È stato pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale di ieri il decreto del MIMIT 26 maggio 2025, contenente disposizioni applicative per l’attribuzione agli incubatori e agli acceleratori certificati di un contributo sotto forma di credito d’imposta.

Si ricorda che l’art. 32 comma 1 della L. 193/2024 (legge annuale per il mercato e la concorrenza 2023) ha previsto, a decorrere dal periodo d’imposta 2025, per gli incubatori certificati un credito d’imposta, pari all’8% della somma investita nel capitale sociale di una o più start up innovative direttamente ovvero per il tramite di organismi di investimento collettivo del risparmio o di altre società che investano prevalentemente in start up innovative.

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Il decreto pubblicato ieri definisce i criteri e le modalità di applicazione e di fruizione del credito d’imposta nonché le modalità di verifica, controllo ed eventuale recupero dei benefici non spettanti, anche al fine di assicurare il rispetto del limite di spesa annuale.

Prima dell’effettuazione dell’investimento, ai fini della fruizione dei crediti d’imposta, gli incubatori e gli acceleratori certificati presentano istanza al soggetto gestore attraverso apposita procedura. L’istanza indica, per ciascun anno, l’ammontare e le caratteristiche dell’investimento che intendono effettuare, gli elementi identificativi della start up innovativa destinataria dell’investimento e, in caso di investimento indiretto, dell’organismo di investimento collettivo del risparmio o di altre società che investano prevalentemente in start up innovative, nonché la data presunta dell’investimento e l’importo del credito d’imposta richiesto.

Con apposito bando del Ministero, entro 45 giorni dalla data di entrata in vigore del decreto saranno definite la data di apertura dei termini di presentazione delle istanze, la procedura attraverso la quale presentare l’istanza, le modalità di verifica della stessa, le modalità di comunicazione degli esiti all’istante con l’indicazione del credito fruibile.

Il soggetto beneficiario può fruire del credito di imposta solo dopo l’effettiva realizzazione dell’investimento.

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