Tachigrafo digitale, le ultime novità per l’autotrasporto


Eccezioni per i veicoli non dotati di Smart2 

Il Ministero dell’Interno ha stabilito che fino al 18 agosto 2025 sarà ancora consentito utilizzare tachigrafi analogici, digitali o intelligenti di prima generazione (V1) per la sola tratta nazionale di un trasporto internazionale.

Questa deroga si basa sulla possibilità che il proseguimento del trasporto oltre confine venga svolto da un diverso veicolo già equipaggiato con tachigrafo intelligente V2, e riguarda esclusivamente veicoli di massa superiore a 3,5 tonnellate. La regolarità del trasporto sarà verificabile tramite la documentazione presentata dal conducente, come la lettera di vettura.

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Nel caso in cui la tratta nazionale sia eseguita da un vettore diverso rispetto a quello che prosegue il trasporto internazionale, quest’ultimo assumerà il ruolo di sub-committente. Questa informazione dovrà essere riportata nella CMR al punto 17, indicando il nome della società subentrante e la targa del veicolo. Tale disposizione si inserisce nel quadro normativo comunitario secondo cui, a partire dall’1 marzo 2025, è obbligatoria l’adozione del tachigrafo intelligente V2 per tutti i trasporti internazionali, come previsto dalla Direzione Generale della Mobilità e dei Trasporti della Commissione Europea.

 

I chiarimenti del Mit sulle nuove regole sull’installazione e i tempi di guida

Dal 31 maggio 2025 è in vigore un nuovo Decreto del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti che modifica gli obblighi relativi all’uso del tachigrafo e alla gestione dei tempi di guida e riposo nell’autotrasporto su strada. Il provvedimento riguarda sia il trasporto in conto proprio sia conto terzi, e introduce specifiche esenzioni per alcune categorie di veicoli operanti esclusivamente sul territorio nazionale. Tra queste rientrano, ad esempio, i veicoli fino a 7,5 tonnellate utilizzati per servizi postali universali, per scuola guida, per servizi pubblici essenziali, per il trasporto di latte, denaro, rifiuti animali, e animali vivi entro un raggio di 100 km.

Le deroghe sono pensate per rispondere a esigenze operative legate a trasporti brevi, attività non a fini di lucro o che richiedono maggiore rapidità e flessibilità per motivi di sicurezza, salute pubblica o benessere animale. Le imprese e i conducenti interessati non saranno più obbligati a installare o utilizzare il tachigrafo né a rispettare i tempi di guida e riposo regolamentati dal Regolamento (CE) n. 561/2006. Tuttavia, restano in vigore le norme sull’orario di lavoro. Il decreto mira a semplificare le procedure e ridurre i costi per alcune attività di trasporto, senza compromettere la sicurezza complessiva del sistema.

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