NOVITA’ E AGEVOLAZIONI | Studio Mattonai


IMU
Scadenza IMU e ravvedimento operoso
Il 16 giugno 2025 è scaduto il termine per il versamento della prima rata della nuova IMU.
È però ancora possibile effettuare il versamento mediante ravvedimento operoso.
In caso di accertamento notificato al contribuente, le sanzioni sono ridotte ad un terzo se, entro il termine per la proposizione del ricorso, interviene acquiescenza del contribuente, con pagamento del tributo, se dovuto, della sanzione e degli interessi.

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IMPOSTE DIRETTE
Il nuovo decreto “Economia”: cosa prevede
D.L. 30 giugno 2025, n. 95
È stato pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 140 del 30 giugno 2025, il D.L. 30 giugno 2025, n. 95, che introduce disposizioni urgenti per il finanziamento di attività economiche e imprese, nonché interventi di carattere sociale e in materia di infrastrutture, trasporti ed enti territoriali.
Tra le misure previste la proroga della sospensione della cosiddetta “sugar tax” fino al 1° gennaio 2026, l’applicazione dell’IVA agevolata al 5% per gli oggetti d’arte, di antiquariato e di collezione che vengono venduti, oltre a disposizioni in materia di ripiano dello scostamento dal tetto di spesa dei dispositivi medici 2015-2018 e potenziamento del governo del sistema dei dispositivi medici.

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VERSAMENTI
Proroga “naturale” del versamento delle imposte per le società di capitali che approvano il bilancio a giugno
Per le società di capitali che approvano il bilancio nel mese di giugno 2025 (entro il termine di 180 giorni) il termine per versare le imposte sul reddito a saldo 2024 e primo acconto 2025, scade normalmente alla fine del mese di luglio, in particolare il 30 luglio, senza l’applicazione di alcuna maggiorazione.
Ne consegue che, applicando la maggiorazione dello 0,40%, si potranno sfruttare ulteriori 30 giorni e, la scadenza con la maggiorazione dello 0,40% sarà il 29 agosto 2025.

IMPOSTE SUI REDDITI
Rinnovo automatico per il consolidato e la trasparenza fiscale
A partire dal 2017, l’art. 7-quater del D.L. n. 193/2016 (convertito dalla legge n. 225/2016) ha introdotto il rinnovo automatico delle opzioni per aderire ai regimi speciali:

Finanziamo agevolati

Contributi per le imprese

 

  • del consolidato fiscale nazionale e mondiale;
  • della trasparenza fiscale;
  • della tonnage tax.

Non occorrerà quindi alcuna nuova comunicazione per il rinnovo ordinariamente previsto dalla legge dei regimi sopracitati; l’eventuale revoca dell’opzione andrà invece comunicata con le stesse modalità e termini previsti per la scelta originaria.

ADEMPIMENTI
Comunicazione PEC degli amministratori: proroga al 31 dicembre
MIMIT, Nota 25 giugno 2025 n. 127654
A pochi giorni dalla scadenza, il MIMIT ha comunicato il differimento al 31 dicembre 2025 del termine di primo adempimento per le imprese già costituite alla data del 1° gennaio 2025.
Il MIMIT ha però al momento lasciato immodificate le linee interpretative e le ulteriori indicazioni operative fornite in precedenza, che avevano generato il caos che ha visto diverse CCIAA operare con modalità in contrasto tra loro e con grave disagio per le imprese e gli operatori del settore.

IMPOSTE SUI REDDITI
Maxi deduzione per nuove assunzioni: società collegate escluse dal calcolo dell’incremento occupazionale
D.L. 17 giugno 2025, n. 84, art. 3
Sulla Gazzetta Ufficiale n. 138 del 17 giugno è stato pubblicato il D.L. 17 giugno 2025, n. 84, recante disposizioni urgenti in materia fiscale.
L’art. 3 del decreto riguarda le modifiche alle disposizioni concernenti la maggiorazione del costo ammesso in deduzione in presenza di nuove assunzioni, ossia la modifica alla disciplina della maxi deduzione del 120% o 130% per le assunzioni a tempo indeterminato.
In particolare, nel calcolo della deduzione fiscale per le nuove assunzioni la norma elimina, a decorrere dal periodo d’imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2023, il riferimento alle società collegate. Queste società, quindi, non potranno più essere incluse nel calcolo dell’incremento occupazionale.

ACCERTAMENTO E RISCOSSIONE
Nuove soglie per le proposte di CPB per i soggetti con elevato livello di affidabilità fiscale
D.L. 12 giugno 2025, n. 81, art. 14
Tra le modifiche alle disposizioni in materia di concordato preventivo biennale ad opera del decreto “Correttivo-bis”, D.L. n. 81/2025, l’art. 14 introduce delle soglie per le proposte di concordato preventivo biennale elaborate nei confronti di soggetti con elevato livello di affidabilità fiscale.
In particolare, per questi soggetti la proposta di reddito concordato non può superare il reddito dichiarato nel periodo d’imposta antecedete a quelli oggetto di concordato, aumentato:

  • del 10%, se nel periodo d’imposta antecedente a quelli cui si riferisce la proposta i contribuenti presentano un livello di affidabilità fiscale pari a 10;
  • del 15%, se nel periodo d’imposta antecedente a quelli cui si riferisce la proposta i contribuenti presentano un livello di affidabilità fiscale pari o superiore a 9 ma inferiore a 10;
  • del 25%, se nel periodo d’imposta antecedente a quelli cui si riferisce la proposta i contribuenti presentano un livello di affidabilità fiscale pari o superiore a 8 ma inferiore a 9.

SOCIETÀ
BRIS: i Registri delle imprese UE on line
I registri delle imprese di tutti gli Stati membri dell’UE sono interconnessi e consultabili al sito internet del portale europeo della giustizia elettronica (https://e-justice.europa.eu/topics/registers-business-insolvency-land/business-registers-search-company-eu_it).
Il servizio “Trova una società” permette di ottenere informazioni sulle società registrate nei registri delle imprese dell’UE, dell’Islanda, del Liechtenstein o della Norvegia.
Le informazioni sulle imprese fornite sul portale europeo della giustizia elettronica attraverso il sistema di interconnessione dei registri delle imprese (BRIS) sono raccolte in tempo reale dai registri delle imprese degli Stati membri, senza alcun costo per le società.

ACCERTAMENTO E RISCOSSIONE
CBP: i chiarimenti delle Entrate sul versamento dell’imposta sostitutiva da parte dell’impresa familiare
Agenzia delle Entrate, Circolare 24 giugno 2025, n. 9/E
Nella circolare n. 9/E del 24 giugno l’Agenzia delle Entrate, oltre ad illustrare le regole generali che disciplinano il nuovo istituto del concordato preventivo biennale, risponde ai quesiti di contribuenti e addetti ai lavori.
Al paragrafo 6.10 della circolare n. 18/E del 2024 è stato chiarito che, nel caso in cui nel corso del periodo d’imposta 2024 il contribuente forfetario abbia percepito ricavi o compensi superiori a 100.000 euro ma inferiori a 150.000 euro, può optare, per tale annualità d’imposta, per il regime opzionale di imposizione sostitutiva sul maggior reddito concordato (art. 31-bis del decreto CPB).
Relativamente alle modalità di versamento dell’imposta sostitutiva nel caso in cui l’opzione venga invece effettuata da parte di un’impresa familiare, spiegano le Entrate, pur adottando le regole di imputazione del reddito tra titolare e collaboratori previste dall’art. 5, comma 4, del TUIR, l’imprenditore familiare deve provvedere direttamente al versamento dell’imposta sostitutiva sul maggior reddito concordato, analogamente a quanto previsto dall’art. 1, comma 64, della legge n. 190/2014 per il regime forfetario.

ANTIRICICLAGGIO
Segnalazione operazioni sospette 2024 cripto attività (dal sito UIF)
Dal 2024 le SOS relative all’uso di cripto-attività sono tornate a crescere grazie al contributo dei prestatori di servizi attivi nel comparto. Nonostante alcune criticità, le informazioni ottenute dalla UIF mediante l’interazione diretta con tali operatori hanno consentito di svolgere analisi finanziarie su vari contesti sospetti, tra cui si annoverano casi di truffe, VASP compromessi, vulnerabilità dei “canali digitali” e acquisti sul darkweb.
Alla luce del quadro normativo in evoluzione, occorrerà attendere la conclusione del regime transitorio stabilito per le autorizzazioni degli operatori in cripto-attività nell’Unione e l’attuazione delle previsioni antiriciclaggio europee per valutare gli effetti che ne potranno derivare sui flussi segnaletici nonché sull’accessibilità diretta alle informazioni in possesso degli operatori del comparto da parte dell’Unità.

AGEVOLAZIONI
Novità superbonus 2025: CILA, delibere e scadenze nella circolare dell’Agenzia
Agenzia delle Entrate, Circolare 19 giugno 2025, n. 8/E
Con la circolare n. 8/E del 19 giugno, l’Agenzia delle Entrate fa il punto sulle novità introdotte dalla legge di Bilancio 2025 in materia di bonus edilizi e fornisce indicazioni, in particolare, sugli interventi di recupero del patrimonio edilizio e di riqualificazione energetica degli edifici, ecobonus, sismabonus e superbonus.
Relativamente al superbonus, la legge di Bilancio 2025 ne modifica la disciplina, prevedendo che la detrazione del 65% delle spese sostenute nel 2025 prevista a favore dei condomìni, delle persone fisiche che realizzano interventi su edifici composti da 2 a 4 unità immobiliari, delle Organizzazioni non lucrative di utilità sociale (Onlus), delle Organizzazioni di volontariato (OdV) e delle Associazioni di promozione sociale (Aps) sia riconosciuta a patto che, entro il 15 ottobre 2024, risulti presentata la Cila, sia adottata la delibera assembleare per gli interventi effettuati dai condomini e sia presentata l’istanza per l’acquisizione del titolo abilitativo, se gli interventi comportano la demolizione e la ricostruzione degli edifici.

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AGEVOLAZIONI
Bonus edilizi: le istruzioni dell’Agenzia delle Entrate sulle novità 2025
Agenzia delle Entrate, Circolare 19 giugno 2025, n. 8/E
Nella circolare n. 8/E del 19 giugno 2025, l’Agenzia delle Entrate illustra le novità introdotte dalla legge di Bilancio 2025 in materia di bonus edilizi.
Come previsto dalla legge di Bilancio 2025, le detrazioni fiscali per interventi di recupero del patrimonio edilizio, ecobonus e sismabonus sono prorogate fino al 2027, con aliquote maggiorate per i proprietari (o titolari di diritti reali di godimento) nel caso in cui l’immobile sia adibito ad abitazione principale.
In particolare, per la “prima casa” la detrazione sale:

  • al 50% (invece del 36%) per le spese sostenute nel 2025
  • e al 36% (anziché 30%) per quelle affrontate negli anni 2026 e 2027.

La detrazione resta quella più elevata anche se l’immobile è adibito a dimora abituale di un familiare del contribuente (coniuge, parente entro il terzo grado e affini entro il secondo).
Per usufruire dell’agevolazione maggiorata, che spetta anche per gli interventi realizzati sulle pertinenze, come garage e cantine, è necessario che l’immobile venga adibito a prima casa alla fine dei lavori.
Nel 2025 continueranno a essere incentivati nell’ambito dell’ecobonus e del bonus ristrutturazioni gli interventi di sostituzione di impianti di climatizzazione invernale maggiormente in linea con le esigenze di tutela dell’ambiente. I benefici fiscali si applicano infatti ai microcogeneratori (anche se alimentati da combustibili fossili), ai generatori a biomassa, alle pompe di calore ad assorbimento a gas e ai sistemi ibridi che integrano pompa di calore e caldaia a condensazione. Dal 2025, invece, non saranno più previsti incentivi per la sostituzione di impianti di riscaldamento invernale con caldaie a condensazione e con i generatori d’aria calda a condensazione, alimentati a combustibili fossili, in linea con la Direttiva UE 2024/1275. In questo caso, restano comunque detraibili le spese sostenute entro il 31 dicembre 2024, anche se gli interventi saranno completati dopo il 1° gennaio 2025.
La circolare fornisce anche alcuni chiarimenti sulla detrazione del 65% delle spese sostenute nel 2025 prevista a favore dei condomìni, delle persone fisiche che realizzano interventi su edifici composti da 2 a 4 unità immobiliari, delle Organizzazioni non lucrative di utilità sociale (Onlus), delle Organizzazioni di volontariato (OdV) e delle Associazioni di promozione sociale (Aps). La detrazione è infatti riconosciuta a patto che, entro il 15 ottobre 2024, risulti presentata la Cila, sia adottata la delibera assembleare per gli interventi effettuati dai condomini, sia presentata l’istanza per l’acquisizione del titolo abilitativo, se gli interventi comportano la demolizione e la ricostruzione degli edifici.
La circolare ricorda infine che i contribuenti che hanno sostenuto spese nel 2023 per interventi agevolati potranno scegliere di ripartire la detrazione in 10 quote annuali di pari importo e precisa che la scelta potrà essere effettuata presentando una dichiarazione integrativa entro il 31 ottobre 2025. In caso di maggior debito d’imposta, il versamento potrà essere effettuato senza sanzioni né interessi entro il termine per il versamento del saldo delle imposte relative al 2024.

AGEVOLAZIONI
Tutte le agevolazioni della Dichiarazione 2025 nella Guida dell’Agenzia delle Entrate
L’Agenzia delle Entrate ha pubblicato le guide ufficiali dedicate a tutte le agevolazioni fiscali previste per la dichiarazione dei redditi 2025. Questi vademecum sono pensati per orientare sia i cittadini che gli operatori del settore, fornendo un quadro chiaro e completo delle opportunità per risparmiare sulle imposte.
Che si tratti di spese sanitarie, interessi sul mutuo prima casa o i diversi bonus per interventi edilizi, le guide coprono ogni aspetto, offrendo informazioni aggiornate su detrazioni, deduzioni e crediti d’imposta a cui si ha diritto.
Per facilitare la consultazione e la ricerca delle agevolazioni, la raccolta “Tutte le agevolazioni della dichiarazione 2025” è stata organizzata in vademecum tematici (https://www.agenziaentrate.gov.it/portale/tutte-le-agevolazioni-della-dichiarazione-2025).
Un focus specifico è dedicato alla documentazione che i contribuenti devono presentare a CAF e professionisti abilitati, insieme alle regole di conservazione che questi ultimi devono osservare.

APPROFONDIMENTO
IMU
Il ravvedimento operoso IMU
Il 16 giugno 2025 è scaduto il termine per il versamento della prima rata della nuova IMU.
È però ancora possibile effettuare il versamento mediante ravvedimento operoso.
In caso di accertamento notificato al contribuente, le sanzioni sono ridotte ad un terzo se, entro il termine per la proposizione del ricorso, interviene acquiescenza del contribuente, con pagamento del tributo, se dovuto, della sanzione e degli interessi.
In ogni caso, anche per l’IMU è ammesso il ravvedimento operoso:

  • entro i 14 giorni successivi alla scadenza del termine originario con sanzione ridotta allo 0,083% per ogni giorno di ritardo: dallo 0,1% per un giorno di ritardo fino al 1,166% per 14 giorni;
  • decorsi i 14 giorni, resterà la possibilità di sanare il versamento entro il trentesimo giorno dalla scadenza originaria con la sanzione ridotta al 1,25%;
  • decorsi i 30 giorni e fino al novantesimo giorno dalla scadenza originaria con la sanzione ridotta al 1,3889%;
  • decorsi i 90 giorni, resterà la possibilità di sanare il versamento entro i termini di presentazione della dichiarazione relativa all’anno in cui è stata commessa la violazione o in mancanza di dichiarazione entro un anno dalla scadenza del versamento originario, con la sanzione ridotta al 3,125%.

Quindi per la scadenza dell’acconto (16 giugno) è possibile usufruire del ravvedimento operoso fino al 30 giugno dell’anno successivo mentre per il saldo è possibile usufruire del ravvedimento fino al 16 dicembre dell’anno successivo. Alcuni Comuni per regolamento permettono comunque il ravvedimento entro il 31 dicembre dell’anno successivo alla scadenza.
Dopo il termine previsto dal ravvedimento operoso si applica la sanzione del 30% dell’imposta e il contribuente non può più utilizzare il ravvedimento operoso. In tal caso per regolarizzare la propria situazione è necessario rivolgersi all’Ufficio Tributi del proprio Comune.
ATTENZIONE: Il cosiddetto “ravvedimento lunghissimo”, che prevede la possibilità di ulteriore ravvedimento fino a 2 e 5 anni, si applica solo per i tributi gestiti dall’Agenzia delle Entrate e non per i tributi locali. 
Dal 1° gennaio 2025 il tasso di interesse legale per la determinazione degli interessi dovuti in caso di ravvedimento operoso è pari al 2% annuo.
In riferimento alla dichiarazione IMU è sanzionata:

  • la mancata presentazione della dichiarazione IMU entro i termini ordinari, regolarizzata entro i seguenti 90 giorni (dichiarazione “tardiva”);
  • la presentazione di una dichiarazione IMU infedele, ovvero contenente dati non reali o errori che possono anche incidere sulla determinazione del tributo;
  • la mancata esibizione o trasmissione agli organi accertatori di atti e documenti utili ai fini dell’attività di accertamento.

L’omessa presentazione della dichiarazione IMU è punita con la sanzione percentuale che va dal 100 al 200% del tributo dovuto, con un minimo di € 51,00 (art. 14, comma 1, del D.Lgs. n. 504/1992).
La presentazione di una dichiarazione IMU infedele, contenente dati non corrispondenti a quelli reali, è sanzionata:

  • con una sanzione amministrativa in percentuale, compresa tra il 50 e il 100% della maggiore imposta dovuta (art. 14, comma 2, del D.Lgs. n. 504/1992) se l’errore incide sulla determinazione dell’imposta;
  • con una sanzione fissa, compresa tra € 51,00 ed € 258,00 (art. 14, comma 3, del D.Lgs. n. 504/1992) negli altri casi.

Anche in questi casi è possibile attivarsi beneficiando delle riduzioni di sanzione previste dal ravvedimento operoso.

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IMPOSTE DIRETTE
Fisco, imprese e innovazione nel nuovo decreto “Economia”
D.L. 30 giugno 2025, n. 95
È stato pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 140 del 30 giugno 2025, il D.L. 30 giugno 2025, n. 95, che introduce disposizioni urgenti per il finanziamento di attività economiche e imprese, nonché interventi di carattere sociale e in materia di infrastrutture, trasporti ed enti territoriali.
Tra le misure previste la proroga della sospensione della cosiddetta “sugar tax” fino al 1° gennaio 2026, l’applicazione dell’IVA agevolata al 5% per gli oggetti d’arte, di antiquariato e di collezione che vengono venduti, oltre a disposizioni in materia di ripiano dello scostamento dal tetto di spesa dei dispositivi medici 2015-2018 e potenziamento del governo del sistema dei dispositivi medici.
Il testo prevede inoltre:

  • ammortizzatori sociali: il decreto contiene misure urgenti in materia di ammortizzatori sociali, sebbene i dettagli specifici richiedano un’analisi più approfondita del testo definitivo;
  • deduzione fiscale nuove assunzioni: viene chiarito che, per la determinazione del reddito d’impresa, le società collegate non potranno più essere incluse nel calcolo della deduzione fiscale per le nuove assunzioni. Questa modifica si applica dal periodo d’imposta successivo al 31 dicembre 2023;
  • affrancamento straordinario saldi attivi e riserve: il decreto consente alle imprese di affrancare, mediante imposta sostitutiva, le riserve e i saldi attivi in sospensione d’imposta presenti nel bilancio al 31 dicembre 2023 e ancora esistenti al 31 dicembre 2024. Questo mira a semplificare la gestione delle riserve patrimoniali;
  • coordinamento fiscale con principi contabili (OIC): vengono disciplinati gli allineamenti tra criteri contabili e fiscali, introducendo disposizioni transitorie e indicazioni per le variazioni in dichiarazione, in particolare con riferimento ai nuovi OIC 34 (ricavi) e agli aggiornamenti OIC 16 (beni materiali) e OIC 31 (partecipazioni);
  • proroga adeguamento regolamento MICAR: viene prorogato il termine per l’adeguamento al Regolamento MICAR (Markets in Crypto-Assets Regulation), una misura importante per il settore della finanza digitale;
  • interventi per zone sismiche: rifinanziamento di misure e predisposizione di interventi per le zone colpite da eventi sismici (Aquila, comuni del cratere, Umbria, Marche, Lazio, Abruzzo), inclusa la proroga del superbonus 110% per tutto il 2026 nelle aree dei crateri sismici;
  • bonus mamma: la Legge di Bilancio 2025, menzionata in relazione al decreto, ha introdotto novità nel meccanismo di decontribuzione per le lavoratrici madri, estendendo il “bonus mamma” anche alle madri assunte a tempo determinato e alle autonome, con reddito imponibile fino a 40.000 euro annui.

In sintesi, il decreto “Economia” si configura come un provvedimento ad ampio raggio, volto a dare risposte urgenti a diverse esigenze del Paese, con un focus sul sostegno all’economia, lo sviluppo delle infrastrutture e il potenziamento dei servizi sociali e della ricerca. Le sue disposizioni avranno un impatto significativo su vari settori e categorie di cittadini e imprese.

PRINCIPALI SCADENZE

Data scadenza Ambito Attività Soggetti obbligati Modalità
Lunedì 21 luglio 2025 IRPEF e addizionali Versamento dell’imposta a saldo 2024 e del primo acconto 2025 risultante dalla dichiarazione REDDITI 2025 PERSONE FISICHE e REDDITI 2025 SOCIETÀ DI PERSONE se ricorrono le condizioni per la proroga Persone fisiche, titolari e non titolari di partita IVA, tenuti alla presentazione della dichiarazione dei redditi modello Redditi 2025. Mod. F24
Lunedì 21 luglio 2025 IRES Versamento dell’imposta a saldo 2024 e del primo acconto 2025 risultante dalla dichiarazione REDDITI 2025 SOGGETTI IRES per i soggetti con esercizio coincidente con l’anno solare e approvazione del bilancio nei termini ordinari se ricorrono le condizioni per la proroga. Soggetti Ires con periodo d’imposta coincidente con l’anno solare. Mod. F24
Lunedì 21 luglio 2025 Diritto camerale Versamento diritto annuale 2025 se ricorrono condizioni per la proroga. Soggetti (imprese e società) iscritti o annotati nel Registro imprese. Mod. F24
Giovedì 31 luglio 2025 Istanza modello IVA TR Presentazione dell’istanza modello IVA TR di rimborso infrannuale del credito IVA relativo al secondo trimestre. I contribuenti IVA che hanno realizzato nel corso del secondo trimestre un’eccedenza di imposta detraibile superiore a 2.582,28 euro e che intendono chiedere in tutto o in parte il rimborso o l’utilizzo in compensazione per pagare anche altri tributi, contributi e premi. Telematica

Cordiali saluti,
Studio Mattonai
Bientina lì, 04/07/2025





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