. 11631, ha ritenuto che, in materia di oneri di allegazione e di prova ex art. 2087, c.c., e di riparto degli stessi fra i soggetti del rapporto di lavoro, rilevano i seguenti principi: l’obbligo di prevenzione impone all’imprenditore di adottare non soltanto le misure tassativamente prescritte dalla legge in relazione al tipo di attività esercitata, ma anche le altre misure richieste in concreto dalla specificità del rischio, atteso che la sicurezza del lavoratore è un bene protetto dall’art. 41, Cost.; il concetto di specificità del rischio va inteso nel senso che incombe sul lavoratore che lamenti di avere subito, a causa dell’attività svolta, un danno alla salute, l’onere di provare, oltre all’esistenza di tale danno, la nocività del posto di lavoro, nonché il nesso tra l’uno e l’altra, e solo se il lavoratore abbia allegato tale prova sussiste per il datore l’onere di provare di avere adottato tutte le cautele necessarie a impedire il verificarsi del danno e che la malattia del dipendente non è ricollegabile all’inosservanza di tali obblighi; gli indici della nocività dell’ambiente di lavoro che devono essere individuati dal lavoratore sono i concreti fattori di rischio, circostanziati in ragione delle modalità della prestazione lavorativa.
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