l’armatore persona fisica non può essere sostituto d’imposta







Con la risposta a consulenza giuridica n. 10 del 15 luglio 2025, l’Agenzia delle Entrate ha fornito delucidazioni in merito alla possibile qualificazione dell’armatore, persona fisica non esercente attività d’impresa commerciale, come soggetto tenuto ad agire in qualità di sostituto d’imposta. In particolare, l’Amministrazione finanziaria ha risolto un quesito interpretativo riguardante l’obbligo per tali soggetti di trattenere e versare le imposte per conto di terzi.

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Soggetto tenuto ad effettuare le ritenute

La richiesta di chiarimenti si basa sull’articolo 23, comma 1, del D.P.R. n. 600/1973, che riguarda le norme generali sull’accertamento delle imposte sui redditi.

Tale disposizione stabilisce che l’obbligo di effettuare le ritenute fiscali sui redditi da lavoro dipendente spetta a soggetti ben definiti: enti, società, persone fisiche che svolgono attività di impresa commerciale o agricola, professionisti e altri soggetti specificamente elencati. Tuttavia, la norma non contempla tra questi i privati cittadini che non svolgono attività commerciale.

Armatore come persona fisica: non è sostituto d’imposta

L’articolo 64 del D.P.R. n. 600/1973 definisce il sostituto d’imposta come colui che, per disposizione di legge, è tenuto a versare tributi per conto di terzi, anche in acconto, a causa di situazioni o fatti che li riguardano.

Più nel dettaglio, l’articolo 23 dello stesso decreto individua con precisione i soggetti obbligati a effettuare la ritenuta d’acconto sui redditi da lavoro subordinato. Tra questi sono compresi:

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  • gli enti e le società menzionati all’art. 87, comma 1, del TUIR (D.P.R. n. 917/1986),
  • le società e associazioni previste all’art. 5 del TUIR,
  • le persone fisiche che esercitano attività commerciali o agricole (ai sensi dell’art. 51 del TUIR),
  • nonché le persone fisiche che esercitano arti e professioni.

Tutti i soggetti elencati, qualora corrispondano redditi di lavoro dipendente, devono trattenere l’imposta sul reddito delle persone fisiche all’atto del pagamento, versandola con obbligo di rivalsa nei confronti del dipendente.

Alla luce di quanto sopra, l’Agenzia ha concluso, con risposta a consulenza giuridica n. 10 del 15 luglio 2025, che una persona fisica che ricopre il ruolo di armatore ma che non svolge attività commerciale non può, nemmeno su base volontaria, essere considerata sostituto d’imposta.

Pertanto, non ha la possibilità di effettuare ritenute fiscali sugli stipendi corrisposti ai membri dell’equipaggio, poiché non rientra tra le categorie per cui la normativa prevede tale obbligo.



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