Nuove tutele per lavoratori con malattie oncologiche, invalidanti e croniche


La breve riflessione di questa settimana prende lo spunto dalla approvazione definitiva (la legge deve ancora essere pubblicata in Gazzetta Ufficiale) di un provvedimento che mira ad accrescere le tutele in favore dei lavoratori affetti da malattie oncologiche, invalidanti e croniche.

Ci sarà tempo e luogo per riflettere sulle novità che, in questo articolo mi limito a descrivere.

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Chi può beneficiarne e cosa prevede la norma

La norma trova applicazione nei confronti di tutti i dipendenti pubblici e privati affetti da malattie oncologiche, ovvero invalidanti o croniche, anche rare, che comportino un grado di invalidità del 74% o superiore: essi possono richiedere un periodo di congedo, continuativo o frazionato, non superiore a 24 mesi. Durante tale periodo il lavoratore conserva il posto di lavoro ma non ha diritto né alla retribuzione, né alla contribuzione, pur potendo riscattarlo volontariamente, secondo le regole generali che disciplinano la materia.

Compatibilità del congedo e certificazione

Il congedo è compatibile con il godimento di altri benefici economici e giuridici e la fruizione decorre dall’esaurimento di altri istituti che, con o senza retribuzione, considerano l’assenza dal lavoro come giustificata.

La disposizione appena richiamata, contenuta nell’art. 1, fa salve le condizioni migliori previste dalla contrattazione collettiva.

La certificazione relativa alla malattia può essere rilasciata sia dal medico di medicina generale che dal medico specialista di struttura pubblica o privata accreditata.

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Previsione per i lavoratori autonomi

La regola della sospensione della esecuzione della prestazione riguarda anche il lavoratore autonomo che svolge per un committente, una attività continuativa: il periodo massimo è pari a 300 giorni nell’anno solare.

Il lavoratore, decorso il periodo di congedo, ove le specifiche mansioni lo consentano, ha diritto di accedere, in via prioritaria, rispetto ad altri dipendenti, a forme di lavoro agile che consentono di svolgere la prestazione in parte all’interno ed in parte all’esterno del perimetro aziendale.

Nuovi permessi retribuiti per visite e cure

L’art. 2 riconosce ulteriori 10 giorni all’anno, oltre a quelli già previsti dalla legge e dalla contrattazione collettiva, coperte da una indennità corrisposta direttamente dal datore di lavoro privato e, poi, conguagliata nelle modalità ordinarie, per visite, analisi chimico-cliniche, microbiologiche e cure frequenti. Tale diritto è riconosciuto anche ai dipendenti di datori di lavoro pubblici e privati che hanno un figlio minorenne affetto da malattie oncologiche, invalidanti o croniche che comportino una invalidità pari o superiore al 74%.

Decorrenza e fondo per premi di laurea

Questa legge, approvata all’unanimità dal Parlamento, non entra subito in vigore: infatti, sarà operativa dal 1° gennaio 2026.

L’art. 3 prevede l’Istituzione di un Fondo con una dotazione di 2 milioni di euro a decorrere dal 2026, per il conferimento di premi di laurea intitolati alla memoria di pazienti affetti da malattie oncologiche. La laurea potrà riguardare le discipline di medicina e chirurgia, scienze biologiche, biotecnologie, farmacia, chimica e tecnologie farmaceutiche: l’articolo rimanda ad un Decretoconcertatotra il Ministro dell’Università e quello dell’Economia l’individuazione dei requisiti e delle modalità operative necessarie per il conferimento dei premi.


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