In tema di investimenti in start–up innovative, con la risposta a interpello n. 184 dell’8 luglio 2025, l’Agenzia delle Entrate ha evidenziato che nell’ipotesi in cui non coincida il periodo d’imposta in cui assume rilevanza l’investimento agevolato effettuato dall’investitore (gli investimenti in OICR «rilevano alla data di sottoscrizione delle quote») e il periodo d’imposta in cui l’OICR può considerarsi ”qualificato”, ossia acquisisce il requisito di investire prevalentemente in startup innovative e in PMI innovative, la fruizione dell’agevolazione fiscale deve essere differita al periodo d’imposta in cui, in capo all’OICR, viene soddisfatto il test di composizione degli investimenti di cui all’articolo 1, comma 2, lettera e), del decreto attuativo.
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