Contributo dovuto solo per i rapporti di lavoro oltre i 3 mesi, equiparando al mese intero le frazioni di mese di durata pari o superiore a 15 giorni
Il 4 luglio 2025 è stato siglato tra Ance, Anaepa-Confartigianato, Cna-Costruzioni, Fiae Casartigiani e Claai-Edilizia (in rappresentanza datoriale) e le organizzazioni sindacali dei lavoratori (Feneal-Uil, Filca-Cisl e Fillea-Cgil) l’Accordo relativo al contributo contrattuale destinato al Fondo di previdenza complementare (Fondo Prevedi) per i dipendenti delle imprese industriali e delle imprese artigiane operanti nel settore edile.
In particolare, l’Accordo del 4 luglio ha disposto che per i lavoratori assunti dal 1° luglio il contributo contrattuale sia dovuto dal datore di lavoro esclusivamente per i rapporti di lavoro di durata superiore a 3 mesi (equiparando al mese intero le frazioni di mese di durata pari o superiore a 15 giorni e non computando affatto le frazioni inferiori).
Tale contributo, che non produce effetti su alcun istituto retributivo, dovrà essere versato dal datore di lavoro al Fondo Prevedi a decorrere dal quarto mese successivo all’assunzione e dovrà includere anche l’importo relativo ai primi 3 mesi di lavoro. Per conoscere i valori da erogare mensilmente sia per gli operai che per gli impiegati, si rimanda alle Tabelle A e B allegate al testo dell’Accordo.
Per i contratti sotto i 3 mesi importo da erogarsi alla cessazione
Invece, per i lavoratori con contratto di lavoro inferiore a 3 mesi, l’Accordo ha previsto un importo da erogarsi al momento della cessazione del rapporto di lavoro, da calcolare secondo i criteri indicati nelle sopracitate Tabelle.
Infine, le Parti hanno evidenziato che sono esclusi dalle disposizioni contenute nell’Accordo i lavoratori che in un precedente rapporto di lavoro abbiano già attivato il versamento tramite il Fondo Prevedi di forme di contribuzione aggiuntive al contributo contrattuale (vale a dire TFR maturando e/o contributo aggiuntivo pari all’1% o superiore sulla retribuzione utile ai fini del calcolo del TFR). In tali ipotesi, il contributo contrattuale è dovuto sin dal primo mese di lavoro.
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