Rami Onlus di enti ecclesiastici “affidati” in gestione a terzi – Sistema Ratio


Il venir meno della disciplina Onlus, a seguito della piena entrata in vigore del Codice del Terzo settore, richiama l’attenzione degli enti ecclesiastici civilmente riconosciuti che negli anni hanno deciso di “affidare” a terzi soggetti, anche solo temporaneamente, la gestione delle attività in forma d’impresa già in regime Onlus. In particolare, occorre riflettere sul futuro del ramo Onlus, ora privo di attività, dato che l’Anagrafe Onlus verrà meno e il transito nel Runts può avvenire se l’ente ecclesiastico “svolge” almeno un’attività di interesse generale.

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Immaginiamo questa situazione. Un ente ecclesiastico gestisce una casa di riposo (o qualsiasi altra attività Onlus gestita in forma d’impresa) utilizzando un edificio di proprietà (in regime d’impresa); negli anni ’90 decide di costituire un ramo Onlus per godere delle significative agevolazioni introdotte dal legislatore alla Sezione II del D.Lgs. 460/1997. Con il trascorrere del tempo emergono significative “fatiche” in relazione alla conduzione in equilibrio dell’attività, le cui cause possono essere ricondotte alla difficoltà a individuare le persone adatte per la gestione dell’opera, e/o agli inarginabili deficit economico-finanziari di diversa origine. Il rimedio che l’ente ecclesiastico individua è il passaggio temporaneo della gestione a un imprenditore dotato delle necessarie competenze e di un’adeguata struttura organizzativa (dipendenti, risorse finanziarie, economie di scale, ecc.).

Immediatamente viene individuato il contratto di affitto d’azienda (art. 2562 c.c.) per poter avere un ritorno economico-finanziario, ma esistono anche contratti innominati, quale è il cosiddetto contratto di “global service” (proprio perché si tratta di contratto atipico, non si può escludere a priori che il mix delle norme elaborate dalle parte, e la prassi, potrebbe anche implicare nel caso concreto un vero e proprio passaggio temporaneo della gestione dell’attività e non solo la fornitura di un ampio novero di servizi).

Senza entrare nel merito della scelta fatta allora, nel caso in esame l’ente ecclesiastico ha mantenuto l’iscrizione del ramo Onlus nell’Anagrafe Onlus: qui sta la delicatezza della situazione e ora, con l’entrata in vigore del Codice del Terzo Settore e la cessazione dell’Anagrafe Onlus, l’ente ecclesiastico non può non interrogarsi circa il da farsi.

Infatti, in caso di affitto d’azienda la titolarità dell’attività di casa di riposo è trasferita, anche solo temporaneamente, al soggetto gestore (cooperativa sociale, fondazione civile o di culto, società di capitale …) e l’ente ecclesiastico, per ora, non gestisce più alcuna attività. Questa situazione gli impedisce di trasformare il ramo Onlus in un ramo di Terzo settore o d’impresa sociale in quanto non svolge più alcuna attività di interesse generale.

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Nel contempo, la mancata iscrizione al Runts o al Registro delle Imprese, sezione imprese sociali, entro il 31.03.2026 determina per l’ente ecclesiastico l’impossibilità di avvalersi della previsione dell’art. 34, c. 13 D.M. 106/2020 e, contemporaneamente, comporta l’assoggettamento al successivo comma 14.

In altri termini l’ente ecclesiastico si ritrova a dover affrontare un passaggio assai stretto: non avendo i requisiti per iscriversi al Runts, in quanto ha dismesso (anche solo temporaneamente) le sue attività finora Onlus, ora di interesse generale, non pare poter evitare l’obbligo di devoluzione del patrimonio incrementale (cf. Circolare n. 59/2007); nel contempo, occorre considerare che il patrimonio che dovrebbe devolvere è attualmente oggetto di un diritto di un terzo soggetto, il conduttore dell’azienda in affitto.

Una soluzione potrebbe essere dare inizio ad altre attività di interesse generale (diverse da quella di casa di riposo concessa in affitto d’azienda) e provvedere tempestivamente alla costituzione di un ramo di Terzo Settore; tuttavia, è evidente che si tratta di una opzione obtorto collo, in quanto assunta solo per non dover affrontare le conseguenze di cui si è detto sopra, che apre altri scenari che l’ente ecclesiastico deve puntualmente valutare.

In conclusione: se questa situazione fosse solo un caso di scuola, la problematicità verrebbe immediatamente meno; in caso contrario, occorre cominciare a studiare le norme, i contratti, la storia dell’ente ecclesiastico e, magari, anche accettare di affrontare qualche decisione onerosa/dolorosa.



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