Con la nota n. 127654 del 25 giugno 2025, il Ministero delle Imprese e del Made in Italy (MiMiT) ha ufficializzato la proroga al 31 dicembre 2025 del termine per adempiere all’obbligo di comunicazione al Registro Imprese della PEC personale degli amministratori delle società costituite prima del 1° gennaio 2025
Contesto normativo
L’obbligo è stato introdotto dalla Legge di Bilancio 2025 (art. 1, comma 860, Legge n. 207/2024), che ha modificato l’art. 5 del DL n. 179/2012, imponendo agli amministratori di società di disporre di un indirizzo PEC personale da iscrivere nel Registro Imprese.
Decorrenza e modalità operative
Per le società costituite dal 1° gennaio 2025: la PEC dell’amministratore deve essere comunicata contestualmente alla domanda di iscrizione della società.
Per le società già costituite al 1° gennaio 2025: il termine inizialmente indicato dal MiMiT era il 30 giugno 2025, ora posticipato al 31 dicembre 2025.
La PEC personale va comunicata contestualmente all’iscrizione della nomina o del rinnovo in caso di:
- nomina di un nuovo amministratore
- rinnovo dell’incarico
- nomina di un liquidatore
Motivazioni della proroga
Il differimento è stato deciso per evitare criticità operative legate alla scadenza del 30 giugno, garantire un’attuazione più ordinata dell’obbligo e rispondere a segnalazioni di difficoltà da parte di professionisti, imprese e Camere di Commercio .
Indicazioni interpretative
Il MiMiT ha ribadito che la PEC dell’amministratore deve essere distinta da quella della società.
Anche se alcune Camere di Commercio accettano la stessa PEC, il Ministero ritiene che ciò non sia conforme alla ratio della norma, né alla Direttiva MISE del 2015, che richiede che la PEC dell’impresa sia esclusivamente nella sua titolarità.
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