Con l’allungamento della vita media, uno dei problemi di cui si parla sempre più spesso è il rischio di non poter più essere completamente autosufficienti. Questa situazione deriva in genere da problemi di salute in età avanzata o, per fortuna molto più raramente, da cause esterne e improvvise come un infortunio.
Le conseguenze, comunque, possono essere definite come “devastanti”, non solo per la persona direttamente interessata, ma anche per tutto il suo nucleo familiare, in quanto in grado di stravolgere completamente ogni aspetto della loro vita quotidiana.
La non autosufficienza
La perdita dell’autosufficienza si traduce nell’impossibilità di svolgere autonomamente alcune attività della vita quotidiana, comunemente indicate con la sigla Adl (Activities of daily living), che includono: lavarsi, nutrirsi, muoversi, vestirsi, continenza, fare il bagno o la doccia.
È facile comprendere come, al verificarsi del problema, sia indispensabile mettere in atto una serie di misure di supporto assistenziale, spesso molto costose e solo in parte coperte dalla sanità pubblica.
L’unico mezzo per ridurre il più possibile l’impatto di una potenziale non autosufficienza è quindi quello di assicurarsi, in modo da poter attivare, qualora si verifichi l’evento, forme di supporto economico da utilizzarsi nel modo più opportuno.
La polizza LTC
Proprio a tutela di questo non augurabile caso, i dirigenti del terziario hanno a disposizione un importante strumento offerto dalla Convenzione Antonio Pastore.
Si tratta, in particolare, della copertura assicurativa denominata Garanzia di rendita collegata a problemi di non autosufficienza – Long term care (LTC).
Questa interviene al verificarsi dello stato di non autosufficienza, intesa come l’impossibilità fisica totale e permanente dell’assicurato (provocata da qualsiasi causa) di poter compiere autonomamente almeno 3 delle 6 attività “consuete della vita quotidiana” indicate sopra.
Traducendo in cifre, a fronte dei 542,02 euro al mese erogati dall’Inps quale indennità di accompagnamento, i dirigenti del terziario possono contare su 2.582,28 euro al mese (pari a una rendita annua di 30.987,36 euro, che cresce del 3% ogni anno).
Non va poi dimenticato che la rendita viene erogata a partire dalla data di denuncia, vita natural durante dell’assicurato o fino a quando permane lo stato di non autosufficienza.
Quando si è coperti
Un elemento importante da tenere in considerazione, però, è “da quando a quando” è attiva la copertura assicurativa per questo rischio: vediamolo nel dettaglio.
La forma cosiddetta “Temporanea” resta attiva per i dirigenti in servizio e per i prosecutori volontari fino all’età di 70 anni. La forma “a Vita intera” copre invece l’intero arco della vita, con un piano di pagamento dei premi che si conclude al compimento dell’80esimo anno di età dell’assicurato.
Nella nuova Convenzione, in vigore dal 1° gennaio di quest’anno (la numero 3182), l’accesso a quest’ultima forma (alternativa a quella “Temporanea”) è stato anticipato dai 66 ai 55 anni di età e, sempre, con pagamento del premio fino al compimento degli 80 anni dell’assicurato.
Sia il dirigente in servizio che il prosecutore volontario possono aderire alla forma “a Vita intera”. È importante ricordare che, cessato il rapporto di lavoro, l’ex-dirigente, per non perdere la copertura, deve completare volontariamente il piano di pagamento, in quanto viene meno la contribuzione dell’azienda.
Lump sum
Sempre con la nuova Convenzione 3182, a partire dal gennaio 2025 la Long term care in forma “Temporanea” è stata arricchita da un’ulteriore prestazione che dà maggiore aiuto nell’affrontare i problemi più immediati che lo stato di non autosufficienza provoca.
È denominata “lump sum” e prevede, al momento dell’accertamento dello stato di non autosufficienza da parte dell’impresa assicuratrice, l’erogazione all’assicurato di un capitale pari a cinque mensilità di rendita in un’unica soluzione.
Riduzione tasse
Non va infine dimenticato che tutte le polizze LTC (tranne il caso in cui la stessa venga prestata dal Fasdac – dirigenti in servizio e prosecutori volontari al Fasdac) consentono la detrazione fiscale pari al 19% del premio versato fino al limite di 1.291 euro l’anno (importo comprensivo delle coperture caso morte, invalidità per malattia e infortuni).
Nota importante: le prestazioni previste dalle forme assicurative della Convenzione “3182” sono regolate dalle rispettive condizioni di assicurazione di cui alle sezioni 2, 3, 4, 5, 6, 7 e 8 (clicca questo link per avere maggiori informazioni sulle condizioni di assicurazione della Convenzione Antonio Pastore 3182).
LE DUE FORME DI COPERTURA A CONFRONTO
Forma “Temporanea”
La copertura assicurativa decorre sei mesi dopo la prima nomina a dirigente ed è attiva per l’intero periodo contributivo (in qualità di dirigente o prosecutore volontario) fino al compimento del 70° anno di età.
Il riconoscimento dello stato di dipendenza avvenuto prima del 70° anno di età consente di mantenere il diritto alla prestazione di rendita vita natural durante, o fino al momento di cessazione dello stato di dipendenza, quindi anche oltre il 70° anno di età.
Forma “a Vita Intera”
L’obiettivo di questa forma è quello di tutelare il dirigente e il prosecutore volontario per l’intero arco della vita. Può essere scelta, in alternativa alla forma “Temporanea”, dall’assicurato che abbia raggiunto almeno i 55 anni di età.
In questo caso, il piano di pagamento del premio deve essere completato fino all’80° anno di età assicurativa (compreso) e la copertura rimane valida per tutta la vita.
Il passaggio alla forma “a Vita Intera” è sempre subordinato all’accertamento dello stato di salute dell’assicurato che vuole accedervi.
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